LA RIFORMA DELLE
ADOZIONI
di Giuseppe Mazzotta
Le recenti modifiche
alla legge 184 del 4 maggio 1983
I riflessi dell'iniziativa legislativa sul best interest
del minore in stato di abbandono
il necessario coordinamento tra i di versi istituti
dell'affidamento familiare e dell'adozione
E' noto come vi siano larghi
settori della nostra legislazione nei quali la normativa esistente
è costantemente ritenuta inadeguata rispetto alla cura
e alla tutela degli interessi che con essa il legislatore si
proponga di sostenere ed attuare. Le ragioni della persistenza
di un giudizio nel quale si esprime una posizione critica ma,
contestualmente, una ragionevole aspettativa di avanzamento dello
stato della regolamentazione, sono ovviamente molteplici ed in
gran parte ragionevolmente spiegabili alla luce della particolare
natura della materia nella quale il legislatore è di volta
in volta chiamato ad intervenire. Di questo principio di carattere
generale si può avere specifica conferma ove si prenda
in considerazione la complessa materia del diritto della famiglia
e dei minori, rispetto al quale è agevole constatare come
le aspettative degli operatori giuridici e di quanti si trovino
ad essere diretti destinatari della regolamentazione medesima
dipendano dalla continua perfettibilità di una regolamentazione
tesa a disciplinare situazioni sulle quali si esercita la costante
influenza propria dell'evoluzione culturale e sociale. In modo
particolare è palese come questa evoluzione caratterizzi
fortemente la condizione della famiglia e dei minori in una società,
quale quella odierna, nella quale assume sempre più nitida
forma il paradosso storico di un'assai diffusa condizione di
benessere associata a molteplici e spesso non sufficientemente
considerate condizioni di indigenza e di emarginazione.
Nel quadro sopra delineato non può non farsi rientrare
la legislazione dettata in materia di adozione e affidamento
dei minori, la quale, per i motivi che si sono prima indicati,
risulta fisiologicamente predisposta ad un continuo perfezionamento.
In considerazione dell'orientamento espresso in questa sede deve
essere valutata con interesse la recente legge approvata in sede
deliberante ed in via definitiva il 1° marzo 2001 dalla Commissione
Infanzia del Senato della Repubblica e contenente numerose modiche
alla vigente legge in materia di adozioni, la legge 4 maggio
1983 n. 184.
Tra le modifiche introdotte con la nuova legislazione le più
significative possono essere così, brevemente, riassunte:
anzitutto deve segnalarsi il cambiamento dello stesso titolo
della legge 4 maggio 1983 n. 184, laddove l'espressione "DISCIPLINA
DELL'ADOZIONE E DELL'AFFIDAMENTO DEI MINORI" lascia il posto
a quella di "DIRITTO DEL MINORE ALLA PROPRIA FAMIGLIA".
I bambini temporaneamente privi di un ambiente familiare idoneo
dovranno sempre, preferibilmente, essere accolti in una comunità
di tipo familiare e, se di età inferiore ai sei anni,
dovrà sempre essere evitato il loro ingresso in istituto
mentre la loro tutela dovrà necessariamente realizzarsi
mediante l'accoglienza all'interno in una famiglia. Sempre con
riferimento ai casi di c.d. istituzionalizzazione del minore,
la legge prevede che, entro il 31 dicembre del 2006, tutte queste
situazioni dovranno essere integralmente superate attraverso
al loro riconduzione dell'affidamento dei minori in contesti
familiari: in pratica dal gennaio del 2007 dovranno scomparire
gli orfanotrofi. Le condizioni tradizionalmente previste per
l'adozione vengono sensibilmente ritoccate cosicché si
amplia fino a 45 anni la differenza massima di età tra
bambino adottato e aspiranti genitori adottivi, i quali possono
anche giovarsi di una deroga per uno di essi il quale superi
di non più di dieci anni la differenza massima. Una corsia
preferenziale nella procedura adozionale è prevista sia
per riequilibrare le situazioni nelle quali l'età avanzata
o lo stato di handicap del minore riducano la disponibilità
all'adozione nei confronti di quest'ultimo sia per consentire
che i fratelli adottati siano inseriti all'interno della medesima
famiglia. Al minore, anche in tenera età, è data
ampia possibilità di manifestare la propria volontà
in ordine all'adozione, avuto riguardo, naturalmente, alla sua
capacità di discernimento. Viene introdotta anche la possibilità
per l'adottato di risalire lungo il corso della propria storia
biologica per ricostruirne i tratti essenziali, ma limitatamente
ai casi nei quali non siano stati compiuti da parte dei genitori
biologici atti incompatibili con la volontà di far conoscere
al figlio naturale la propria identità.
Non può certamente essere questa la sede per un esame
analitico della regolamentazione introdotta con la legge di riforma.
Tuttavia, in termini generalissimi, riconducendosi alle considerazioni
espresse in apertura, si può almeno osservare come, nella
legislazione attuale, cominci ad affacciarsi la ragionevole consapevolezza
che, laddove al minore sia venuto a mancare il prezioso bene
dell'assistenza morale e materiale ovvero, fuori dalla fredda
terminologia giuridica, l'affetto ed il calore della sua famiglia,
l'intervento dell'operatore del diritto deve sapersi rapportare
alla complessità della situazione concreta.
