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LEGGE REGIONALE 6 dicembre 1999, n.23 "Politiche regionali per la famiglia". B.U. 10 dicembre 1999, n.49, 1° suppl. ord.
Art.1. - Finalità ed ambito di intervento. - La Regione, in osservanza dei principi sanciti dagli artt.2, 3. 31, 37, 38 e 47 della Costituzione, nonché della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n.176 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo fatta a New York il 20 novembre 1989), riconosce quale soggetto sociale politicamente rilevante la famiglia così come definita dagli articoli 29 e 30 della Costituzione, nonché quella composta da persone unite da vincoli di parentela, adozione o affinità. Ai fini degli interventi previsti dalla presente legge il concepito è considerato componente della famiglia. 2. La Regione promuove il servizio pubblico alla famiglia e realizza un'organica ed integrata politica di sostegno al nucleo familiare. A tal fine, nel rispetto delle convinzioni etiche dei cittadini, tutela la vita in tutte le sue fasi con particolare attenzione alla gestante, al periodo prenatale e all'infanzia, favorisce la maternità e la paternità consapevoli, la solidarietà fra le generazioni e la parità tra uomo e donna, sostiene la corresponsabilità dei genitori negli impegni di cura e di educazione dei figli, persegue la tutela della salute dell'individuo nell'ambito familiare, attua, anche attraverso l'azione degli enti locali, politiche sociali, sanitarie, economiche e di organizzazione dei servizi finalizzate a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono il pieno sviluppo della persona nella famiglia. 3. Si intende per servizio pubblico alla famiglia ogni attività resa, con le finalità e gli obiettivi di cui alla presente legge, da strutture pubbliche o private senza fini di lucro, che rispettino i criteri e gli standard fissati dalle leggi e dagli atti programmatori regionali allo scopo di garantire l'efficacia, la qualità, la trasparenza ed il migliore rapporto costi - benefici del servizio stesso. Art.2. - Obiettivi - Per la realizzazione delle finalità di cui all'art.1, la Regione, nella propria attività di indirizzo politico e di programmazione, persegue i seguenti obiettivi:
Art.3. - Agevolazioni finanziarie e accesso alla prima casa. - Al fine di contribuire a rimuovere gli ostacoli di natura economica alla formazione e allo sviluppo di nuove famiglie, la Regione favorisce l'erogazione di finanziamenti a tasso e condizioni agevolati, consistenti in contributi per l'abbattimento del tasso di interesse, nella misura del 2%, sui prestiti alle giovani coppie, così come definite dal comma 13, per soddisfare le esigenze familiari collegate o conseguenti al matrimonio, opportunamente documentate, con esclusione delle esigenze legate all'accesso alla prima casa di cui al comma 9. 2. Sono concessi prestiti sull'onore consistenti in contributi da restituire secondo piani di rimborso concordati, senza interessi a carico del mutuatario, ai soggetti di cui all'art.1, comma 1, in situazione di temporanea difficoltà economica, per il finanziamento di spese relative a tutte le necessità della vita familiare compreso il pagamento degli affitti, purché in possesso di un reddito complessivo non superiore a Lire 80.000.000. L'onere degli interessi è a totale carico della Regione. A tali prestiti possono accedere anche giovani coppie. I contributi di cui al presente comma e al comma 1 sono concessi per una durata quinquennale e sono commisurati fino ad un importo massimo di Lire 70.000.000 di prestito contratto. 3. Qualora i soggetti di cui ai commi 1 e 2 non siano in grado di offrire sufficienti garanzie reali per il mutuo che intendono contrarre, la Regione, su richiesta dell'Istituto di credito, può concedere fideiussione gratuita a garanzia dell'obbligazione di restituzione delle somme oggetto del mutuo, nei limiti di importo di cui al comma 2. 