FORUM TRENTINO
DELLE ASSOCIAZIONI PER LA FAMIGLIA STATUTO approvato
dall'Assemblea Costituente del 9 aprile 1997
come modificato Ass. 21.1.1999
Art. 1. Costituzione
1. È costituito il Forum Trentino delle Associazioni per
la Famiglia, coordinamento di associazioni, movimenti ed altre
organizzazioni (da qui innanzi organismi aderenti) che svolgono
attività di promozione e sostegno della famiglia.
2. Il Forum Trentino delle Associazioni per la Famiglia opera
nel rispetto dell'identità e dell'autonomia degli organismi
aderenti, valorizzandone la specificità, ed è equidistante
da ciascuno di essi.
3. Il Forum Trentino delle Associazioni per la Famiglia è
apartitico e non persegue fini di lucro.
4. La sua sede legale è a Trento in via Francesco Ferruccio
n. 3. La sua durata è prevista fino al 31/12/2020, prorogabile
su delibera dell'Assemblea.
Art. 2. Finalità
1. Il Forum Trentino delle Associazioni per la Famiglia ha le
seguenti finalità:
a) la promozione e la salvaguardia dei valori della famiglia
come "società naturale fondata sul matrimonio"
(Costituzione della Repubblica Italiana, 22 dicembre 1947, articoli
29,30,31);
b) la promozione della partecipazione attiva e responsabile delle
famiglie alla vita culturale, sociale e politica, specie attraverso
le loro forme associative;
c) la promozione di adeguate politiche familiari che sostengano
le funzioni della famiglia e tutelino i diritti dei suoi singoli
membri e della famiglia nel suo insieme, in particolare:
1) il diritto fondamentale di ogni essere umano alla vita e al
rispetto della propria dignità, dal concepimento alla
morte naturale;
2) il diritto di tutti i bambini ad essere educati nell'ambito
della famiglia e ad avere una speciale protezione e assistenza
e un ambiente educativo adatto allo sviluppo delle loro potenzialità;
3) il diritto dei genitori ad essere riconosciuti come primi
e principali educatori dei propri figli e a scegliere per loro
liberamente l'ambiente educativo;
4) il diritto degli anziani ad un ambiente che permetta loro
di trascorrere la vecchiaia in serenità;
5) il diritto ad un lavoro convenientemente remunerato e con
un'organizzazione tale che non ostacoli il benessere e la stabilità
della famiglia;
6) il diritto ad una abitazione adeguata;
7) il diritto delle famiglie con persone portatrici di handicap
e di particolari disagi a risposte e aiuti adeguati alle loro
particolari esigenze;
8) il diritto delle famiglie dei migranti ad una rapida riunione;
9) il diritto delle famiglie dei detenuti ad un idoneo sostegno
e a mantenere contatti con il proprio congiunto.
d) la promozione di politiche sociali di sostegno alle famiglie
in formazione e alle situazioni di qualsiasi disagio delle famiglie
già costituite.
Art. 3. Obiettivi e attività
1. Per i fini di cui all'articolo 2 il Forum Trentino delle Associazioni
per la Famiglia si propone di promuovere e coordinare le azioni
di comune interesse degli organismi aderenti, secondo le decisioni
assunte dall'Assemblea.
2. Per raggiungere tale obiettivo, il Forum Trentino delle Associazioni
per la Famiglia svolge le seguenti attività:
a) promuove una visione della famiglia quale soggetto attivo
della comunità civile, titolare di peculiari diritti ma
anche di specifiche risorse;
b) promuove azioni di sostegno e di ricerca per l'approccio interdisciplinare
alle problematiche familiari;
c) stabilisce rapporti con le istituzioni civili in materia di
politica familiare con una propria rappresentanza;
d) denuncia situazioni e azioni che risultino inadeguate e/o
contrarie agli interessi e alle aspirazioni delle famiglie;
e) assume iniziative di sensibilizzazione culturale, azione sociale
e proposta politica per la promozione e la tutela della soggettività
familiare;
f) coopera con organismi aventi finalità analoghe.
Art. 4. Modalità di adesione
1. Possono aderire al Forum Trentino delle Associazioni per la
Famiglia le associazioni, i movimenti e le altre organizzazioni
che ne condividono finalità ed obiettivi e che dimostrano
attraverso lo statuto o le loro attività un concreto impegno
per la famiglia e la promozione dei suoi diritti.
2. Le associazioni, i movimenti e le altre organizzazioni che
intendono aderire al Forum Trentino delle Associazioni per la
Famiglia devono redigere e presentare domanda al Presidente su
apposito modulo.
3. L'ammissione è subordinata all'accoglimento della domanda
da parte del Consiglio, contro cui non è ammesso appello.
4. Agli organismi aderenti è richiesta una quota annuale
a titolo di sostegno delle attività del Forum.
Art. 5. Cessazione dall'adesione
1. La qualità di socio aderente si perde:
a) per dimissioni volontarie presentate al Presidente;
b) per morosità: chi non provvede al pagamento anche di
un solo rateo della quota entro 90 giorni dalla scadenza, si
considera escluso di diritto;
c) per espulsione, deliberata dal Consiglio, contro l'organismo
aderente che commette azioniche costituiscono ostacolo al buon
andamento del Forum o comunque in contrasto con le finalità
del Forum.
2. Contro le dicisioni di cui al comma 1 lettera c) è
ammesso ricorso all'Assemblea.
Art. 6. Anno sociale
1. L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano lì
1 gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno, salvo quanto
stabilito dall'atto costitutivo.
Art. 7. Struttura
1. Organi del Forum Trentino delle Associazioni per la Famiglia
sono:
a) l'Assemblea
b) il Presidente
c) il Consiglio direttivo
2. Tutte le cariche elettive hanno durata triennale.
Art. 8. Assemblea
1. L'Assemblea è costituita dal presidente di ogni organismo
aderente o da un suo delegato, senza possibilità di delega
ad un altro organismo.
