lunedì, 25 Settembre 2023
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Contributi ai fini pensionistici e da servizio militare: Le Novità

Deroga dei 15 anni di contributi ai fini pensionistici

Con una recente sentenza la Cassazione ha ribadito che in determinate situazioni, la deroga che consente il pensionamento di vecchiaia con il requisito contributivo ridotto di 15 anni, non è applicabile. Nel 1992 la riforma Amato ha elevato il requisito contributivo minimo da 15 a 20 anni. Per la pensione di vecchiaia sono state introdotte specifiche deroghe all’aumento
appena citato. Una di queste è la possibilità di ottenere la pensione di vecchiaia mantenendo il requisito contributivo minimo di 15 anni, riconosciuta ai lavoratori dipendenti con almeno un contributo settimanale accreditato 25 anni prima della decorrenza della pensione e che hanno almeno 10 anni con copertura contributiva inferiore a 52 settimane all’anno.

L’Inps ha più volte precisato che la deroga in argomento non è applicabile ai lavoratori occupati per l’anno intero, ai quali viene accreditato un numero di contributi inferiore a 52 settimane, per effetto di specifiche norme che regolamentano l’accredito dei contributi ai fini pensionistici. La deroga non è applicabile per gli anni nei quali l’accredito di contributi inferiore a 52 settimane è
dovuto a:

  • mancato rispetto del minimale retributivo;
  • presenza di periodi di aspettativa non retribuita;
  • lavoro a tempo parziale e lavoro domestico per meno di 24 ore settimanali.

Quest’ultima è la casistica su cui si è pronunciata la Corte di Cassazione: ai lavoratori domestici non è possibile applicare la deroga, in presenza di anzianità assicurativa di almeno 25 anni e almeno 10 anni con copertura contributiva inferiore alle 52 settimane annue.

Sale ancora il tasso per le rateazioni

A distanza di poco più di un mese dall’ultimo aumento, l’Inps aggiorna di nuovo i tassi di interesse per dilazioni e sanzioni civili.

La novità è conseguente all’aumento del costo del denaro stabilito dalla Banca Centrale Europea. Dal 14 settembre 2022 l’interesse di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per contributi e sanzioni civili sale al 7,25%. I piani di ammortamento già notificati alla predetta data sulla base del precedente tasso d’interesse non subiscono modifiche. Nei casi di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi, il nuovo tasso del 7,25% è applicato dalla contribuzione del mese di agosto 2022.

Nel caso di omissioni contributive, mancato o ritardato pagamento di contributi, la sanzione civile è pari al 6,75%. Quest’ultima misura si applica anche in caso di «regolarizzazione spontanea», ovvero quando la denuncia della situazione debitoria viene effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti e comunque entro 12 mesi dal termine fissato per il pagamento dei contributi. Nessuna novità per l’ipotesi di «evasione contributiva»: si applica la sanzione civile del 30%, nel limite del 60% dell’importo di contributi o premi non pagati. Nei casi di
mancato o di ritardato pagamento di contributi o premi a causa di oggettive incertezze per contrastanti orientamenti, giurisprudenziali o amministrativi, poi riconosciuti in sede giudiziale o amministrativa, la sanzione è pari sempre al 6,75%. Si ricorda che nelle ipotesi di procedure concorsuali, le sanzioni vengono ridotte.

Contributi da servizio militare: Non sono rinunciabili se producono effetti sostanziali

Tra le varie contribuzioni figurative che è possibile farsi riconoscere, una delle più importanti è senz’altro il servizio militare.

Sia i lavoratori dipendenti che gli autonomi possono presentare all’Inps la domanda per chiedere l’accredito figurativo del periodo nel quale il lavoratore ha svolto il servizio di leva. Detta contribuzione risulta valida sia ai fini del rispetto del requisito contributivo necessario per ottenere la pensione, sia per la determinarne l’importo. È bene ricordare che l’operazione è gratuita e può essere vantaggiosa per i lavoratori che possono, in questo modo, anticipare la data di pensione o aumentarne l’importo.

Tuttavia è bene prestare attenzione prima di richiedere l’accreditamento, perché in alcuni casi può risultare penalizzante per il lavoratore all’atto del pensionamento.

È il caso ad esempio, dei soggetti il cui primo contributo previdenziale risulta accreditato dopo il 1995 e che quindi, per il calcolo della pensione, sono destinatari del sistema contributivo.
Questi soggetti, oltre alle ordinarie regole di pensionamento (67 anni di età e almeno 20 anni di contributi per la vecchiaia e con 41 anni e 10 mesi di contributi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini per l’anticipata), possono andare in pensione con 64 anni di età e 20 anni contributi. Quest’ultimo sistema di pensionamento è condizionato dell’importo minimo che dovrà avere la pensione: almeno pari a 2,8 volte l’importo dell’Assegno Sociale.

In caso contrario, l’interessato potrà andare comunque in pensione con 70 anni di età ed almeno 5 anni di contributi. Ed ecco il problema: se il periodo di servizio militare, come è nella maggior parte dei casi, si colloca prima del 1996, determina il passaggio dal sistema contributivo al sistema misto e questo preclude le possibilità di pensionamento sopra specificate. Nel caso appena riportato, non è possibile chiedere la rinuncia all’accredito del servizio militare, cosa invece prevista per tutti gli altri accrediti figurativi su domanda.

Il determinarsi di effetti sostanziali sulla posizione previdenziale del contribuente, di fatto impedisce la rinuncia dell’accredito. La rinuncia non è esercitabile anche dai lavoratori della gestione pubblica iscritti alla Cassa Trattamenti Pensionistici Stato (CPTS), per i quali tale accredito avviene d’ufficio.

Pensione con salvaguardia e pensione supplementare

Gli iscritti alla Gestione Separata che non rispettano i requisiti necessari per ottenere una pensione con i soli contributi versati in detta gestione, possono utilizzarli per ottenere una pensione  supplementare quale lavoratore parasubordinato, a condizione che risultino già titolari di una pensione diretta. La pensione deve essere liquidata quale lavoratore dipendente o autonomo, con almeno 67 anni di età.

L’eventuale pensionamento avvenuto beneficiando di una delle otto salvaguardie succedutesi negli anni per ovviare alle storture create dalla legge Fornero, non preclude la possibilità di ottenere la pensione supplementare in gestione separata.

Autore
Niki Rocco
Senior Web Developer e Seo Specialist di professione. Laureato in Informatica presso l'università Cà Foscari di Venezia, ha una passione sfrenata per il web.

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