| Il testo della legge sui congedi parentali approvata al Senato nel gennaio 2000 - la versione definitiva e' stata approvata dalla Camera nel mese di febbraio 2000 |
| Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città |
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n.b.: richiami CAPO I - PRINCIPI
GENERALI |
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PRINCIPI GENERALI 1. La presente legge promuove un equilibrio tra tempi di lavoro, di cura, di formazione e di relazione, mediante: a) l'istituzione dei congedi dei genitori e l'estensione
del sostegno ai genitori di soggetti portatori di handicap
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1. Al fine di diffondere la conoscenza delle disposizioni della presente legge, il Ministro per la solidarietà sociale é autorizzato a predisporre, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, apposite campagne informative, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio destinati allo scopo. |
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CONGEDI PARENTALI, FAMILIARI E FORMATIVI 1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, dopo il terzo comma é inserito il seguente: "Il diritto di astenersi dal lavoro di cui all'articolo 7, ed il relativo trattamento economico, sono riconosciuti anche se l'altro genitore non ne ha diritto. Le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 7 e al comma 2 dell'articolo 15 sono estese alle lavoratrici di cui alla legge 29 dicembre 1987, n. 546, madri di bambini nati a decorrere dal 1º gennaio 2000. Alle predette lavoratrici i diritti previsti dal comma 1 dell'articolo 7 e dal comma 2 dell'articolo 15 spettano limitatamente ad un periodo di tre mesi, entro il primo anno di vita del bambino". 2. L'articolo 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, é sostituito dal seguente: " Art. 7. - 1. Nei primi otto anni di vita del bambino ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro secondo le modalità stabilite dal presente articolo. Le astensioni dal lavoro dei genitori non possono complessivamente eccedere il limite di dieci mesi, fatto salvo il disposto del comma 2 del presente articolo. Nell'ambito del predetto limite, il diritto di astenersi dal lavoro compete: a) alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di
astensione obbligatoria di cui all'articolo 4, primo comma, lettera
c), della presente legge, per un periodo continuativo
o frazionato non superiore a sei mesi; 2. Qualora il padre lavoratore eserciti il diritto
di astenersi dal lavoro per un periodo non inferiore a tre mesi,
il limite di cui alla lettera b) del comma 1 é
elevato a sette mesi e il limite complessivo delle astensioni
dal lavoro dei genitori di cui al medesimo comma é conseguentemente
elevato a undici mesi. 3. All'articolo 10 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: "Ai periodi di riposo di cui al presente articolo si
applicano le disposizioni in materia di contribuzione figurativa,
nonché di riscatto ovvero di versamento dei relativi contributi
previsti dal comma 2, lettera b), dell'articolo 15. 4. L'articolo 15 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, é sostituito dal seguente: "Art. 15. - 1. Le lavoratrici hanno diritto ad
un'indennità giornaliera pari all'80 per cento della retribuzione
per tutto il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro stabilita
dagli articoli 4 e 5 della presente legge. Tale indennità
é comprensiva di ogni altra indennità spettante
per malattia. a) fino al terzo anno di vita del bambino, un'indennità
pari al 30 per cento della retribuzione, per un periodo massimo
complessivo tra i genitori di sei mesi; il relativo periodo,
entro il limite predetto, é coperto da contribuzione figurativa;
3. Per i periodi di astensione per malattia del bambino di cui all'articolo 7, comma 4, é dovuta: a) fino al compimento del terzo anno di vita del bambino,
la contribuzione figurativa; 4. Il reddito individuale di cui al comma 2, lettera
b), é determinato secondo i criteri previsti in
materia di limiti reddituali per l'integrazione al minimo. 5. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione anche nei confronti dei genitori adottivi o affidatari. Qualora, all'atto dell'adozione o dell'affidamento, il minore abbia un'età compresa fra sei e dodici anni, il diritto di astenersi dal lavoro, ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo, puó essere esercitato nei primi tre anni dall'ingresso del minore nel nucleo familiare. Nei confronti delle lavoratrici a domicilio e delle addette ai servizi domestici e familiari, le disposizioni dell'articolo 15 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, come sostituito dal comma 4 del presente articolo, si applicano limitatamente al comma 1. |
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1. La lavoratrice e il lavoratore hanno diritto ad un permesso
retribuito di tre giorni lavorativi all'anno in caso di decesso
o di documentata grave infermità del coniuge o di un parente
