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FAMIGLIA E MINORI

a cura dell'Avv. Giuseppe Mazzotta

 

Effetti della riconciliazione sul piano del regime patrimoniale dei coniugi separati con particolare riferimento alle esigenze di tutela dei terzi.

(Corte di Cassazione, Sez. I, 12 novembre 1998 n.11418).

Sommario :
1. Ambito di rilevanza della separazione di mero fatto nella legislazione, in dottrina e in giurisprudenza.
2. I procedimenti di separazione e divorzio ed il sistema di tutela dei terzi .
3. Il procedimento di separazione personale: efficaci caratteri di oggettiva reversibilità e i riflessi sul piano dei rapporti negoziali con i terzi.
4. Operatività dell’art.184, 1° c. codice. civile e tutela del terzo.
5. Le aree di incidenza della regolamentazione ex art.184, 1° c. cod. civ.
6. La sentenza 11418/98: i possibili scenari.
7. Esigenza di coerenza logico-sistematica.
8. Le ragioni di fatto e di diritto che hanno determinato la pronuncia.
9. Il regime di separazione dei beni in funzione di regime legale
10. L’asserito automatismo e l’incompletezza del dato normativo.
11. La difficile determinazione del momento nel quale si verifica la riconciliazione.
12. Le possibili soluzioni de iure condito e de iure condendo.
13. Il profilo tecnico del metodo ermeneutico adottato dalla S.C.
14. Acquisto in buona fede del diritto e tutela del legittimo affidamento nella giurisprudenza di merito e di legittimità.
15. Conclusioni: una prospettiva di tutela del terzo acquirente di buona fede avente causa del coniuge. Le ragioni di una diversa soluzione.

1. La norma ex art.191, 1° c. cod. civ., formulata nel quadro generale del regime patrimoniale della famiglia, annovera, nell’ambito di un nutrito elenco di cause di scioglimento della comunione, anche la separazione personale dei coniugi.

Detta norma va posta in corrispondenza con l’art.150 cod. civ., il quale, sotto la rubrica "Separazione personale", nello stabilire che la separazione può essere consensuale o giudiziale, opera uno specifico riferimento alla separazione personale per così dire "assistita" da un provvedimento dell’autorità giudiziaria, sia esso una sentenza dichiarativa della separazione giudiziale o un decreto di omologazione della separazione consensuale.

In base a quanto disposto dalla norma parrebbe allora che, in ordine allo scioglimento della comunione, non si debba attribuire alcuna giuridica rilevanza alla separazione di mero fatto, rispetto alla quale manca nella sede considerata un esplicito riferimento.

Vale la pena tuttavia ricordare, per ragioni di completezza, che nell’ordinamento di diritto della famiglia attualmente vigente è comunque attribuita, pur se in relazione ad un limitato numero di possibili ipotesi applicative, una specifica rilevanza giuridico–normativa alla separazione di fatto. La norma ex art.3 n.2 lett. b) della legge 1.12.1970, n. 898 ammette infatti lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio anche sul presupposto della separazione di fatto la quale abbia avuto inizio almeno due anni prima del 18 dicembre 1970.

Un tale richiamo, pur doveroso, sul piano logico sistematico della presente trattazione, riferendosi tuttavia alle sole ipotesi di separazione iniziate oltre trent’anni or sono, non permette di concludere l’analisi ermeneutica della norma ex art.191, 1° c. cod. civ. cit. che, pertanto, con riguardo a tutti gli altri casi, deve necessariamente procedere nel senso di una più esatta individuazione degli effetti che, sul piano applicativo più generale, la norma è in grado di produrre nel nostro ordinamento di diritto della famiglia.

Ad una prima lettura, in termini sistematici, parrebbe doversi subito dare dell’art.191, 1° c. cod. civ. un’interpretazione restrittiva tale da escludere ogni attitudine della separazione di mero fatto ad estrinsecare qualsivoglia effetto sul piano del regime patrimoniale dei coniugi.

Tuttavia la posizione degli interpreti in ordine a tale questione si presenta piuttosto articolata e merita un sia pur breve approfondimento.

A fronte della, peraltro autorevole, opinione, tesa a dare preponderante rilievo ai rapporti interni tra i coniugi, secondo la quale la separazione di fatto rileva sul piano dello scioglimento della comunione legale, si registra la più cauta presa di posizione da parte di chi sostiene si debbano distinguere gli effetti di tale separazione nei confronti dei terzi, ai quali essa resta inopponibile, dagli effetti relativi ai rapporti interni ai coniugi.