4. Per l'attuazione di quanto disposto ai commi 1 e 2, è costituito un apposito fondo finalizzato all'abbattimento parziale del 2% del tasso di interesse per le agevolazioni di cui al comma 1 e all'abbattimento totale per le agevolazioni di cui al comma 2. Le modalità di indirizzo e gestione di tale fondo sono disciplinate da apposite convenzioni tra la Regione e gli istituti e le aziende di credito operanti in Lombardia. 5. Per l'attuazione del disposto di cui al comma 3 è costituito presso Finlombarda S.p.A. un apposito fondo di garanzia finalizzato a garantire l'adempimento della obbligazione di restituzione del capitale mutuato. Le modalità di indirizzo e di gestione del fondo sono regolamentate da un'apposita convenzione da stipularsi tra la Regione Lombardia e Finlombarda S.p.A. per l'attività di gestione. Con l'utilizzo di tale fondo la Regione garantisce il 50% dell'importo mutuato, fermo restando l'importo massimo di Lire 70.000.000. 6. Le convenzioni stipulate ai sensi dei commi 4 e 5 determinano l'entità dei finanziamenti resi disponibili e fissano le modalità di determinazione del tasso di interesse per le operazioni di prestito di cui ai commi 1 e 2; a tal fine la Regione pone a carico del proprio bilancio gli importi necessari a finanziare il fondo abbattimento tassi per finanziamenti effettuati dagli istituti di credito, ai sensi dei commi 1 e 2. Nelle convenzioni sono definiti:
7. Nell'ambito delle convenzioni stipulate con le aziende di credito incaricate di gestire il servizio di tesoreria regionale, possono essere stipulati specifici accordi integrativi, finalizzati ad agevolare l'accesso al credito, di cui al comma 9, da parte delle giovani coppie, di cui al comma 13, e delle gestanti sole, con particolare riferimento all'individuazione delle risorse finanziarie messe a disposizione, ai parametri per la determinazione dei tassi di interesse ed ai tempi ed alle procedure per la concessione dei finanziamenti. La Giunta regionale può stipulare apposite convenzioni anche con altri istituti di credito operanti in Lombardia per agevolare il credito finalizzato all'acquisto della prima casa. 8. Le eventuali agevolazioni, a favore delle giovani coppie e delle gestanti sole, che, in base agli accordi di cui al comma 7, risultino a carico degli istituti di credito convenzionati, possono essere integrate dalla riduzione, a carico della Regione, del tasso di interesse sui finanziamenti concessi; tale riduzione non può comunque essere superiore alla misura massima del 2%. 9. Per agevolare l'accesso alla prima casa la Regione favorisce ai soggetti di cui all'art.1, comma 1, l'erogazione di finanziamento a tasso e condizioni agevolate consistenti in contributi per l'abbattimento del tasso di interesse nella misura massima del 2% sui mutui contratti dai beneficiari. La Giunta regionale definisce annualmente le risorse finanziarie destinate alle agevolazioni che vengono prioritariamente concesse nell'ordine: alle giovani coppie; alle gestanti sole; al genitore solo con figli minori a carico; a nuclei familiari con almeno tre figli. I contributi sono concessi sulla base delle modalità di cui al comma 10 e dei requisiti di cui al comma 11. 10. I contributi sono concessi per una durata decennale e sono commisurati fino ad un importo massimo di Lire 100.000.000 di mutuo. In caso di estinzione anticipata del mutuo da parte del beneficiario, cessa l'erogazione del contributo residuo. Al fine di semplificare ed accelerare la procedura di accesso al mutuo viene individuato, secondo le procedure di legge, l'istituto di credito erogante. La scelta avviene mediante comparazione e contemperamento della migliore offerta in termini finanziari, di garanzia, di efficacia, sicurezza e tempestività nell'adempimento dei carichi istruttori e di presenza sul territorio regionale. 11. Per fruire dei benefici di cui al comma 9, i soggetti ivi previsti devono possedere i seguenti requisiti:
12. L'alloggio oggetto delle agevolazioni deve possedere i seguenti requisiti:
13. Ai fini dell'attuazione delle norme previste dai precedenti commi, per "giovani coppie" s'intendono quelle, con reddito annuo complessivo non superiore a Lire 80.000.000, che:
14. Per "reddito complessivo" s'intende il reddito imponibile risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi diminuito di Lire 4.000.000 per ogni figlio a carico alla data di presentazione della domanda per l'accesso ai benefici previsti dal presente articolo, e di Lire 8.000.000 per ogni figlio che si trovi nelle condizioni di cui all'art.3 della legge 5 febbraio 1992, n.104 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate). 15. I limiti di reddito e l'entità dei contributi previsti dal presente articolo possono essere rideterminati dalla Giunta regionale, con cadenza biennale e con riferimento alle disponibilità di bilancio, in ragione delle variazioni dei prezzi al consumo accertate dall'ISTAT. 16. La Giunta regionale determina le modalità operative necessarie a dare attuazione alle misure previste dal presente articolo e, in particolare, procede a:
Art.4 - Potenziamento dei servizi socio - educativi, agevolazioni per l'acquisto di strumenti tecnologicamente avanzati, formazione professionale, interventi socio - sanitari. - Nel rispetto dei diritti del bambino ed al fine di prevenire i processi di disadattamento, i servizi socio - educativi per la prima infanzia prevedono modalità organizzative flessibili per rispondere alle esigenze delle famiglie, con particolare attenzione a quelle numerose e monoparentali. 2. La Regione promuove e sostiene l'adozione, preferibilmente con l'intervento dei comuni, di iniziative innovative da parte di associazioni e di organizzazioni di privato sociale, finalizzate a:
3. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale definisce le modalità operative necessarie all'attuazione di quanto previsto al comma 2 e, in particolare, i tempi, le modalità per la presentazione dei progetti di iniziative innovative, l'organismo competente alla valutazione tecnica degli stessi e la procedura per la formazione della graduatoria. 4. Al fine di agevolare l'integrazione ed il reinserimento sociale e professionale di portatori di handicap, la Regione concede alla famiglia contributi per l'acquisto di strumenti tecnologicamente avanzati. 5. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite le tipologie di strumenti, di cui al comma 4, ammissibili a contributo, le modalità e i termini per la presentazione delle richieste di contributo, la formazione della graduatoria e l'erogazione dei benefici. 6. La Regione nell'ambito dell'attività di formazione professionale di sua competenza:
7. La Regione promuove specifiche attività di formazione e riqualificazione rivolte agli operatori dei servizi socio - assistenziali coinvolti nell'attuazione degli obiettivi della presente legge. 8. La Regione riconosce e sovvenziona i servizi alla famiglia erogati da soggetti pubblici e privati accreditati per svolgere attività di informazione e formazione sulla vita coniugale e familiare e sulla valorizzazione personale e sociale della maternità e paternità. 9. Gli interventi previsti sono volti in particolare a:
10. E' fatto obbligo pariteticamente ai consultori pubblici e privati autorizzati di assicurare la realizzazione di programmi di formazione dei giovani al futuro ruolo di coniugi e di genitori, nonché programmi formativi ed informativi riguardanti la procreazione responsabile, rivolti a gruppi omogenei di popolazione. Nell'ambito di tali programmi devono essere offerte modalità di sostegno e di consulenza personalizzata, che garantiscano la libertà di scelte procreatrici, nel rispetto della deontologia professionale degli operatori, nonché delle convinzioni etiche dell'integrità psicofisica delle persone. Adeguata informazione deve essere data, in particolare, sui diritti della donna in stato di gravidanza e sui servizi socio - sanitari ed assistenziali esistenti sul territorio a favore del bambino e a tutela dei suoi diritti. 11. Al fine di perseguire le finalità e gli obiettivi della presente legge, la Regione promuove programmi sperimentali di informazione sui temi della sessualità. Tali programmi sono presentati dai consultori pubblici e da quelli privati riconosciuti, in conformità degli obiettivi di cui all'art.2. 