entro il secondo grado o del convivente, purché la stabile
convivenza con il lavoratore o la lavoratrice risulti da certificazione
anagrafica. In alternativa, nei casi di documentata grave infermità,
il la voratore e la lavoratrice possono concordare con il datore
di lavoro diverse modalità di espletamento dell'attività
lavorativa. |
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1. Ferme restando le vigenti disposizioni relative al diritto
allo studio di cui all'articolo 10 della legge 20 maggio 1970,
n. 300, i dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati,
che abbiano almeno cinque anni di anzianità di servizio
presso la stessa azienda o amministrazione, possono richiedere
una sospensione del rapporto di lavoro per congedi per la formazione
per un periodo non superiore ad undici mesi, continuativo o frazionato,
nell'arco dell'intera vita lavorativa. |
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1. I lavoratori, occupati e non occupati, hanno diritto di
proseguire i percorsi di formazione per tutto l'arco della vita,
per accrescere conoscenze e competenze professionali. Lo Stato,
le regioni e gli enti locali assicurano un'offerta formativa
articolata sul territorio e, ove necessario, integrata, accreditata
secondo le disposizioni dell'articolo 17 della legge 24 giugno
1997, n. 196, e successive modificazioni, e del relativo regolamento
di attuazione. L'offerta formativa deve consentire percorsi personalizzati,
certificati e riconosciuti come crediti formativi in ambito nazionale
ed europeo. La formazione puó corrispondere ad autonoma
scelta del lavoratore ovvero essere predisposta dall'azienda,
attraverso i piani formativi aziendali o territoriali concordati
tra le parti sociali in coerenza con quanto previsto dal citato
articolo 17 della legge n. 196 del 1997, e successive modificazioni.
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di fine rapporto) 1. Oltre che nelle ipotesi di cui all'articolo 2120, ottavo
comma, del codice civile, il trattamento di fine rapporto puó
essere anticipato ai fini delle spese da sostenere durante i
periodi di fruizione dei congedi di cui all'articolo 7, comma
1, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, come sostituito dall'articolo
3, comma 2, della presente legge, e di cui agli articoli 5 e
6 della presente legge. L'anticipazione é corrisposta
unitamente alla retribuzione relativa al mese che precede la
data di inizio del congedo. Le medesime disposizioni si applicano
anche alle domande di anticipazioni per indennità equipollenti
al trattamento di fine rapporto, comunque denominate, spettanti
a lavoratori dipendenti di datori di lavoro pubblici e privati.
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1. I soggetti che usufruiscono dei congedi previsti dall'articolo 5, comma 1, possono, a richiesta, prolungare il rapporto di lavoro di un periodo corrispondente, anche in deroga alle disposizioni concernenti l'età di pensionamento obbligatoria. La richiesta deve essere comunicata al datore di lavoro con un preavviso non inferiore a sei mesi rispetto alla data prevista per il pensionamento. |
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FLESSIBILITA' DI ORARIO di orario) 1. Al fine di promuovere e incentivare forme di articolazione della prestazione lavorativa volte a conciliare tempo di vita e di lavoro, nell'ambito del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, é destinata una quota fino a lire 40 miliardi annue a decorrere dall'anno 1999, al fine di erogare contributi, di cui almeno il 50 per cento destinato ad imprese fino a cinquanta dipendenti, in favore di aziende che applichino accordi contrattuali che prevedono azioni positive per la flessibilità, ed in particolare: a) progetti articolati per consentire alla lavoratrice
madre o al lavoratore padre, anche quando uno dei due sia lavoratore
autonomo, ovvero quando abbiano in affidamento o in adozione
un minore, di usufruire di particolari forme di flessibilità
degli orari e dell'organizzazione del lavoro, tra cui part-time
reversibile, telelavoro e lavoro a domicilio, orario flessibile
in entrata o in uscita, banca delle ore, flessibilità
sui turni, orario concentrato, con priorità per i genitori
che abbiano bambini fino ad otto anni di età o fino a
dodici anni, in caso di affidamento o di adozione; 2. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri per la solidarietà sociale e per le pari opportunità, sono definiti i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui al comma 1. |
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ULTERIORI DISPOSIZIONI A SOSTEGNO DELLA MATERNITA' E DELLA PATERNITA' 1. L'assunzione di lavoratori a tempo determinato in sostituzione
di lavoratori in astensione obbligatoria o facoltativa dal lavoro
ai sensi della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, come modificata
dalla presente legge, puó avvenire anche con anticipo
fino ad un mese rispetto al periodo di inizio dell'astensione,
salvo periodi superiori previsti dalla contrattazione collettiva.
