FORUM TRENTINO DELLE ASSOCIAZIONI PER LA FAMIGLIA
STATUTO

approvato dall'Assemblea Costituente del 9 aprile 1997
come modificato Ass. 21.1.1999

Art. 1. Costituzione
1. È costituito il Forum Trentino delle Associazioni per la Famiglia, coordinamento di associazioni, movimenti ed altre organizzazioni (da qui innanzi organismi aderenti) che svolgono attività di promozione e sostegno della famiglia.
2. Il Forum Trentino delle Associazioni per la Famiglia opera nel rispetto dell'identità e dell'autonomia degli organismi aderenti, valorizzandone la specificità, ed è equidistante da ciascuno di essi.
3. Il Forum Trentino delle Associazioni per la Famiglia è apartitico e non persegue fini di lucro.
4. La sua sede legale è a Trento in via Francesco Ferruccio n. 3. La sua durata è prevista fino al 31/12/2020, prorogabile su delibera dell'Assemblea.

Art. 2. Finalità
1. Il Forum Trentino delle Associazioni per la Famiglia ha le seguenti finalità:
a) la promozione e la salvaguardia dei valori della famiglia come "società naturale fondata sul matrimonio" (Costituzione della Repubblica Italiana, 22 dicembre 1947, articoli 29,30,31);
b) la promozione della partecipazione attiva e responsabile delle famiglie alla vita culturale, sociale e politica, specie attraverso le loro forme associative;
c) la promozione di adeguate politiche familiari che sostengano le funzioni della famiglia e tutelino i diritti dei suoi singoli membri e della famiglia nel suo insieme, in particolare:
1) il diritto fondamentale di ogni essere umano alla vita e al rispetto della propria dignità, dal concepimento alla morte naturale;
2) il diritto di tutti i bambini ad essere educati nell'ambito della famiglia e ad avere una speciale protezione e assistenza e un ambiente educativo adatto allo sviluppo delle loro potenzialità;
3) il diritto dei genitori ad essere riconosciuti come primi e principali educatori dei propri figli e a scegliere per loro liberamente l'ambiente educativo;
4) il diritto degli anziani ad un ambiente che permetta loro di trascorrere la vecchiaia in serenità;
5) il diritto ad un lavoro convenientemente remunerato e con un'organizzazione tale che non ostacoli il benessere e la stabilità della famiglia;
6) il diritto ad una abitazione adeguata;
7) il diritto delle famiglie con persone portatrici di handicap e di particolari disagi a risposte e aiuti adeguati alle loro particolari esigenze;
8) il diritto delle famiglie dei migranti ad una rapida riunione;
9) il diritto delle famiglie dei detenuti ad un idoneo sostegno e a mantenere contatti con il proprio congiunto.
d) la promozione di politiche sociali di sostegno alle famiglie in formazione e alle situazioni di qualsiasi disagio delle famiglie già costituite.

Art. 3. Obiettivi e attività
1. Per i fini di cui all'articolo 2 il Forum Trentino delle Associazioni per la Famiglia si propone di promuovere e coordinare le azioni di comune interesse degli organismi aderenti, secondo le decisioni assunte dall'Assemblea.
2. Per raggiungere tale obiettivo, il Forum Trentino delle Associazioni per la Famiglia svolge le seguenti attività:
a) promuove una visione della famiglia quale soggetto attivo della comunità civile, titolare di peculiari diritti ma anche di specifiche risorse;
b) promuove azioni di sostegno e di ricerca per l'approccio interdisciplinare alle problematiche familiari;
c) stabilisce rapporti con le istituzioni civili in materia di politica familiare con una propria rappresentanza;
d) denuncia situazioni e azioni che risultino inadeguate e/o contrarie agli interessi e alle aspirazioni delle famiglie;
e) assume iniziative di sensibilizzazione culturale, azione sociale e proposta politica per la promozione e la tutela della soggettività familiare;
f) coopera con organismi aventi finalità analoghe.

Art. 4. Modalità di adesione
1. Possono aderire al Forum Trentino delle Associazioni per la Famiglia le associazioni, i movimenti e le altre organizzazioni che ne condividono finalità ed obiettivi e che dimostrano attraverso lo statuto o le loro attività un concreto impegno per la famiglia e la promozione dei suoi diritti.
2. Le associazioni, i movimenti e le altre organizzazioni che intendono aderire al Forum Trentino delle Associazioni per la Famiglia devono redigere e presentare domanda al Presidente su apposito modulo.
3. L'ammissione è subordinata all'accoglimento della domanda da parte del Consiglio, contro cui non è ammesso appello.
4. Agli organismi aderenti è richiesta una quota annuale a titolo di sostegno delle attività del Forum.

Art. 5. Cessazione dall'adesione
1. La qualità di socio aderente si perde:
a) per dimissioni volontarie presentate al Presidente;
b) per morosità: chi non provvede al pagamento anche di un solo rateo della quota entro 90 giorni dalla scadenza, si considera escluso di diritto;
c) per espulsione, deliberata dal Consiglio, contro l'organismo aderente che commette azioniche costituiscono ostacolo al buon andamento del Forum o comunque in contrasto con le finalità del Forum.
2. Contro le dicisioni di cui al comma 1 lettera c) è ammesso ricorso all'Assemblea.

Art. 6. Anno sociale
1. L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano lì 1 gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno, salvo quanto stabilito dall'atto costitutivo.

Art. 7. Struttura
1. Organi del Forum Trentino delle Associazioni per la Famiglia sono:
a) l'Assemblea
b) il Presidente
c) il Consiglio direttivo
2. Tutte le cariche elettive hanno durata triennale.