12. La Regione sostiene e valorizza l'assistenza a domicilio in tutti i settori di intervento sociale e sanitario, come metodologia e come intervento specifico alternativo alla istituzionalizzazione . 13. La Regione eroga, mediante i dipartimenti per le attività socio sanitarie integrate (ASSI), contributi economici alle famiglie, a carico del fondo sanitario ai sensi dell'art.8, comma 15, della L.R. 11 luglio 1997, n.31 (Norme per il riordino del servizio sanitario regionale e sua integrazione con le attività dei servizi sociali), al fine di garantire, a domicilio, prestazioni assistenziali di rilievo sanitario. Tali contributi consistono in buoni servizio a favore delle famiglie, per l'acquisizione diretta delle prestazioni erogate dai soggetti pubblici e privati, accreditati o convenzionati. Le risorse per le prestazioni di cui al presente comma vengono definite, in sede di programmazione annuale, all'interno della quota del fondo sanitario regionale destinata alle attività socio - sanitarie integrate. 14. L'ordine di priorità degli aventi titolo ai buoni servizio di cui al comma 13 è determinato sulla base del quoziente familiare definito al comma 15. 15. Il quoziente familiare è determinato in base ai seguenti elementi:
16. La Giunta regionale, sentita la Consulta di cui all'art.5, comma 8:
17. La Regione promuove iniziative sperimentali per favorire la stipula di accordi tra le organizzazioni imprenditoriali e le organizzazioni sindacali che consentano la sospensione dell'attività lavorativa per ragioni di assistenza e di cura ai familiari e ai figli. 18. Per tutti i servizi previsti dai commi 6, 7, 8 e 13 del presente articolo, la Regione garantisce il diritto del fruitore alla libera scelta del luogo e del soggetto erogatore del servizio favorendone l'esercizio attraverso il convenzionamento o l'accreditamento dei soggetti erogatori pubblici e privati presenti sul territorio regionale. Art.5. - Promozione dell'associazionismo familiare. - La Regione, in attuazione del principio di sussidiarietà, in base al quale vengono gestite dall'ente pubblico le funzioni che non possono essere più adeguatamente svolte dall'autonomia dei privati come singoli o nelle formazioni sociali in cui si svolge la loro personalità, valorizza e sostiene la solidarietà tra le famiglie, promuovendo le associazioni e le formazioni di privato sociale rivolte a:
2. La Giunta regionale provvede, entro 90 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, a censire le associazioni di cui al comma 1, costituitesi sul territorio regionale ed a iscriverle, a domanda, sulla base di modalità predeterminate dalla Giunta medesima, in apposito registro istituito ed aggiornato presso la direzione regionale competente. 3. Le associazioni familiari iscritte nel registro di cui al comma 2 possono stipulare convenzioni con la Regione o con gli altri enti pubblici per lo svolgimento di interventi o la gestione di servizi o strutture nell'ambito dei servizi alla persona finalizzati al sostegno della famiglia. 4. Si intendono per associazioni di mutuo aiuto di cui al comma 1, lettera a), le organizzazioni che favoriscono l'erogazione e lo scambio, tra i soci, di prestazioni di servizi e di sussidi a sostegno della famiglia. 5. Per sostenere ed incentivare le associazioni e le formazioni di privato sociale di cui al comma 1, la Regione, nell'ambito delle disponibilità finanziarie dei singoli bilanci di esercizio e sulla base di criteri e modalità definiti dalla Giunta regionale, concede contributi, ad integrazione delle quote annualmente versate dai singoli associati. 6. Per "banche del tempo", ai fini del comma 1, lettera a), si intendono forme di organizzazione mediante le quali persone disponibili ad offrire gratuitamente parte del proprio tempo per attività di cura, custodia ed assistenza, vengono poste in relazione con soggetti e con famiglie in condizioni di bisogno. Il collegamento e l'intermediazione tra i soggetti interessati alla banca del tempo sono svolti da associazioni senza scopo di lucro. 7. La Regione, in attuazione dello Statuto, favorisce le forme di associazionismo e di autogestione come modalità necessaria per garantire l'effettiva partecipazione di tutti i cittadini alla realizzazione della politica regionale per la famiglia. 8. E' istituita presso la direzione regionale competente in materia di interventi sociali la Consulta regionale delle associazioni familiari composta da:
9. Con deliberazione della Giunta regionale, da approvarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di nomina dei componenti della Consulta. La Consulta è nominata ed insediata dal Presidente della Giunta regionale. 10. La Consulta elegge nel proprio seno il presidente e delibera un proprio regolamento interno per l'organizzazione e la disciplina dei lavori. Il supporto tecnico - organizzativo, i locali e le attrezzature necessari per il funzionamento della Consulta sono forniti dalla Regione. 11. La Consulta dura in carica per tutta la legislatura nel corso della quale è stata insediata. 12. La Consulta esprime pareri e formula proposte in ordine alla predisposizione degli atti di programmazione regionale che riguardano la politica per la famiglia, nonché in ordine all'attuazione della medesima. Art.6. - Norma finanziaria. - Per le finalità di cui all'art.3, commi 1 e 2, è istituito un apposito fondo per l'abbattimento degli interessi, la cui dotazione finanziaria a decorrere dall'esercizio finanziario 2000, sarà determinata con la legge di bilancio. 2. Per le finalità di cui all'art.3, commi 3 e 5, sono istituiti un apposito fondo di garanzia ed un capitolo per la gestione del fondo medesimo, le cui dotazioni finanziarie, a decorrere dall'esercizio finanziario 2000, saranno determinate con la legge di bilancio. 3. Per le finalità di cui all'art.3, comma 9, è istituito un apposito fondo per l'abbattimento degli interessi sui mutui contratti per l'accesso alla prima casa, distintamente alimentato con risorse statali e con risorse autonome regionali. La dotazione finanziaria del fondo finanziato con risorse regionali sarà determinata con successivo provvedimento di legge. La quota finanziata con risorse statali nel limite massimo di Lire 80.000.000.000 per l'esercizio finanziario 2000 trova copertura mediante utilizzo delle economie relative alle annualità dei limiti di impegno di cui all'art.61 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n.112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n.59). 4. Per le finalità di cui agli articoli 4 e 5 sono istituiti appositi capitoli per spese e contributi, la cui dotazione finanziaria a decorrere dall'esercizio finanziario 2000, sarà determinata con la legge di bilancio. 5. Per le finalità di cui all'art.4, comma 6, lett. a) e lett. c) si provvederà con gli stanziamenti dei capitoli dell'obiettivo 2.5.1 "Formazione professionale" del bilancio per l'esercizio finanziario 2000. 6. Per le finalità di cui all'art.5, commi 8 e seguenti, si provvederà con gli stanziamenti del capitolo 1.2.7.1.322 "Spese per il funzionamento di consigli, comitati, collegi e commissioni, compresi eventuali compensi o gettoni di presenza, le indennità di missione ed i rimborsi spesa" del bilancio per l'esercizio finanziario 2000. 7. Allo stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1999 e al bilancio pluriennale 1999/2001 sono apportate le seguenti variazioni: STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE:
Al bilancio pluriennale 1999/2001 per l'anno 2000 sono apportate le seguenti variazioni: STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE:
STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE:
8. Gli impegni sul capitolo 2.2.9.1.5089 sono subordinati all'accertamento del corrispondente importo sul capitolo di entrata 2.1.5088. 9. A decorrere dall'esercizio finanziario 2000 sono autorizzate variazioni compensative di fondi, ai sensi dell'art.36, comma 7 - quinquies della L.R. 31 marzo 1978, n.34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione) e sue successive modificazioni ed integrazioni, tra il capitolo 2.2.9.1.5104 e capitolo appartenenti al gruppo capitoli "2.3.5.1.2769".
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