i documenti di mondofamiglia

FAMIGLIA E MINORI

a cura dell'Avv. Giuseppe Mazzotta

 

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LA RIFORMA DELLE ADOZIONI

di Giuseppe Mazzotta

Le recenti modifiche alla legge 184 del 4 maggio 1983
I riflessi dell'iniziativa legislativa sul best interest
del minore in stato di abbandono
il necessario coordinamento tra i di versi istituti
dell'affidamento familiare e dell'adozione

 

E' noto come vi siano larghi settori della nostra legislazione nei quali la normativa esistente è costantemente ritenuta inadeguata rispetto alla cura e alla tutela degli interessi che con essa il legislatore si proponga di sostenere ed attuare. Le ragioni della persistenza di un giudizio nel quale si esprime una posizione critica ma, contestualmente, una ragionevole aspettativa di avanzamento dello stato della regolamentazione, sono ovviamente molteplici ed in gran parte ragionevolmente spiegabili alla luce della particolare natura della materia nella quale il legislatore è di volta in volta chiamato ad intervenire. Di questo principio di carattere generale si può avere specifica conferma ove si prenda in considerazione la complessa materia del diritto della famiglia e dei minori, rispetto al quale è agevole constatare come le aspettative degli operatori giuridici e di quanti si trovino ad essere diretti destinatari della regolamentazione medesima dipendano dalla continua perfettibilità di una regolamentazione tesa a disciplinare situazioni sulle quali si esercita la costante influenza propria dell'evoluzione culturale e sociale. In modo particolare è palese come questa evoluzione caratterizzi fortemente la condizione della famiglia e dei minori in una società, quale quella odierna, nella quale assume sempre più nitida forma il paradosso storico di un'assai diffusa condizione di benessere associata a molteplici e spesso non sufficientemente considerate condizioni di indigenza e di emarginazione.
Nel quadro sopra delineato non può non farsi rientrare la legislazione dettata in materia di adozione e affidamento dei minori, la quale, per i motivi che si sono prima indicati, risulta fisiologicamente predisposta ad un continuo perfezionamento. In considerazione dell'orientamento espresso in questa sede deve essere valutata con interesse la recente legge approvata in sede deliberante ed in via definitiva il 1° marzo 2001 dalla Commissione Infanzia del Senato della Repubblica e contenente numerose modiche alla vigente legge in materia di adozioni, la legge 4 maggio 1983 n. 184.
Tra le modifiche introdotte con la nuova legislazione le più significative possono essere così, brevemente, riassunte: anzitutto deve segnalarsi il cambiamento dello stesso titolo della legge 4 maggio 1983 n. 184, laddove l'espressione "DISCIPLINA DELL'ADOZIONE E DELL'AFFIDAMENTO DEI MINORI" lascia il posto a quella di "DIRITTO DEL MINORE ALLA PROPRIA FAMIGLIA". I bambini temporaneamente privi di un ambiente familiare idoneo dovranno sempre, preferibilmente, essere accolti in una comunità di tipo familiare e, se di età inferiore ai sei anni, dovrà sempre essere evitato il loro ingresso in istituto mentre la loro tutela dovrà necessariamente realizzarsi mediante l'accoglienza all'interno in una famiglia. Sempre con riferimento ai casi di c.d. istituzionalizzazione del minore, la legge prevede che, entro il 31 dicembre del 2006, tutte queste situazioni dovranno essere integralmente superate attraverso al loro riconduzione dell'affidamento dei minori in contesti familiari: in pratica dal gennaio del 2007 dovranno scomparire gli orfanotrofi. Le condizioni tradizionalmente previste per l'adozione vengono sensibilmente ritoccate cosicché si amplia fino a 45 anni la differenza massima di età tra bambino adottato e aspiranti genitori adottivi, i quali possono anche giovarsi di una deroga per uno di essi il quale superi di non più di dieci anni la differenza massima. Una corsia preferenziale nella procedura adozionale è prevista sia per riequilibrare le situazioni nelle quali l'età avanzata o lo stato di handicap del minore riducano la disponibilità all'adozione nei confronti di quest'ultimo sia per consentire che i fratelli adottati siano inseriti all'interno della medesima famiglia. Al minore, anche in tenera età, è data ampia possibilità di manifestare la propria volontà in ordine all'adozione, avuto riguardo, naturalmente, alla sua capacità di discernimento. Viene introdotta anche la possibilità per l'adottato di risalire lungo il corso della propria storia biologica per ricostruirne i tratti essenziali, ma limitatamente ai casi nei quali non siano stati compiuti da parte dei genitori biologici atti incompatibili con la volontà di far conoscere al figlio naturale la propria identità.
Non può certamente essere questa la sede per un esame analitico della regolamentazione introdotta con la legge di riforma. Tuttavia, in termini generalissimi, riconducendosi alle considerazioni espresse in apertura, si può almeno osservare come, nella legislazione attuale, cominci ad affacciarsi la ragionevole consapevolezza che, laddove al minore sia venuto a mancare il prezioso bene dell'assistenza morale e materiale ovvero, fuori dalla fredda terminologia giuridica, l'affetto ed il calore della sua famiglia, l'intervento dell'operatore del diritto deve sapersi rapportare alla complessità della situazione concreta.