E' pertanto indispensabile che la normativa sia saldamente ancorata
ai c.d. paletti, quali, ad es., la saldezza del nucleo familiare
che accoglie il minore, nucleo che deve imprescindibilmente fondarsi
sul matrimonio, nel quale, ben oltre il profilo formale del vincolo
giuridico, inequivocabilmente si manifesta la volontà
di coloro che lo contraggono ad instaurare un rapporto il cui
contenuto si caratterizza per una forte e radicato intento progettuale
oltre ad una sensibile proiezione nel futuro. Credo pertanto
che si debba manifestare qualche ragionevole preoccupazione per
quella parte della legge (art. 6, comma 4°) in cui è
presente una, sia pur timida, apertura nei confronti delle c.d.
unioni di fatto o convivenze, le quali, risultando, come è
noto, bipolari, prevalentemente incentrate sulla singola progettualità
degli individui che le compongono, costitutivamente sono proiettate
verso una loro possibile scindibilità e risultano perciò
oggettivamente incompatibili con le esigenze di stabilità
affettiva del minore. D'altro canto ragionevolmente conforta
il fatto che il legislatore fissa l'esistenza del matrimonio
quale condizione imprescindibile in tutti i casi nei quali l'adozione
viene richiesta, ma, a questo proposito, nuovamente dispiace
che il legislatore, riferendosi ai conviventi invece che al minore,
si sia mostrato distratto di fronte al vero nesso che unisce
situazioni di convivenza a minori in stato di abbandono: vi sono
casi nei quali i minori, sul presupposto del carattere solo temporaneo
della loro condizione di abbandono, vengono affidati a coppie
non sposate o a single con lo scopo di evitare l'alternativa
del ricovero in istituto e nella prospettiva di un loro pronto
rientro nella famiglia di origine. La cronaca ha tuttavia frequentemente
mostrato come vi siano frequenti casi in cui situazioni temporanee
diventano definitive ed il bambino risulti allora esposto al
pericolo di un grave trauma derivante da un improvviso e definitivo
distacco dalle persone con le quali si è trovato a convivere
felicemente per un periodo di tempo talvolta anche molto. Si
comprende allora come, invece che indulgere a logiche elettoralmente
aperturiste nei confronti delle famiglie di fatto, in tal modo
indebolendo la regolamentazione, opportunamente il legislatore
sarebbe potuto intervenire sull'istituto dell'affidamento familiare,
prezioso ma ancora fatalmente carico di pesanti ambiguità,
al fine di perfezionarlo: il legislatore avrebbe dovuto prendere
in espressa considerazione i delicatissimi e dolorosi casi nei
quali, passandosi da un "inizialmente temporaneo" ad
un "irrimediabilmente definitivo" abbandono del minore,
le c.d. famiglie di fatto affidatarie si trovano impreparate
perché, pur desiderando inserire stabilmente il minore
all'interno della propria vita familiare, non sono in grado di
farlo perché sono ancora famiglie di fatto; fermo restando
che l'affidamento familiare è istituto con funzione di
recupero del minore alla sua famiglia di origine, e che l'intervento
di soggetti esterni a quest'ultima ha inizialmente una semplice
ed unica funzione di sostegno della medesima, opportuni ed adeguati
provvedimenti legislativi, da inserirsi nell'ambito della disciplina
dell'adozione, nei casi in cui la situazione di abbandono diventi
irreversibile, dovrebbero favorire l'adozione nei confronti dei
soggetti i quali sono inizialmente intervenuti, evitando così
un ulteriore inutile trauma al minore. Questo favor legislativo
dovrebbe evidentemente esprimersi, nell'esclusivo interesse del
minore, attraverso indicazioni tese ad evitare che le famiglie
affidatarie siano colte di sorpresa da eventuali evoluzioni della
situazione del minore e a far sì che esse siano orientate,
ove lo desiderino, a stabilizzarsi attraverso un progetto fondato
su di una scelta, evidentemente matrimoniale, di stabile vita
in comune.
Coerentemente con la linea che questo giornale ha osservato fin
dalla sua fondazione, si eviterà, anche in questo caso,
di fare riferimenti specifici a fatti di cronaca che potrebbero
distogliere l'attenzione dal problema di carattere generale,
ma è noto come le conseguente aberranti dell'applicazione
di una legge perfettibile possono condurre al verificarsi di
fenomeni quale quello verificatosi durante lo scorso anno, in
occasione del quale, una coppia di genitori, conviventi da circa
dieci anni e con una bambina, in procinto di contrarre matrimonio
(come è poi effettivamente avvenuto), si sono visti sottrarre
un'altra bambina, che era stata loro data in affidamento temporaneo
per oltre diciotto mesi, e tutto questo con un provvedimento
dell'Autorità Giudiziaria motivato in relazione al fatto
che la condizione di abbandono della bambina era divenuta definitiva
e bisognava procedere all'adozione. Resta pertanto forte l'esigenza
di un più efficace ed intelligente coordinamento tra i
due istituti dell'affidamento familiare e dell'adozione i quali,
pur molto diversi nella concezione legislativa, nella vita concreta
del minore possono entrare in una relazione che risulterà
confacente al best interest del minore solo ove sia ben orientata
in funzione della tutela del suo interesse ad un sano ed equilibrato
sviluppo psicofisico. |