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L'art.250, 4° comma del codice civile
e la funzione del Tribunale dei Minorenni
Nei casi nei quali il rapporto di filiazione si stabilisca
al di fuori del matrimonio, è possibile conseguire la
titolarità di tutti i diritti, nonché l'assunzione
di tutti gli obblighi che la legge riconduce al rapporto di filiazione,
attraverso il riconoscimento, ossia l'atto mediante il quale
si manifesta la volontà di esercitare nei confronti del
figlio le facoltà rientranti nell'ambito della potestà
genitoria e consistenti nel diritto - dovere di istruire, mantenere
ed educare i figli. E, a conferma del fatto che la potestà
che si esercita nei confronti del figlio naturale è la
medesima prevista in favore del figlio legittimo, vi è
la norma ex art.261 cod. civ. nella quale è stabilito
che "il riconoscimento comporta da parte del genitore l'assunzione
di tutti i doveri e di tutti i diritti che egli ha nei confronti
dei figli legittimi".
La regolamentazione del procedimento attraverso il quale si stabilisce
il rapporto di filiazione è invece affidata alle norme
ex artt.250 e segg. cod. civ. In modo particolare la norma ex
art.250 cod. civ. prende in considerazione la delicata ipotesi
del riconoscimento che uno dei genitori effettui in epoca successiva
al riconoscimento già precedentemente effettuato dall'altro
genitore.
Le ragioni per effetto delle quali si determina la mancanza di
una, peraltro auspicabile, sincronia, possono consistere in un
impedimento o in una scelta; ma in entrambi i casi, specialmente
quando non vi sia stata convivenza tra i due genitori nel periodo
intercorso dal primo riconoscimento, si pone l'imprescindibile
esigenza di valutare se l'instaurazione del rapporto di filiazione
risulti in sintonia con l'interesse del minore. Quest'ultimo
infatti, fermo restando in primissimo luogo l'interesse al conseguimento
di uno status maggiormente corrispondente alla naturale struttura
della sua famiglia, può tuttavia vedersi esposto al rischio
di eventuali traumi quali sono quelli comprensibilmente derivanti
dall'ingresso nella vita del minore di una persona che, pur animata
dall'intento di assumere nei suoi confronti i diritti e gli obblighi
derivanti dalla procreazione, pur tuttavia rechi, consapevolmente
o meno, un pregiudizio tale da incidere negativamente sul suo
interesse ad un sano ed equilibrato sviluppo psicofisico.
A questo scopo la norma ex art.250 4° comma cod. civ. individua
nel genitore che ha già effettuato il riconoscimento il
soggetto più idoneo a valutare l'iniziativa assunta dall'altro
genitore e la conformità di detta iniziativa all'interesse
del minore. La verifica culmina nella prestazione o meno del
consenso che è condizione indispensabile al riconoscimento
del minore che non abbia ancora compiuto il sedicesimo anno di
età. Naturalmente è sempre possibile che il genitore
che ha effettuato per primo il riconoscimento esprima un dissenso
indotto da una qualche ragione di carattere personale, magari
legata al rapporto con l'altro genitore. Tuttavia una tale evenienza
è dalla legge considerata un'indebita interferenza nell'equilibrato
processo di valutazione cui il genitore è chiamato. Per
questo motivo, ove si verifichi una simile ipotesi, è
previsto, quando il genitore che vuole riconoscere il figlio
espressamente lo richieda, un intervento del Tribunale dei minorenni
che, nell'esclusivo interesse del minore, ove giudichi infondata
l'opposizione del genitore che ha effettuato per primo il riconoscimento,
adotta una sentenza che, da un lato, priva di qualunque efficacia
il dissenso che non sia motivato dal rischio di un grave pregiudizio
all'equilibrato sviluppo psicofisico del minore e, dall'altro,
tiene luogo del consenso mancante.
L'autorità giudiziaria può insomma intervenire
nei casi in cui il genitore che ha per primo effettuato il riconoscimento
si opponga per delle ragioni che non si riconducono all'interesse
del minore, ma anzi con quest'ultimo risultano addirittura incompatibili.
Con la predetta sentenza, la quale non entra specificamente nel
merito delle ragioni che hanno determinato l'iniziativa volta
al riconoscimento del figlio naturale o l'opposizione a detto
riconoscimento, il Tribunale mira unicamente a tutelare l'interesse
del figlio a vedere instaurato il rapporto di filiazione con
il suo genitore naturale tutte le volte che non vi siano fondate
ragioni di pregiudizio per il suo equilibrato sviluppo psicofisico.
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