E' pertanto indispensabile che la normativa sia saldamente ancorata ai c.d. paletti, quali, ad es., la saldezza del nucleo familiare che accoglie il minore, nucleo che deve imprescindibilmente fondarsi sul matrimonio, nel quale, ben oltre il profilo formale del vincolo giuridico, inequivocabilmente si manifesta la volontà di coloro che lo contraggono ad instaurare un rapporto il cui contenuto si caratterizza per una forte e radicato intento progettuale oltre ad una sensibile proiezione nel futuro. Credo pertanto che si debba manifestare qualche ragionevole preoccupazione per quella parte della legge (art. 6, comma 4°) in cui è presente una, sia pur timida, apertura nei confronti delle c.d. unioni di fatto o convivenze, le quali, risultando, come è noto, bipolari, prevalentemente incentrate sulla singola progettualità degli individui che le compongono, costitutivamente sono proiettate verso una loro possibile scindibilità e risultano perciò oggettivamente incompatibili con le esigenze di stabilità affettiva del minore. D'altro canto ragionevolmente conforta il fatto che il legislatore fissa l'esistenza del matrimonio quale condizione imprescindibile in tutti i casi nei quali l'adozione viene richiesta, ma, a questo proposito, nuovamente dispiace che il legislatore, riferendosi ai conviventi invece che al minore, si sia mostrato distratto di fronte al vero nesso che unisce situazioni di convivenza a minori in stato di abbandono: vi sono casi nei quali i minori, sul presupposto del carattere solo temporaneo della loro condizione di abbandono, vengono affidati a coppie non sposate o a single con lo scopo di evitare l'alternativa del ricovero in istituto e nella prospettiva di un loro pronto rientro nella famiglia di origine. La cronaca ha tuttavia frequentemente mostrato come vi siano frequenti casi in cui situazioni temporanee diventano definitive ed il bambino risulti allora esposto al pericolo di un grave trauma derivante da un improvviso e definitivo distacco dalle persone con le quali si è trovato a convivere felicemente per un periodo di tempo talvolta anche molto. Si comprende allora come, invece che indulgere a logiche elettoralmente aperturiste nei confronti delle famiglie di fatto, in tal modo indebolendo la regolamentazione, opportunamente il legislatore sarebbe potuto intervenire sull'istituto dell'affidamento familiare, prezioso ma ancora fatalmente carico di pesanti ambiguità, al fine di perfezionarlo: il legislatore avrebbe dovuto prendere in espressa considerazione i delicatissimi e dolorosi casi nei quali, passandosi da un "inizialmente temporaneo" ad un "irrimediabilmente definitivo" abbandono del minore, le c.d. famiglie di fatto affidatarie si trovano impreparate perché, pur desiderando inserire stabilmente il minore all'interno della propria vita familiare, non sono in grado di farlo perché sono ancora famiglie di fatto; fermo restando che l'affidamento familiare è istituto con funzione di recupero del minore alla sua famiglia di origine, e che l'intervento di soggetti esterni a quest'ultima ha inizialmente una semplice ed unica funzione di sostegno della medesima, opportuni ed adeguati provvedimenti legislativi, da inserirsi nell'ambito della disciplina dell'adozione, nei casi in cui la situazione di abbandono diventi irreversibile, dovrebbero favorire l'adozione nei confronti dei soggetti i quali sono inizialmente intervenuti, evitando così un ulteriore inutile trauma al minore. Questo favor legislativo dovrebbe evidentemente esprimersi, nell'esclusivo interesse del minore, attraverso indicazioni tese ad evitare che le famiglie affidatarie siano colte di sorpresa da eventuali evoluzioni della situazione del minore e a far sì che esse siano orientate, ove lo desiderino, a stabilizzarsi attraverso un progetto fondato su di una scelta, evidentemente matrimoniale, di stabile vita in comune.
Coerentemente con la linea che questo giornale ha osservato fin dalla sua fondazione, si eviterà, anche in questo caso, di fare riferimenti specifici a fatti di cronaca che potrebbero distogliere l'attenzione dal problema di carattere generale, ma è noto come le conseguente aberranti dell'applicazione di una legge perfettibile possono condurre al verificarsi di fenomeni quale quello verificatosi durante lo scorso anno, in occasione del quale, una coppia di genitori, conviventi da circa dieci anni e con una bambina, in procinto di contrarre matrimonio (come è poi effettivamente avvenuto), si sono visti sottrarre un'altra bambina, che era stata loro data in affidamento temporaneo per oltre diciotto mesi, e tutto questo con un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria motivato in relazione al fatto che la condizione di abbandono della bambina era divenuta definitiva e bisognava procedere all'adozione. Resta pertanto forte l'esigenza di un più efficace ed intelligente coordinamento tra i due istituti dell'affidamento familiare e dell'adozione i quali, pur molto diversi nella concezione legislativa, nella vita concreta del minore possono entrare in una relazione che risulterà confacente al best interest del minore solo ove sia ben orientata in funzione della tutela del suo interesse ad un sano ed equilibrato sviluppo psicofisico.

 

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