Riportiamo di seguito l'illustrazione del pacchetto famiglia della Regione Trentino Alto Adige (fonte: 1° Seminario Associazioni Famigliari - Rovereto - 18 settembre 1999)

prossimamente pubblicheremo il testo completo della Legge regionale 19 luglio 1998, n. 6

 IL PACCHETTO FAMIGLIA
DELLA REGIONE TRENTINO - ALTO ADIGE

di Silvio Fedrigotti

Gli interventi previsti dal "Pacchetto famiglia" che interessano direttamente la famiglia, alla luce anche delle modificazioni introdotte dalla legge regionale 19 luglio 1998, n. 6, sono i seguenti.

 

ASSEGNO DI NATALITÀ

E' un assegno di lire 4.370.000 che spetta per la nascita del figlio alle madri, residenti sul territorio regionale da almeno tre anni alla nascita del figlio, o il cui coniuge sia residente da almeno tre anni sul territorio regionale, non siano iscritte a forme di previdenza obbligatoria per effetto di lavoro, non siano titolari di pensione diretta e non godano di indennità analoghe. L'assegno è concesso anche in caso di adozione o affidamento preadottivo. Per poter beneficiare di questo assegno è richiesta una contribuzione rapportata al reddito e al patrimonio del nucleo familiare. Chiunque si può iscrivere, ma comunque almeno un anno prima della nascita del figlio. Dopo aver percepito l'assegno, è possibile interrompere il rapporto assicurativo.

Attenzione alle scadenze. Per le nascite che avvengono nel periodo dal 9 febbraio al 30 giugno 1999 è necessario essere iscritti da almeno sei mesi al momento della nascita. Per le nascite che avvengono dopo il 30 giugno 1999 è necessario essere iscritti da almeno un anno al momento della nascita.

 

ASSEGNO DI CURA

E' un assegno di lire 350.000 mensili che spetta dal quarto al ventiquattresimo mese di vita del figlio a coloro che siano maggiorenni (salvo minorenni emancipati), residenti sul territorio regionale da almeno tre anni, o il cui coniuge sia residente da almeno tre anni sul territorio regionale, non siano iscritti a forme di previdenza obbligatoria per effetto di lavoro, non siano titolari di pensione diretta, non godano di indennità analoghe e non prestino attività lavorativa autonoma o subordinata per un periodo superiore a 72 giornate. Per ogni giorno lavorato in più oltre i 72 nel primo e nel secondo anno di vita del figlio, l'assegno è ridotto del 10 per cento. I genitori unici nel nucleo familiare ed i coltivatori diretti, mezzadri e coloni in zona particolarmente sfavorita percepiscono l'assegno in misura intera anche se prestano attività lavorativa per un periodo superiore a 72 giornate. L'assegno è concesso anche in caso di adozione o affidamento preadottivo. Per poter beneficiare di questo assegno è richiesta una contribuzione rapportata al reddito e al patrimonio del nucleo familiare. Chiunque si può iscrivere in qualsiasi momento, ma comunque almeno un anno prima della nascita del figlio. Dopo aver percepito l'assegno, è possibile interrompere il rapporto assicurativo.

Attenzione alle scadenze. Per le nascite che avvengono nel periodo dal 9 febbraio al 30 giugno 1999 è necessario essere iscritti da almeno sei mesi al momento della nascita. Per le nascite che avvengono dopo il 30 giugno 1999 è necessario essere iscritti da almeno un anno al momento della nascita.

 

ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE

E' un assegno che spetta ai nuclei familiari in cui siano presenti almeno tre figli a carico, in misura diversa a seconda del reddito e patrimonio del nucleo familiare; viene dato anche per i nuclei in cui siano presenti solo due figli a carico se in famiglia c'è un solo genitore, o un solo figlio se è disabile. Per la categoria dei lavoratori autonomi, possono percepire l'assegno al nucleo familiare i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, gli artigiani ed i commercianti (non i liberi professionisti).

