giovedì, 23 Aprile 2026
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Pensione del Personale della Scuola: Scadenze e Requisiti

La Riforma Fornero ha inciso profondamente nel sistema pensionistico del personale docente ed amministrativo ATA. Per poter ottenere la pensione anticipata, salvo modifiche che verranno apportate dal Governo in carica, nel 2023 saranno necessari 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini, un anno in meno per le donne, a prescindere dall’età anagrafica.

Dalla data di maturazione dei suddetti requisiti, per l’effettivo pensionamento gli interessati dovranno attendere tre mesi della “finestra di uscita”.

Per ottenere la pensione di vecchiaia, occorrono 20 anni di contributi e 67 anni, di età, sia per uomini che per donne. Sia il requisito per la pensione di vecchiaia che per la pensione anticipata, può essere raggiunto entro il 31 dicembre 2023; la decorrenza della pensione sarà comunque dal 1° settembre dello stesso anno.

I più “fortunati”, possono comunque andare in pensione rispettando i requisiti ante Riforma Fornero, se perfezionati entro il 2011.

Le donne, possono poi andare in pensione tramite “Opzione donna”, se hanno almeno 58 anni di età, maturati entro il 2021 ed almeno 35 anni di contributi entro lo stesso anno. Alcuni lavoratori possono usufruire di “Quota100”, ovvero, almeno 62 anni di età e 38 anni di contributi entro il 2021. Per il 2022, possono poi fruire di “Quota102”, se hanno almeno 64 anni di età e 38 anni di contributi entro la fine di quest’anno. A prescindere da quale sarà la scelta del lavoratore, il personale scolastico nel ruolo docenti ed ATA, per poter andare in pensione quest’anno avrebbe dovuto inviare tramite il portale Polis del MIUR, la domanda di dimissioni online, entro il 21 ottobre scorso.
Per i dirigenti scolastici la scadenza è fissata al 28 febbraio del prossimo anno.

Gli stessi termini di cui sopra valgono per richiedere la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a part time e per le istanze di permanenza in servizio oltre il limite di età.

Indennità di perequazione

L’indennità di perequazione corrisposta al personale universitario dislocato presso aziende ospedaliero universitarie o strutture convenzionate, concorre ai fini della determinazione della misura del trattamento di buonuscita, ancorché il personale distaccato non presti attività di assistenza sanitaria. La problematica interessa i professori, i ricercatori universitari e le figure equiparate, che in aggiunta all’attività didattica e di ricerca, svolgono attività di assistenza sanitaria presso aziende ospedaliero universitarie o strutture convenzionate.

Questi soggetti, oltre al trattamento economico da parte dell’Università, beneficiano di un trattamento aggiuntivo a carico della struttura sanitaria, graduato in relazione alle responsabilità connesse agli incarichi ed ai risultati ottenuti nell’attività. Il trattamento perequativo (detto «De Maria»), originariamente non era utile sia ai fini della determinazione dell’importo della pensione, che della buonuscita.

Il criterio sopra esposto però, è «generalizzato», nel senso che vale a prescindere dallo svolgimento di attività di assistenza sanitaria in senso stretto e questo evita disparità di trattamento fra dipendenti che svolgono la medesima attività.

La “pensionabilità dell’indennità perequativa” non può essere limitata al solo personale impegnato nell’attività di assistenza sanitaria. La natura dell’indennità e la portata della disposizione, si trasferisce a tutto il personale universitario che presta servizio presso i policlinici, le cliniche e gli istituti universitari di ricovero e cura, compreso quello impegnato in attività amministrative.

Autore
Niki Rocco
Senior Web Developer e Seo Specialist di professione. Laureato in Informatica presso l'università Cà Foscari di Venezia, ha una passione sfrenata per il web.

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