Tuttavia la prevalente e, in quanto più direttamente riferita al dato normativo, preferibile opinione, argomentando in base all’art.158, 1° c. cod. civ., nel quale è stabilito che "la separazione per il solo consenso dei coniugi non ha effetto senza l’omologazione del giudice", giunge a sostenere la generale irrilevanza della separazione di mero fatto in materia di regime patrimoniale dei coniugi.

Non si manca poi di far notare a quali gravi difficoltà darebbe luogo il riconoscere alla separazione di fatto la capacità di dispiegare effetti sul piano del regime patrimoniale dei coniugi soprattutto nei confronti dei terzi, ai quali l’evento della separazione sarebbe opponibile solo previa determinazione dell’esatto momento in cui ad es. la lontananza tra i coniugi si traduce in vera e propria separazione. Tale mutamento, secondo quanto si avrà modo di considerare nel seguito della presente trattazione, risulta assai spesso inconoscibile ai terzi in quanto si realizza come effetto di situazioni che restano prevalentemente circoscritte alla sfera strettamente privata dei coniugi.

Quest’ultima parte della dottrina rispecchia il costante orientamento della giurisprudenza, sia di merito che di legittimità, cui si aggiunge anche la Corte Costituzionale, le quali, uniformemente, giudicano irrilevante la separazione di fatto ai fini dello scioglimento della comunione legale.

2. Quanto si è preliminarmente osservato sub § 1 consente di affermare che la separazione personale reagisce sul piano del regime patrimoniale dei coniugi in conformità di un sistema normativo che iscrive la vicenda della separazione nel solco della giurisdizione ovvero, nei casi evidentemente caratterizzati da un modesto livello di conflittualità tra i coniugi, più semplicemente recepisce, per mezzo di un provvedimento del giudice, l’accordo intervenuto tra i coniugi stessi in merito alle condizioni della separazione.

Tutto questo contribuisce a connotare la disciplina in materia di effetti patrimoniali della separazione personale dei coniugi di un significativo carattere di evidenza pubblica che è assai rilevante ai fini della presente riflessione.

Più analiticamente, ancora con specifico riguardo all’opponibilità ai terzi del nuovo corso del regime patrimoniale dei coniugi intervenuto a seguito della separazione personale, il nostro ordinamento prevede l’annotazione del provvedimento che dispone detta separazione nei registri dello Stato civile e, più in particolare, a margine dell’atto di matrimonio.

Sempre a questo proposito, si segnala in dottrina un orientamento, ampiamente documentato, che fondandosi su di un’interpretazione sistematica delle norme ex artt.162 u.c., 163, 3° c. e 193 u.c. del codice civile, giunge alla conclusione per la quale in materia di separazione dei beni facenti parte della comunione legale, sia essa dovuta ad una convenzione tra i coniugi ovvero ad un provvedimento giurisdizionale, è possibile desumere una disciplina generale di pubblicità delle modificazioni del regime patrimoniale stesso, per il cui effetto qualsiasi causa di cessazione della comunione è soggetta a relativa annotazione cui va subordinata l’opponibilità (art.162 cod. civ. cit.) e l’efficacia rispetto ai terzi (art.163 cod. civ. cit.) del nuovo regime patrimoniale instauratosi tra i coniugi.

Per quanto infine attiene alle specifiche modalità da seguire per attuare in concreto la tutela dei terzi, si può fare riferimento alla norma ex art.453 cod. civ., dettata in materia di "Atti dello Stato civile", la quale stabilisce che il fondamento giuridico normativo per le annotazioni che devono eseguirsi sopra un atto iscritto nei registri dello stato civile è costituito da una disposizione legislativa o da un ordine dell’autorità giudiziaria.

Alla luce del principio di tassatività, la disposizione sopra richiamata deve intendersi quale chiara indicazione del fatto che l’annotazione può essere effettuata dal giudice solo quando ciò sia previsto dalla legge. Non mancano, a tal proposito, conferme da parte della dottrina e della giurisprudenza. Quest’ultima, in alcuni casi, giunge sino ad affermare la possibilità per il giudice di disporre anche d'ufficio l’annotazione della sentenza nei registri dello stato civile, pur in mancanza di un'espressa richiesta della parte.

In questa fase preliminare di svolgimento della presente riflessione non si può fare a meno di considerare che, nel quadro della procedura prevista per la separazione personale dei coniugi, con riguardo all’instaurazione del procedimento e all’adozione dei provvedimenti ad esso relativi è previsto un complesso e articolato sistema di pubblicità preordinato a rendere conoscibili e, pertanto, opponibili ai terzi i provvedimenti che di quel procedimento scandiscono le fasi e, per quel che qui interessa, in modo particolare, il provvedimento che ha determinato lo scioglimento della comunione tra i coniugi.