 

INDENNITÀ PER DEGENZA OSPEDALIERA PER MALATTIA E PER INFORTUNIO DOMESTICO

Sono due indennità che spettano dal quarto giorno al sesto mese di degenza ospedaliera per malattia o di inabilità assoluta temporanea al lavoro casalingo causata da infortunio domestico. Per percepire queste indennità è necessario iscriversi prima dell’evento e versare una quota assicurativa rapportata al reddito e al patrimonio del nucleo familiare.

 

CONTRIBUTO SUI VERSAMENTI VOLONTARI ALL'I.N.P.S.

E' un contributo che viene concesso sui versamenti previdenziali volontari all'Istituto Nazionale per la Previdenza sociale per la costituzione della pensione di anzianità o di vecchiaia, alle persone casalinghe che siano residenti sul territorio regionale da almeno tre anni, non siano iscritte a forme di previdenza obbligatoria per effetto di lavoro e non siano titolari di pensione diretta. Il contributo viene concesso in proporzione ai versamenti volontari effettuati ed ammonta fino ad un massimo di lire 1.600.000 annue, purché a carico del richiedente rimanga almeno lo stesso importo. La domanda deve essere presentata annualmente, entro il termine che sarà definito dal regolamento di attuazione della normativa.

 

CONTRIBUTO SUI VERSAMENTI DEI COLTIVATORI DIRETTI, MEZZADRI E COLONI

E' un contributo che viene concesso ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni in zona particolarmente sfavorita, che siano residenti sul territorio regionale da almeno tre anni sui versamenti previdenziali obbligatori all'Istituto Nazionale per la Previdenza sociale, gestione ex SCAU. La domanda, annuale, deve essere presentata entro due mesi dalla scadenza del versamento dell’ultima rata della contribuzione previdenziale obbligatoria.

 

PENSIONE ALLE PERSONE CASALINGHE

E' un'assicurazione che prevede la corresponsione di una pensione a 65 anni con un versamento contributivo di quindici anni. Possono iscriversi coloro che siano residenti sul territorio regionale da almeno tre anni, non siano iscritti a forme di previdenza obbligatoria per effetto di lavoro, non titolari di pensione diretta. Questa pensione viene concessa in via transitoria al 62.mo anno di età a tutti coloro che hanno più di 50 anni e meno di 57 alla data di entrata in vigore della legge di modifica (il giorno 12 agosto 1998) e che si sono iscritte entro l'8 febbraio 1999 versando la contribuzione maggiorata negli anni che mancano ai 62. A coloro che al 12 agosto 1998 hanno più di 57 anni e si sono iscritti entro l'8 febbraio 1999 versando in cinque anni tutta la contribuzione, la pensione è corrisposta dopo 5 anni dall'iscrizione; a favore di coloro che si sono dedicati alla cura dei figli fino al quindicesimo anno di età o di familiari non autosufficienti è previsto uno sconto sulla contribuzione in misura pari ad un anno per ogni figlio ed ad un anno per ogni due di cura di persona non autosufficiente, per un massimo di tre anni; è possibile riscattare con onere ridotto periodi di lavoro prestati durante la propria vita non utilizzabili a fini di pensione fino a 5 anni; i meno abbienti possono godere di uno sconto sia sulla contribuzione, che sul riscatto. Per le iscrizioni successive all’8 febbraio 1999 il diritto alla pensione si acquisisce con 65 anni di età e 15 anni di contribuzione.

Per le iscrizioni, le domande, le informazioni, è possibile rivolgersi , agli enti ed istituti di patronato operanti sul territorio provinciale, alle strutture periferiche dell’informazione presso i Comprensori della Provincia Autonoma di Trento e all’Agenzia provinciale per l’assistenza e la previdenza integrativa, in via Petrarca 32 a Trento, tel. 0461/497417- 0461/497618.

 

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