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1. All'articolo 4 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: "Qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto
a quella presunta, i giorni non goduti di astensione obbligatoria
prima del parto vengono aggiunti al periodo di astensione obbligatoria
dopo il parto. |
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1. Dopo l'articolo 4 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, é inserito il seguente: "Art. 4- bis. - 1 . Ferma restando la durata complessiva dell'astensione dal lavoro, le lavoratrici hanno la facoltà di astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi al parto, a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro". 2. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto
con i Ministri della sanità e per la solidarietà
sociale, sentite le parti sociali, definisce, con proprio decreto
da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, l'elenco dei lavori ai quali non si applicano
le disposizioni dell'articolo 4- bis della legge 30 dicembre
1971, n. 1204, introdotto dal comma 1 del presente articolo.
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lavoratore) 1. Dopo l'articolo 6 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, sono inseriti i seguenti: "Art. 6- bis. - 1 . Il padre lavoratore ha diritto
di astenersi dal lavoro nei primi tre mesi dalla nascita del
figlio, in caso di morte o di grave infermità della madre
ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo
del bambino al padre. Art. 6- ter. - 1 . I periodi di riposo di cui all'articolo 10 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e successive modificazioni, e i relativi trattamenti economici sono riconosciuti al padre lavoratore: a) nel caso in cui i figli siano affidati al solo padre;
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1. I benefici previsti dal primo periodo del comma 1 dell'articolo 13 della legge 7 agosto 1990, n. 232, sono estesi, dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche alle lavoratrici madri appartenenti ai corpi di polizia municipale. |
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1. Al fine di conferire organicità e sistematicità alle norme in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo é delegato ad emanare un decreto legislativo recante il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia, nel rispetto dei seguenti princípi e criteri direttivi: a) puntuale individuazione del testo vigente delle
norme; 2. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 é
deliberato dal Consiglio dei ministri ed é trasmesso,
con apposita relazione cui é allegato il parere del Consiglio
di Stato, alle competenti Commissioni parlamentari permanenti,
che esprimono il parere entro quarantacinque giorni dall'assegnazione.
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1. L'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) assicura un flusso informativo quinquennale sull'organizzazione dei tempi di vita della popolazione attraverso la rilevazione sull'uso del tempo, disaggregando le informazioni per sesso e per età. |
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1. Nei casi di astensione dal lavoro disciplinati dalla presente
legge, la lavoratrice e il lavoratore hanno diritto alla conservazione
del posto di lavoro e, salvo che espressamente vi rinuncino,
al rientro nella stessa unità produttiva ove erano occupati
al momento della richiesta di astensione o di congedo o in altra
ubicata nel medesimo comune; hanno altresí diritto di
essere adibiti alle mansioni da ultimo svolte o a mansioni equivalenti.
"Al termine del periodo di interdizione dal lavoro previsto dall'articolo 4 della presente legge le lavoratrici hanno diritto, salvo che espressamente vi rinuncino, di rientrare nella stessa unità produttiva ove erano occupate all'inizio del periodo di gestazione o in altra ubicata nel medesimo comune, e di permanervi fino al compimento di un anno di età del bambino; hanno altresí diritto di essere adibite alle mansioni da ultimo svolte o a mansioni equivalenti". 3. I contratti collettivi di lavoro possono prevedere condizioni
di maggior favore rispetto a quelle previste dalla presente legge.
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1. Il licenziamento causato dalla domanda o dalla fruizione
del congedo di cui agli articoli 3, 4, 5, 6 e 13 della presente
legge é nullo. |
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MODIFICHE ALLA LEGGE 5 FEBBRAIO 1992, N. 104 1. All'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 3, dopo le parole: "permesso mensile"
sono inserite le seguenti: "coperti da contribuzione figurativa";
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1. Le disposizioni dell'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificato dall'articolo 19 della presente legge, si applicano anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto nonché ai genitori ed ai familiari lavoratori, con rapporto di lavoro pubblico o privato, che assistono con continuità e in via esclusiva un parente o un affine entro il terzo grado portatore di handicap, ancorché non convivente. |
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NORME FINANZIARIE 1. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni
degli articoli da 3 a 20, esclusi gli articoli 6 e 9, della presente
legge, valutato in lire 63 miliardi per l'anno 1999 ed in lire
298 miliardi annue a decorrere dall'anno 2000, si provvede, quanto
a lire 38 miliardi per l'anno 1999 e a lire 273 miliardi annue
a decorrere dall'anno 2000, mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 del decreto-legge
20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge
20 marzo 1998, n. 52, concernente il Fondo per l'occupazione;
quanto a lire 25 miliardi annue a decorrere dall'anno 1999, mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 1 della legge 28 agosto 1997, n. 285.