Un sistema siffatto, fondato su provvedimenti formali, immediatamente percepibili dai diretti interessati (i coniugi) e dai terzi (i creditori e coloro che possono trovarsi a contrattare con i coniugi) è funzionale all’assicurazione delle garanzie riguardanti i diritti di questi ultimi. Ed è la legge stessa a permettere l’esecuzione dell’ordine con cui il giudice dispone l’annotazione, in quanto "la riforma del diritto di famiglia ha introdotto un sistema di pubblicità basato sul principio dell’annotazione".

Prima di concludere su questo punto si tenga anche presente che la ricostruzione effettuata, dotata di vari riscontri, ma piuttosto complessa, non pare peraltro essere più indispensabile a fondare il principio della compatibilità della disciplina della separazione con le esigenze di tutela dei terzi: l’art.23 della legge 6.3.1987, n.74, disponendo l’estensione delle regole di cui all’art.4 della l. div. al giudizio di separazione personale, consente l’effettuazione della annotazione del ricorso in calce all’atto di matrimonio (art.4, 3° c.), l’applicabilità dell’art.10 l. div. (richiamato, per le sentenze non definitive, dall’art.4, 9° c.) e l’ottemperanza delle relative forme di pubblicità.

Naturalmente, in mancanza di un’espressa disposizione legislativa, non possono ritenersi irrilevanti le riserve di chi giudica decisiva la mancanza di un’inequivoca statuizione normativa e conseguentemente ritiene che i coniugi non possano essere gravati di formalità non previste.

Tuttavia, neanche quest’ultima ipotesi ricostruttiva incrina la tesi della fisiologica sintonia del regime di separazione personale con le esigenze di tutela dei terzi, in quanto, in questo caso, il provvedimento giurisdizionale potrebbe essere egualmente portato a conoscenza dei terzi mediante semplice esibizione materiale, soltanto in mancanza della quale, i terzi medesimi sarebbero legittimati a ritenere sussistente il regime di comunione legale.

Tali esigenze di tutela dell’affidamento dei terzi in ordine al regime patrimoniale dei coniugi non si pongono con riguardo alla fase che precede il passaggio in giudicato della sentenza di separazione giudiziale o del decreto di omologa della separazione consensuale, poiché soltanto con l’intervenuta esecutività del provvedimento adottato si produce la modificazione del regime patrimoniale medesimo. E tale conclusione, che si fonda sulla interpretazione della norma ex art.191, 1° c. cod. civ., così come proposta in apertura di questo commento, trova anche il conforto di una giurisprudenza, molto esplicita sul punto, nonché della prevalente dottrina, le quali non riconoscono efficacia ai provvedimenti interinali del procedimento di separazione personale e fanno coincidere la decorrenza degli effetti dello scioglimento della comunione legale con il momento di eseguibilità della sentenza.

3. Le argomentazioni sin qui illustrate consentono allora di affermare che la riconciliazione, definibile come il fatto in cui i coniugi, con un comportamento concludente ovvero per mezzo di atti formali, manifestano una concorde e comune volontà incompatibile con la separazione personale, quando interviene nel corso del procedimento, comporta sì, ex art.154 cod. civ., "l’abbandono della domanda di separazione personale già proposta", ma, in quanto assolutamente ininfluente sul piano del regime patrimoniale dei coniugi che, come detto, rimane il medesimo per tutto l’arco del procedimento sino al passaggio in giudicato del provvedimento conclusivo dello stesso, non pone alcuna necessità di tutela dei terzi.

Assai diverso è invece il caso della riconciliazione che si verifica in epoca successiva all’emanazione del provvedimento giurisdizionale che ha disposto la separazione giudiziale dei coniugi o che ha omologato la separazione in precedenza consensualmente concordata dai medesimi.

A questo proposito, la norma ex art.157 cod. civ., dettata in materia di cessazione degli effetti della separazione, dispone che i coniugi "possono" di comune accordo "far cessare" gli effetti della sentenza di separazione, "senza che sia necessario" l’intervento del giudice, con una espressa dichiarazione o con un comportamento non equivoco che sia incompatibile con lo stato di separazione.

Per comprendere il significato e l’esatta portata di una norma, quale quella citata da ultimo, evidentemente preordinata a conferire al procedimento di separazione efficaci caratteri di oggettiva reversibilità, si deve anzitutto compiere una ricognizione degli effetti che il provvedimento che dispone la separazione dei coniugi produce sul piano del regime patrimoniale dei medesimi.

Tale provvedimento, ex art.191, 1° c. cod. civ., determina, come si è detto, lo scioglimento della comunione che, a sua volta, contribuisce a conferire ai rapporti con i terzi un assetto diverso rispetto a quello esistente in presenza della comunione legale.

