domenica, 3 Dicembre 2023
Home > Casa > Credito d’imposta Agevolazione Prima Casa In caso di Separazione

Credito d’imposta Agevolazione Prima Casa In caso di Separazione

Il diritto al credito d’imposta per riacquisto della prima casa, matura con un secondo atto di acquisto poiché il precedente atto era in esenzione di imposta scaturendo ossia acquisito effettuato per un accordo di separazione tra coniugi.

Questa la sintesi di una recente risposta dell’Agenzia delle entrate, ad un interpello presentato da un contribuente.

L’istante fa presente all’Agenzia di aver acquistato un immobile con il futuro coniuge, beneficiando dell’agevolazione prima casa. Dopo aver contratto matrimonio in regime di separazione legale dei beni, i coniugi si sono consensualmente separati, con atto omologato dal Tribunale. Le clausole della separazione hanno disposto per l’istante l’acquisto della quota di proprietà del coniuge, ovvero il 50% dell’abitazione ex coniugale.

Tale ultimo atto ha beneficiato dell’esenzione dall’imposta di registro normativamente prevista. Nel corso dell’anno 2022 ha sottoscritto una proposta di vendita dell’ex casa coniugale e successivamente ha acquistato un’altra abitazione, beneficiando nuovamente delle agevolazioni “prima casa”. In quell’occasione non ha utilizzato il credito d’imposta in detrazione dall’imposta dovuta per tale ultimo atto. Per quest’ultimo, il notaio rogante non ha portato in detrazione alcun credito di imposta per l’acquisto della “ prima casa”, in quanto per l’atto di acquisto effettuato in conseguenza della separazione, non aveva pagato alcuna imposta di registro. Il contribuente chiede quindi di sapere se l’atto in esecuzione di una clausola inserita nell’accordo di separazione, comporti la decadenza della detrazione del credito d’imposta di registro a suo tempo versata.

L’istante ritiene di poter portare in detrazione un credito di imposta pari al 50% dell’imposta di registro dallo stesso versata con il primo atto di acquisto per la sua quota parte, nella prossima dichiarazione dei redditi da presentare nel 2023.

L’Agenzia ricorda che il credito d’imposta spetta al contribuente che acquisisce a qualsiasi titolo un’altra casa di abitazione non di lusso, entro un anno dall’alienazione dell’immobile per il quale in passato ha fruito dell’aliquota agevolata prevista ai fini dell’Imposta di Registro e dell’Imposta sul Valore Aggiunto per la prima casa.

L’ammontare del credito non può essere superiore all’imposta di registro o all’IVA dovuta per l’acquisto agevolato della nuova casa di abitazione non di lusso. È possibile beneficiare del credito d’imposta in commento, anche nell’ipotesi in cui il contribuente proceda all’acquisto di una nuova abitazione, prima della vendita di quella già posseduta.

Credito d’imposta agevolazione prima casa

Quando spettano le agevolazioni prima casa

Riepilogando, il credito d’imposta spetta al contribuente che acquista un nuovo immobile con le agevolazioni prima casa:

  • se al momento dell’acquisto abbia ceduto (alienato), da non oltre un anno, la casa di abitazione acquistata con le agevolazioni;
  • se la cessione dell’abitazione precedentemente acquistata con le agevolazioni, avviene entro un anno dal nuovo acquisto agevolato.

Il credito d’imposta poi, può essere utilizzato in diminuzione dell’Irpef dovuta in occasione della presentazione della dichiarazione successiva al nuovo acquisto, ovvero, nella dichiarazione da presentare nell’anno in cui è stato effettuato il “riacquisto”.
Nel caso in cui il contribuente intenda beneficiare del credito d’imposta in sede di dichiarazione dei redditi, non è necessario specificare tale volontà nell’atto di compravendita.

L’Agenzia pertanto, nel caso in commento ritiene che il contribuente maturi il diritto al credito d’imposta con l’acquisto agevolato della seconda abitazione, mentre l’atto con il quale ha acquistato la quota del 50% dell’ex coniuge, non si configura come acquisto di un nuovo immobile. Ovviamente, il contribuente deve procedere all’alienazione della ex casa coniugale, entro un anno dalla stipula dell’acquisto del secondo immobile, al fine di non decadere dall’agevolazione fruita per tale ultimo acquisto.

L’Agenzia infine, ricorda che il credito d’imposta spetta fino a concorrenza dell’Imposta di Registro o dell’IVA corrisposta in relazione al precedente acquisto agevolato, che nel caso in esame è quella versata dal contribuente in occasione del primo atto di acquisto effettuato con l’ex coniuge.

Autore
Niki Rocco
Senior Web Developer e Seo Specialist di professione. Laureato in Informatica presso l'università Cà Foscari di Venezia, ha una passione sfrenata per il web.

Inserisci un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono indicati con *

*

*