 

Art. 8. Assemblea
1. L'Assemblea è costituita dal presidente di ogni organismo aderente o da un suo delegato, senza possibilità di delega ad un altro organismo.
2. L'Assemblea:
a) stabilisce le linee programmatiche generali e attività specifiche del Forum Trentino delle Associazioni per la Famiglia;
b) approva la relazione del Presidente sull'attività svolta e i bilanci preventivo e consuntivo;
c) delibera sulle domande di adesione;
d) elegge il Presidente e il Consiglio direttivo;
e) stabilisce la quota annuale di adesione al Forum;
f) delibera su ricorso di cui all'art. 5 comma 2;
g) delibera sulla proroga del Forum ai sensi dell'art. 1, comma 4;
h) delibera sullo scioglimento del Forum ai sensi dell'art. 15;
i) delibera le modifiche al presente statuto.
3. L'Assemblea è valida in prima convocazione con almeno la metà degli organismi aderenti, in seconda convocazione con almeno un terzo.
4. L'Assemblea, nelle decisioni di competenza, ricerca sempre la più ampia convergenza tra gli organismi aderenti; le sue deliberazioni sono efficaci se approvate da almeno i due terzi dei presenti.
5. È prevista la possibilità che un organismo aderente, motivando le ragioni della sua scelta, si astenga dal collaborare all'attuazione di una iniziativa decisa dalla maggioranza qualificata dell'Assemblea. In tal caso l'iniziativa verrà sottoscritta non genericamente dal Forum Trentino delle Associazioni per la Famiglia, bensì con l'elenco degli organismi che di fatto aderiscono a detta iniziativa, con la specificazione "membri del Forum Trentino delle Associazioni per la Famiglia". Rimane comunque compito del Consiglio attuare tale iniziativa.
6. L'Assemblea si riunisce almeno due volte all'anno, su convocazione del Presidente e con ordine del giorno stabilito dal Consiglio direttivo. Deve inoltre essere convocata entro trenta giorni quando richiesto da almeno un terzo degli organismi aderenti.
Art. 9. Il Presidente
1. Il Presidente è eletto dall'Assemblea all'interno o all'esterno degli organismi aderenti.
2. Il Presidente:
a) ha la rappresentanza legale del Forum Trentino delle Associazioni per la Famiglia nei confronti di terzi e in giudizio;
b) firma gli atti del Forum;
c) convoca e presiede l'Assemblea;
d) convoca e presiede il Consiglio direttivo;
e) sentito il parere del Consiglio direttivo, assume i provvedimenti di urgenza attuativi delle linee programmatiche di cui all'art. 8 comma 2 lettera a).
3. La carica di Presidente è incompatibile con:
a) la carica di Presidente e/o legale rappresentante di uno qualsiasi degli organismi aderenti;
b) incarichi negli organi direttivi e di controllo di partiti e movimenti politici e sindacali;
c) incarichi istituzionali elettivi a livello parlamentare, regionale e provinciale;
d) incarichi elettivi e di governo nelle Amministrazioni locali dei Comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti.

Art. 10. Il Consiglio direttivo
1. Il Consiglio direttivo è costituito da otto membri eletti dall'Assemblea all'interno o all'esterno degli organismi aderenti e dal Presidente.(come modificato Ass. 22.01.1999 )
2. Il Consiglio direttivo:
a) coadiuva il Presidente nello svolgimento dei suoi compiti;
b) attua le delibere dell'Assemblea, in stretto contatto con gli organismi aderenti;
c) dà parere consultivo al Presidente sui provvedimenti d'urgenza;
d) predispone l'ordine del giorno per l'Assemblea;
e) qualora risulti opportuno, predispone il regolamento di attuazione dello Statuto;
f) delibera l'espulsione di cui all'art. 5 comma 2.
3. Il Consiglio direttivo nomina al suo interno un Vicepresidente e un Tesoriere.

Art. 11. Elezioni degli organi
1. La votazione relativa all'elezione degli organi statutari avviene a scrutinio segreto.
2. Il Presidente viene eletto in prima votazione con la maggioranza qualificata dei due terzi dei presenti. Qualora nessun candidato ottenga la maggioranza qualificata, si procede al ballottaggio tra i due candidati maggiormente votati; risulta eletto il candidato che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità, risulta eletto il candidato più anziano.
3. Per l'elezione dei Consiglieri si possono esprimere quattro preferenze. Vengono eletti gli otto candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità, risultano eletti i candidati più anziani. (come modificato Ass. 22.01.1999 )

Art. 12. Consulenti
1. Ai lavori del Forum Trentino delle Associazioni per la Famiglia possono partecipare degli esperti, su invito dell'Assemblea o del Consiglio direttivo.
Art. 13. Finanziamento
1. Il Forum Trentino delle Associazioni per la Famiglia trae i propri mezzi finanziari:
a) dalle quote associative degli organismi aderenti;
b) da finanziamenti di enti pubblici e/o privati;
c) da contribuzioni e/o donazioni volontarie;
d) da proventi vari.

Art. 14. Decorrenza
1. Il presente Statuto entrerà in vigore il giorno successivo all'approvazione dell'Assemblea costituente.
2. Per quanto non è previsto dal presente Statuto, si fa riferimento al codice civile, alle leggi ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Art. 15. Scioglimento
1. L'eventuale scioglimento del Forum Trentino delle Associazioni per la Famiglia è deliberato dall'Assemblea.
2. Il patrimonio è devoluto ad altro ente avente finalità analoghe scelto dalla stessa Assemblea.