La regolamentazione dei rapporti interni ai coniugi, specialmente con riguardo agli effetti nei confronti dei terzi, non solo inevitabilmente interagisce con quella più generale dettata in materia di obbligazioni, ma in questa armonicamente deve inserirsi onde evitare che le norme dettate a tutela dei coniugi entrino in contrasto con i diritti tutelabili dei terzi che con i coniugi medesimi si pongano in relazione.

E, per valutare i riflessi, che in questa sede specificamente interessano, dello scioglimento della comunione legale sul piano dei rapporti negoziali con i terzi instaurati successivamente allo scioglimento medesimo, si deve necessariamente verificare se ed in che misura potrà trovare applicazione la norma ex art.184, 1° c. cod. civ., determinante sotto il profilo dell’efficacia e dell’operatività dei rapporti negoziali con i terzi e che, nel vincolare la determinazione al compimento di atti di disposizione di ciascun coniuge al consenso dell’altro, incide in modo nevralgico sul delicato aspetto della circolazione dei beni e della certezza dei traffici giuridici.

4. Dalla norma ex art.184 cod. civ. cit. deriva, quale conseguenza diretta ed immediata, che il soggetto parte di un contratto quale ad es. la compravendita di un bene immobile, la cui controparte contrattuale sia coniugata in regime di comunione legale, si trova esposto alla possibilità di vedere annullato il contratto da lui stipulato, nell’ipotesi in cui la controparte lo abbia concluso prescindendo da quel consenso che la norma citata le impone invece di acquisire.

Nondimeno, rispetto ad una simile eventualità, colui che, in relazione ai coniugi, riveste la qualità di terzo è adeguatamente tutelato dalla legge: la comunione dei beni costituisce infatti nel nostro ordinamento il regime patrimoniale legale della famiglia, presunto fino a prova contraria e derogabile soltanto a mezzo di apposite pattuizioni, che prendono il nome di convenzioni matrimoniali e per la stipula delle quali la legge impone l’atto pubblico a pena di nullità.

Inoltre la legge specifica, nel quadro di una disciplina che analiticamente distingue nell’ambito di una pluralità di categorie, quando e quali beni, rientrando nella comunione legale, sono assoggettati alla disciplina che la legge appositamente prevede, e quali invece ne restano esclusi, risultando pertanto assoggettati alle regole ricavabili dal più ampio e generale ambito del c.d. diritto comune delle obbligazioni.

In mancanza di tutto quanto appena evidenziato, il contraente, terzo rispetto ai coniugi, è insomma nella condizione di considerare la possibile operatività della norma ex art.184, 1° c. cod. civ. cit. Inoltre egli è in grado di comprendere che il contratto da lui concluso è esposto all’eventualità di un annullamento conseguente alla stipula dello stesso da parte del coniuge il quale abbia operato senza previamente acquisire il consenso dell’altro coniuge e contro la volontà di quest’ultimo.

Il terzo è quindi consapevole delle regole operanti direttamente sul piano del regime patrimoniale dei coniugi e conscio anche di quelle che, di riflesso, operano invece in riferimento al vincolo negoziale instaurato, nel caso in cui intervenga la separazione personale, la quale determina lo scioglimento della comunione legale e fa sì che tutti gli acquisti effettuati in epoca successiva a detto scioglimento rientrino nei patrimoni personali dei singoli coniugi.

5. Sulla base delle osservazioni riportate sub § 4, si può allora affermare che, all’atto della stipula di una compravendita con persona in stato di separazione personale, il terzo potrà valutare di trovarsi, in relazione all’acquisto del diritto, in diverse situazioni, in nessuna delle quali tuttavia potranno prodursi le negative conseguenze che, in capo ai terzi, possono derivare dall’applicazione della norma ex art.184, 1° c. cod. civ. cit. E ciò in quanto quest’ultima disposizione, qualora non sussista la comunione legale, non sarà applicabile.

Allo scopo di verificare l’esattezza della conclusione appena raggiunta può essere utile considerare schematicamente le varie ipotesi di possibile verificazione:

 

A) Potrà verificarsi che il coniuge alieni un bene che egli stesso ha acquistato in epoca precedente alla separazione. In questo caso si rinviene l’ipotesi senza dubbio caratterizzata dal più alto grado di complessità.

Il bene oggetto del contratto è ricaduto, al momento dell’originario acquisto ad opera del coniuge che ora provvede ad alienarlo nuovamente, in regime di comunione legale. Quest’ultima peraltro si è successivamente sciolta in conseguenza della separazione personale che, tuttavia, "non produce l’automatica divisione del patrimonio comune, né l’obbligo di provvedervi".