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TEMPI DELLE CITTÁ 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge le regioni definiscono, con proprie leggi, ai sensi dell'articolo
36, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive
modificazioni, qualora non vi abbiano già provveduto,
norme per il coordinamento da parte dei comu ni degli orari degli
esercizi commerciali, dei servizi pubblici e degli uffici periferici
delle amministrazioni pubbliche, nonché per la promozione
dell'uso del tempo per fini di solidarietà sociale, secondo
i princípi del presente capo. a) criteri generali di amministrazione e coordinamento
degli orari di apertura al pubblico dei servizi pubblici e privati,
degli uffici della pubblica amministrazione, dei pubblici esercizi
commerciali e turistici, delle attività culturali e dello
spettacolo, dei trasporti; 6. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono secondo le rispettive competenze. |
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1. I comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti attuano,
singolarmente o in forma associata, le disposizioni dell'articolo
36, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive
modificazioni, secondo le modalità stabilite dal presente
capo, nei tempi indicati dalle leggi regionali di cui all'articolo
22, comma 1, e comunque non oltre un anno dalla data di entrata
in vigore della presente legge. |
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1. Il piano territoriale degli orari, di seguito denominato
"piano", realizza le finalità di cui all'articolo
1, comma 1, lettera c), ed é strumento unitario
per finalità ed indirizzi, articolato in progetti, anche
sperimentali, relativi al funzionamento dei diversi sistemi orari
dei servizi urbani e alla loro graduale armonizzazione e coordinamento.
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1. Per l'attuazione e la verifica dei progetti contenuti nel piano di cui all'articolo 24, il sindaco istituisce un tavolo di concertazione, cui partecipano: a) il sindaco stesso o, per suo incarico, il responsabile
di cui all'articolo 24, comma 2; 2. Per l'attuazione del piano di cui all'articolo 24, il sindaco
promuove accordi con i soggetti pubblici e privati di cui al
comma 1. |
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1. Le articolazioni e le scansioni degli orari di apertura
al pubblico dei servizi della pubblica amministrazione devono
tenere conto delle esigenze dei cittadini che risiedono, lavorano
ed utilizzano il territorio di riferimento. |
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1. Per favorire lo scambio di servizi di vicinato, per facilitare
l'utilizzo dei servizi della città e il rapporto con le
pubbliche amministrazioni, per favorire l'estensione della solidarietà
nelle comunità locali e per incentivare le iniziative
di singoli e gruppi di cittadini, associazioni, organizzazioni
ed enti che intendano scambiare parte del proprio tempo per impieghi
di reciproca solidarietà e interesse, gli enti locali
possono sostenere e promuovere la costituzione di associazioni
denominate "banche dei tempi". |
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delle città) 1. Nell'elaborare le linee guida del piano di cui all'articolo
24, il sindaco prevede misure per l'armonizzazione degli orari
che contribuiscano, in linea con le politiche e le misure nazionali,
alla riduzione delle emissioni di gas inquinanti nel settore
dei trasporti. Dopo l'approvazione da parte del consiglio comunale,
i piani sono comunicati alle regioni, che li trasmettono al Comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE) indicandone,
ai soli fini del presente articolo, l'ordine di priorità.
a) associazioni di comuni; 5. La Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, é convocata ogni anno,
entro il mese di febbraio, per l'esame dei risultati conseguiti
attraverso l'impiego delle risorse del Fondo di cui al comma
2 e per la definizione delle linee di intervento futuro. Alle
relative riunioni sono invitati i Ministri del lavoro e della
previdenza sociale, per la solidarietà sociale, per la
funzione pubblica, dei trasporti e della navigazione e dell'ambiente,
il presidente della società Ferrovie dello Stato spa,
nonché i rappresentanti delle associazioni ambientaliste
e del volonta riato, delle organizzazioni sindacali e di categoria.
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