i documenti di mondofamiglia

FAMIGLIA E MINORI

a cura dell'Avv. Giuseppe Mazzotta

 

L'interesse del minore nel moderno diritto della famiglia
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"Riconoscimento tardivo del figlio naturale"
"eventuale opposizione"

L'art.250, 4° comma del codice civile
e la funzione del Tribunale dei Minorenni

 

Nei casi nei quali il rapporto di filiazione si stabilisca al di fuori del matrimonio, è possibile conseguire la titolarità di tutti i diritti, nonché l'assunzione di tutti gli obblighi che la legge riconduce al rapporto di filiazione, attraverso il riconoscimento, ossia l'atto mediante il quale si manifesta la volontà di esercitare nei confronti del figlio le facoltà rientranti nell'ambito della potestà genitoria e consistenti nel diritto - dovere di istruire, mantenere ed educare i figli. E, a conferma del fatto che la potestà che si esercita nei confronti del figlio naturale è la medesima prevista in favore del figlio legittimo, vi è la norma ex art.261 cod. civ. nella quale è stabilito che "il riconoscimento comporta da parte del genitore l'assunzione di tutti i doveri e di tutti i diritti che egli ha nei confronti dei figli legittimi".
La regolamentazione del procedimento attraverso il quale si stabilisce il rapporto di filiazione è invece affidata alle norme ex artt.250 e segg. cod. civ. In modo particolare la norma ex art.250 cod. civ. prende in considerazione la delicata ipotesi del riconoscimento che uno dei genitori effettui in epoca successiva al riconoscimento già precedentemente effettuato dall'altro genitore.
Le ragioni per effetto delle quali si determina la mancanza di una, peraltro auspicabile, sincronia, possono consistere in un impedimento o in una scelta; ma in entrambi i casi, specialmente quando non vi sia stata convivenza tra i due genitori nel periodo intercorso dal primo riconoscimento, si pone l'imprescindibile esigenza di valutare se l'instaurazione del rapporto di filiazione risulti in sintonia con l'interesse del minore. Quest'ultimo infatti, fermo restando in primissimo luogo l'interesse al conseguimento di uno status maggiormente corrispondente alla naturale struttura della sua famiglia, può tuttavia vedersi esposto al rischio di eventuali traumi quali sono quelli comprensibilmente derivanti dall'ingresso nella vita del minore di una persona che, pur animata dall'intento di assumere nei suoi confronti i diritti e gli obblighi derivanti dalla procreazione, pur tuttavia rechi, consapevolmente o meno, un pregiudizio tale da incidere negativamente sul suo interesse ad un sano ed equilibrato sviluppo psicofisico.
A questo scopo la norma ex art.250 4° comma cod. civ. individua nel genitore che ha già effettuato il riconoscimento il soggetto più idoneo a valutare l'iniziativa assunta dall'altro genitore e la conformità di detta iniziativa all'interesse del minore. La verifica culmina nella prestazione o meno del consenso che è condizione indispensabile al riconoscimento del minore che non abbia ancora compiuto il sedicesimo anno di età. Naturalmente è sempre possibile che il genitore che ha effettuato per primo il riconoscimento esprima un dissenso indotto da una qualche ragione di carattere personale, magari legata al rapporto con l'altro genitore. Tuttavia una tale evenienza è dalla legge considerata un'indebita interferenza nell'equilibrato processo di valutazione cui il genitore è chiamato. Per questo motivo, ove si verifichi una simile ipotesi, è previsto, quando il genitore che vuole riconoscere il figlio espressamente lo richieda, un intervento del Tribunale dei minorenni che, nell'esclusivo interesse del minore, ove giudichi infondata l'opposizione del genitore che ha effettuato per primo il riconoscimento, adotta una sentenza che, da un lato, priva di qualunque efficacia il dissenso che non sia motivato dal rischio di un grave pregiudizio all'equilibrato sviluppo psicofisico del minore e, dall'altro, tiene luogo del consenso mancante.
L'autorità giudiziaria può insomma intervenire nei casi in cui il genitore che ha per primo effettuato il riconoscimento si opponga per delle ragioni che non si riconducono all'interesse del minore, ma anzi con quest'ultimo risultano addirittura incompatibili. Con la predetta sentenza, la quale non entra specificamente nel merito delle ragioni che hanno determinato l'iniziativa volta al riconoscimento del figlio naturale o l'opposizione a detto riconoscimento, il Tribunale mira unicamente a tutelare l'interesse del figlio a vedere instaurato il rapporto di filiazione con il suo genitore naturale tutte le volte che non vi siano fondate ragioni di pregiudizio per il suo equilibrato sviluppo psicofisico.

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