E’ necessario allora stabilire a quale disciplina è sottoposto un bene che è parte di un patrimonio comune ai coniugi ma che è oggetto di un atto di disposizione compiuto da uno soltanto di questi i quali, si ricorda, si trovano in stato di separazione personale, non importa se consensuale o giudiziale.

A seguito della sentenza o del decreto di omologazione subentra tra i coniugi un regime di separazione dei beni, che è certamente operante per gli acquisti futuri, ma sulla cui applicazione ai beni già facenti parte della comunione medesima ampiamente si discute.

Secondo un orientamento, venuta meno la solidarietà tra i coniugi, non vi sarebbe motivo alcuno per ritenere ancora operante la disciplina normativa che proprio nella salvaguardia di detta solidarietà identifica la propria funzione. In termini generali, si trovano conferme di questo orientamento anche in una recente giurisprudenza. Pare in effetti piuttosto difficile ipotizzare l’applicazione di una norma quale quella ex art.184, 1° c. cod. civ. cit. a casi nei quali i coniugi, una volta intervenuta la separazione, hanno interrotto ogni comunanza di vita e vivono il matrimonio al di fuori di qualunque logica di condivisione, sotto il profilo sia morale che materiale.

Sulla base di tali argomentazioni deve prestarsi attenzione all’orientamento ora descritto, secondo il quale i beni oggetto della comunione legale "verrebbero ad essere soggetti non più alle regole di questa, ma a quelle della comunione ordinaria; in altri termini si assisterebbe ad una ‘trasformazione’ della comunione (id est comunione legale) in comunione ordinaria".

Né può tacersi, peraltro, del diverso orientamento per il quale, nonostante il venir meno della solidarietà coniugale, ferme rimarrebbero le esigenze di tutela reciproca dei due coniugi e dei rispettivi creditori: una comprensibile preoccupazione che ispira anche la presente riflessione. Ma, forse, tali esigenze, soprattutto con riguardo alla tutela dei creditori dei coniugi, possono essere egualmente salvaguardate anche senza necessariamente ricorrere ad una generale ultrattività delle norme ex artt.180 cod. civ. e segg. E, in tal senso, un valido suggerimento è fornito da autorevole dottrina, ad avviso della quale è preferibile distinguere tra rapporti interni ai coniugi, rispetto ai quali lo scioglimento impedisce l’ultrattività del regime legale (ex art.184, 1° c. cod. civ. cit.), e rapporti esterni, rispetto ai quali i creditori resterebbero sempre tutelati dalle regole sulla responsabilità patrimoniale, le quali riservano ai creditori della comunione una preferenza sui beni comuni rispetto a quelli particolari dei coniugi.

Veniamo allora alle conclusioni.

Non esiste, attualmente, la possibilità di una generale e definitiva chiarificazione della questione.

Tuttavia, alla luce delle teorie sopra riportate, pare potersi affermare che il minimo comune denominatore delle stesse è costituito dal fatto che l’ultrattività della disciplina della comunione legale è comunque ammessa sempre all’esplicita condizione concettuale che ciò sia funzionale alla tutela dei creditori e dei terzi. E, ai fini dell’analisi che si viene svolgendo, tesa a individuare e spiegare le ragioni logico-giuridiche fondanti la legittimità di un’interpretazione delle norme dettate in materia di comunione legale che, nel pieno rispetto degli interessi dei coniugi, assicuri un accettabile livello di certezza dei traffici giuridici, garantendo altresì la tutela delle ragioni proprie di soggetti terzi, un tale minimo comune denominatore deve essere considerato alla stregua di un contributo logico essenziale.

B) Una seconda possibilità riguarda il caso in cui l’acquisto del bene poi compravenduto si sia verificato in epoca successiva a quella della separazione.

Si tratta di un’ipotesi caratterizzata da una assai più netta linearità giuridico-normativa: in questo caso, infatti, il bene è ricaduto nel patrimonio personale dell’attuale alienante che, pertanto, in presenza degli altri presupposti di capacità che, in questa sede, costituiscono variabili irrilevanti ai fini della presente riflessione, è libero di disporne senza dover acquisire il consenso di chicchessia.

C) Possono poi realizzarsi casi in cui lo stesso acquisto del bene poi compravenduto avviene in epoca successiva alla separazione personale ma precedente a quella della liquidazione del patrimonio comune.

Per soddisfare esigenze di mera completezza si è considerata anche questa ipotesi sebbene essa, come del resto anche quella dell’acquisto effettuato successivamente alla liquidazione del patrimonio comune, non richieda considerazioni diverse rispetto a quelle svolte sub B). Non si può infatti riconoscere, con riguardo alla situazione del bene in oggetto, rilevanza alcuna alla distinzione tra la fase precedente e quella successiva alla liquidazione (distinzione peraltro doverosa sul piano analitico astratto), la quale riguarda appunto i beni facenti parte del patrimonio comune e non quelli che, acquistati, in seguito al venir meno della comunione, sono rientrati nel patrimonio personale.