2. L'Assemblea:
a) stabilisce le linee programmatiche generali e attività
specifiche del Forum Trentino delle Associazioni per la Famiglia;
b) approva la relazione del Presidente sull'attività svolta
e i bilanci preventivo e consuntivo;
c) delibera sulle domande di adesione;
d) elegge il Presidente e il Consiglio direttivo;
e) stabilisce la quota annuale di adesione al Forum;
f) delibera su ricorso di cui all'art. 5 comma 2;
g) delibera sulla proroga del Forum ai sensi dell'art. 1, comma
4;
h) delibera sullo scioglimento del Forum ai sensi dell'art. 15;
i) delibera le modifiche al presente statuto.
3. L'Assemblea è valida in prima convocazione con almeno
la metà degli organismi aderenti, in seconda convocazione
con almeno un terzo.
4. L'Assemblea, nelle decisioni di competenza, ricerca sempre
la più ampia convergenza tra gli organismi aderenti; le
sue deliberazioni sono efficaci se approvate da almeno i due
terzi dei presenti.
5. È prevista la possibilità che un organismo aderente,
motivando le ragioni della sua scelta, si astenga dal collaborare
all'attuazione di una iniziativa decisa dalla maggioranza qualificata
dell'Assemblea. In tal caso l'iniziativa verrà sottoscritta
non genericamente dal Forum Trentino delle Associazioni per la
Famiglia, bensì con l'elenco degli organismi che di fatto
aderiscono a detta iniziativa, con la specificazione "membri
del Forum Trentino delle Associazioni per la Famiglia".
Rimane comunque compito del Consiglio attuare tale iniziativa.
6. L'Assemblea si riunisce almeno due volte all'anno, su convocazione
del Presidente e con ordine del giorno stabilito dal Consiglio
direttivo. Deve inoltre essere convocata entro trenta giorni
quando richiesto da almeno un terzo degli organismi aderenti.
Art. 9. Il Presidente
1. Il Presidente è eletto dall'Assemblea all'interno o
all'esterno degli organismi aderenti.
2. Il Presidente:
a) ha la rappresentanza legale del Forum Trentino delle Associazioni
per la Famiglia nei confronti di terzi e in giudizio;
b) firma gli atti del Forum;
c) convoca e presiede l'Assemblea;
d) convoca e presiede il Consiglio direttivo;
e) sentito il parere del Consiglio direttivo, assume i provvedimenti
di urgenza attuativi delle linee programmatiche di cui all'art.
8 comma 2 lettera a).
3. La carica di Presidente è incompatibile con:
a) la carica di Presidente e/o legale rappresentante di uno qualsiasi
degli organismi aderenti;
b) incarichi negli organi direttivi e di controllo di partiti
e movimenti politici e sindacali;
c) incarichi istituzionali elettivi a livello parlamentare, regionale
e provinciale;
d) incarichi elettivi e di governo nelle Amministrazioni locali
dei Comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti.
Art. 10. Il Consiglio direttivo
1. Il Consiglio direttivo è costituito da otto membri
eletti dall'Assemblea all'interno o all'esterno degli organismi
aderenti e dal Presidente.(come modificato Ass. 22.01.1999 )
2. Il Consiglio direttivo:
a) coadiuva il Presidente nello svolgimento dei suoi compiti;
b) attua le delibere dell'Assemblea, in stretto contatto con
gli organismi aderenti;
c) dà parere consultivo al Presidente sui provvedimenti
d'urgenza;
d) predispone l'ordine del giorno per l'Assemblea;
e) qualora risulti opportuno, predispone il regolamento di attuazione
dello Statuto;
f) delibera l'espulsione di cui all'art. 5 comma 2.
3. Il Consiglio direttivo nomina al suo interno un Vicepresidente
e un Tesoriere.
Art. 11. Elezioni degli organi
1. La votazione relativa all'elezione degli organi statutari
avviene a scrutinio segreto.
2. Il Presidente viene eletto in prima votazione con la maggioranza
qualificata dei due terzi dei presenti. Qualora nessun candidato
ottenga la maggioranza qualificata, si procede al ballottaggio
tra i due candidati maggiormente votati; risulta eletto il candidato
che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità,
risulta eletto il candidato più anziano.
3. Per l'elezione dei Consiglieri si possono esprimere quattro
preferenze. Vengono eletti gli otto candidati che hanno ottenuto
il maggior numero di voti. In caso di parità, risultano
eletti i candidati più anziani. (come modificato Ass.
22.01.1999 )
Art. 12. Consulenti
1. Ai lavori del Forum Trentino delle Associazioni per la Famiglia
possono partecipare degli esperti, su invito dell'Assemblea o
del Consiglio direttivo.
Art. 13. Finanziamento
1. Il Forum Trentino delle Associazioni per la Famiglia trae
i propri mezzi finanziari:
a) dalle quote associative degli organismi aderenti;
b) da finanziamenti di enti pubblici e/o privati;
c) da contribuzioni e/o donazioni volontarie;
d) da proventi vari.
Art. 14. Decorrenza
1. Il presente Statuto entrerà in vigore il giorno successivo
all'approvazione dell'Assemblea costituente.
2. Per quanto non è previsto dal presente Statuto, si
fa riferimento al codice civile, alle leggi ed ai principi generali
dell'ordinamento giuridico.
Art. 15. Scioglimento
1. L'eventuale scioglimento del Forum Trentino delle Associazioni
per la Famiglia è deliberato dall'Assemblea.
2. Il patrimonio è devoluto ad altro ente avente finalità
analoghe scelto dalla stessa Assemblea.
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