D) Infine può accadere che tutte le situazioni sopra descritte riguardino un bene acquistato ad opera del coniuge diverso rispetto a quello che stipula il contratto con il terzo. Il completamento di questa breve casistica deve necessariamente riconsiderare, sia pure in estrema sintesi, le ipotesi esaminate sub A), B) e sub C).

Ove ci si riferisca al caso in cui il bene acquistato sia ricaduto in comunione, si dovrà allora semplicemente distinguere l’ipotesi in cui il coniuge non acquirente alieni il bene prima della liquidazione del patrimonio comune dall’ipotesi in cui la detta alienazione avvenga in epoca successiva alla liquidazione medesima.

Nel primo caso la questione si risolve in dipendenza della qualificazione giuridica che si ritiene propria del patrimonio comune successivamente alla separazione ma precedentemente a quella della liquidazione. Ma, a questo proposito, l’argomento è già stato analiticamente affrontato nell’ambito della prima parte del presente § 5, al quale, per le conclusioni raggiunte che escludono la possibilità di pregiudizi patrimoniali per i terzi, in questa sede si rimanda.

Nel secondo caso invece la tutela garantita al terzo dalla legge è ancora più facilmente individuabile, poiché, se in sede di liquidazione il bene è stato assegnato al coniuge acquirente, in tal caso, il contratto costituirà "vendita di cosa altrui", la quale determina l’applicazione della regola ex art.1478 cod. civ. nella quale è previsto l’obbligo per il venditore di procurare l’acquisto del bene al compratore.

Queste stesse conclusioni appena raggiunte valgono a fortiori, in tutte le altre ipotesi sopra esaminate, nelle quali, per i diversi motivi puntualmente considerati, il bene oggetto del contratto appartiene senz’altro al patrimonio personale dell’altro coniuge e, quindi, il coniuge non acquirente non può compiere, in relazione ad esso, alcun atto di disposizione senza che questo ricada nell’ambito di operatività delle norme ex artt.1478 cod. civ. e segg. le quali sono previste, non in materia di regime patrimoniale della famiglia, bensì nel più generale ambito del diritto comune delle obbligazioni.

6. Quindi, nell’ipotesi di acquisto ad es. di un immobile che induca l’acquirente, terzo rispetto ai coniugi, ad esporsi finanziariamente in modo significativo, la differenza tra una situazione quale quella regolata ex art.184, 1° c. cod. civ. cit. e quella invece disciplinata dalla norma ex art.1478 cod. civ. cit. appare piuttosto sensibile:

da un lato, vi è chi, subiti gli effetti dell’annullamento di un contratto del quale non può chiedere l’esecuzione, potrà solamente tentare di ottenere un risarcimento del danno subito in conseguenza di una negoziazione condotta in pregiudizio sia della sua buona fede e correttezza nelle trattative e nella fase della stipulazione del contratto stesso, sia, più in generale, del suo legittimo affidamento;

dall’altro vi è invece chi o acquista la proprietà della res oggetto della compravendita ovvero, in mancanza, potrà chiedere, ex art.1479 cod. civ. cit., la risoluzione del contratto, non rimanendo esclusa poi la possibilità per il compratore di avanzare istanza di risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell’inadempimento.

E’ appena il caso di notare quale rilevanza possa avere, sul piano della tutela dei diritti patrimoniali dei terzi il fatto che costoro, pur ritenendo in buona fede di trovarsi nella eventualità della situazione regolata ex artt.1478 e 1479 cod. civ. cit., si trovino invece inopinatamente esposti agli effetti dell’annullamento del contratto da essi stipulato.

Eppure quest’ultimo è uno dei possibili scenari che possono realizzarsi in conseguenza del significato e della portata normativa che si riconoscono alla riconciliazione sul piano della cessazione degli effetti della separazione.

7. Ove infatti si ritenesse che nella norma ex art.157 cod. civ. cit., nella parte in cui si stabilisce che i coniugi possono di comune accordo "far cessare gli effetti della sentenza di separazione", il legislatore abbia inteso riferirsi a tutti gli effetti, siano essi personali o patrimoniali, interni od esterni al nucleo coniugale, la conseguenza sarebbe certamente quella, nell’ipotesi prospettata a titolo esemplificativo, di un sacrificio delle ragioni dei terzi per i motivi sopra esposti.

Le argomentazioni sviluppate nell’impianto logico di questa riflessione impediscono di accogliere una simile conclusione quale canone ermeneutico generale.

Eppure tale è l’interpretazione che della relazione tra la norma ex art.157 cod. civ. cit. e quella ex art.191, 1° c. cod. civ. cit. fornisce la Corte di Cassazione, nella sentenza in esame del 12 novembre 1998 n.11418. Interpretazione dalla quale la S.C. ricava un principio generale che, alla luce delle predette argomentazioni, genera non pochi dubbi sul piano della necessaria coerenza logico-sistematica.

8. Allo scopo di spiegare le ragioni della posizione critica che in questa sede si intende assumere è opportuno anzitutto effettuare una rapida ricognizione delle ragioni di fatto e di diritto che hanno determinato la pronuncia in esame:

la vicenda ha inizio nel 1979, anno della separazione consensuale di due coniugi, uno dei quali, successivamente, in data 10 aprile 1984, acquistò un immobile. Nel periodo intercorrente tra la separazione personale e l’acquisto dell’immobile e, precisamente, nel corso dell’anno 1980, tra i due coniugi era intervenuta una riconciliazione.

Per effetto delle circostanze brevemente riassunte, il bene acquistato divenne oggetto di una controversia tra i due coniugi i quali, giunti dinanzi alla Corte di Cassazione, che ha poi deciso mediante la sentenza in commento, sostennero due tesi diametralmente opposte:

il coniuge che aveva effettuato l’acquisto affermava l’appartenenza dell’immobile al suo patrimonio personale, asserendo che era subentrato tra i coniugi, all’atto della separazione personale, un regime di separazione dei beni;

l’altro coniuge sosteneva invece che il bene doveva farsi rientrare nella comunione legale ripristinatasi per effetto della summenzionata riconciliazione.

In sede di merito, sia il Tribunale di Rovereto che la Corte d’Appello di Trento avevano in precedenza accolto questa seconda tesi assumendo come valido il principio per il quale "la cessazione degli effetti della separazione personale a seguito della riconciliazione,ai sensi dell’art.157 cod. civ., non può intendersi limitata al campo personale e pertanto il ripristino del regime di comunione, con efficacia ex nunc, è da ritenere consequenziale al mero fatto della riconciliazione, senza la necessità di un’apposita convenzione".

La S.C. fa sostanzialmente suo l’orientamento delle corti di merito, precisando che "appare del tutto aderente al sistema delineato dal legislatore della riforma che, posta nell’art.191 cod. civ. la separazione personale come causa dello scioglimento della comunione dei beni, si ripristini automaticamente tra le parti, una volta rimossa con la riconciliazione la causa di scioglimento della comunione, quel regime di comunione originariamente adottato, esclusa ovviamente ogni retroattività per gli acquisti effettuati durante il periodo di separazione".

Tale argomentazione, venendo posta in diretta corrispondenza con il sistema normativo, sul quale perentoriamente la S.C. asserisce di fondare la propria logica giustificazione, deve per questo necessariamente costituire il punto di avvio della revisione critica che la motivazione della sentenza suggerisce.

9. Intanto, preliminarmente, mette conto precisare che l’effetto dello scioglimento della comunione derivante dalla separazione non è conseguente ad una statuizione della sentenza o ad un’opzione dei coniugi.

Ciò è pacifico in ragione del carattere perentorio della norma ex art.191, 1° c. cod. civ. cit., la quale identifica nello scioglimento della comunione l’effetto derivante in via diretta e immediata dalla separazione: la norma infatti non lascia, al giudice che adotta la sentenza o il decreto di omologa, discrezionalità alcuna in merito agli effetti del suo provvedimento.

Il regime di separazione dei beni, che, ex art.191, 1° c. cod. civ. cit., subentra al momento della separazione (sentenza o decreto) dei coniugi, deve qualificarsi come regime legale, ossia derivante da una volontà del legislatore che, sotto il profilo giuridico normativo, è assolutamente analoga, pur se di opposto contenuto, a quella dal medesimo manifestata con riguardo al momento dell’instaurazione del vincolo matrimoniale, ex art.159 del codice civile.

Incidenter tantum non si può fare a meno di ricavare, dalle considerazioni che si vengono svolgendo, la netta impressione che le esigenze di tutela dei terzi siano un indizio, alla luce delle considerazioni svolte in precedenza, particolarmente significativo, della incongruenza segnalata nella sentenza in commento e che, verosimilmente, le ragioni che sostengono il diverso profilo ermeneutico, che in questa sede si intende seguire e proporre, sono ben più profondamente radicate nella generale disciplina del regime patrimoniale della famiglia.

Poiché la separazione dei beni quale effetto della separazione personale, costituisce, come appena detto, l’effetto della applicazione di un regime legale, dovranno, necessariamente, trovare applicazione le regole che il codice civile prevede in tema di regime legale della famiglia il quale, come è noto, è modificabile esclusivamente per mezzo delle summenzionate convenzioni matrimoniali, da stipularsi mediante atto pubblico a pena di nullità.

A fronte della conclusione appena raggiunta, la tesi di un qualsiasi "ripristino automatico" della comunione legale risulta difficilmente sostenibile.

E’ allora senz’altro il caso di spingersi un po’ più in profondità nell’analisi dello specifico aspetto trattato.

10. Curiosamente, dopo aver preso le mosse dal puro e semplice dato normativo, ossia dall’art.191, 1° c. cod. civ. cit., adesso, dopo alcuni passaggi argomentativi, il percorso logico seguito nell’analisi critica della sentenza 11418/98 si divarica nettamente dall’indirizzo di quest’ultima e non è più possibile ricongiungersi con la conclusione della S.C. secondo la quale "si ripristina automaticamente tra le parti, una volta rimossa con la riconciliazione la causa di scioglimento della comunione, quel regime di comunione originariamente adottato".

E’ allora legittimo domandarsi anzitutto sulla base di quali ragioni si giustifica, sotto il profilo tecnico giuridico, l’asserito "automatismo".

Deve inoltre spiegarsi come sia possibile che, a fronte di una rigorosa e minuziosa disciplina, dettata ex artt.210 cod. civ. e segg., in materia di modifiche al regime patrimoniale della famiglia (disciplina prevista in quanto trattasi di derogare ad un regime legale e non semplicemente di abbandonare il regime di comunione), ciononostante venga ammessa la possibilità, se non addirittura, come pare, la regola di una revisione automatica del regime legale medesimo.

Di fronte agli interrogativi prospettati paiono, invero, ben poco persuasive le argomentazioni della Corte di Cassazione che, nella motivazione della sentenza in esame, sostenendo, secondo quanto si è più volte ricordato, che la riconciliazione rimuove, ex art.157 cod. civ. cit., la causa del regime legale, conclude che "il ripristino del regime della comunione" opera "come effetto diretto della legge".

Tuttavia, di fronte a questa motivazione, le perplessità in merito alle evidenti carenze di pubblicità di un sistema di reversibilità del regime legale, così come esso è prospettato dalla S.C., crescono sensibilmente, ma, in relazione ad esse, è a questo punto sufficiente rinviare a quanto in proposito già osservato in precedenza.

In questa fase, invece, importa soprattutto rilevare come siano gli stessi giudici ad evidenziare le carenze ora segnalate quando sostengono che "Emerge peraltro un’evidente incompletezza del regime di pubblicità dettato dalla normativa in esame, in quanto, mentre le cause di scioglimento della comunione elencate nell’art.191 cc. sono soggette ad annotazione a margine degli atti dello stato civile, (...) analoghe forme di pubblicità non sono previste per i fatti estintivi di quelle cause di scioglimento caratterizzate da reversibilità".

Trattasi di una "incompletezza", peraltro innegabile sul piano formale del diritto positivo, che, qualora sia avallato il percorso logico seguito dalla Corte di Cassazione, fatalmente, implode all’interno del sistema normativo predisposto dal legislatore in materia di regime patrimoniale della famiglia.

Infatti, secondo quanto appare ormai chiaro, se "automatico" significa "ex se", ossia "immediato, che prescinde da qualunque altro e successivo fattore o elemento caratterizzante", non soltanto si determina una generale incertezza in capo ai terzi i quali, in mancanza di adeguati sistemi di pubblicità, valuteranno erroneamente la disciplina alla quale gli atti negoziali da essi compiuti risulteranno sottoposti, derivando da ciò un’ulteriore generale situazione di difficoltà a livello dei traffici giuridici e della circolazione dei beni; ma i coniugi stessi (e ciò è proprio quanto accaduto in occasione dei fatti sui quali è intervenuta la sentenza in commento) non saranno in grado di stabilire con certezza a quale regime patrimoniale saranno sottoposti i loro atti negoziali, e questo a causa del summenzionato "automatismo" che, come la stessa S.C. ammette più di una volta, costituisce l’oggetto di una questione di interpretazione molto controversa e dibattuta.

Persino i coniugi, insomma, saranno ad es. portati a pensare che un bene da uno di essi acquistato rientri nel proprio patrimonio personale, mentre invece, secondo l’interpretazione della Corte di Cassazione, esso magari ricade in comunione.

Ed una tale incertezza ed equivocità, propria dei coniugi, si aggrava ove si consideri che essa, sul piano pratico della instaurazione dei rapporti negoziali con i terzi, ineluttabilmente si combina con una analoga incertezza propria di questi ultimi sulle medesime questioni.

In conclusione non si potrà sfuggire ad una generale equivocità sul piano della condizione giuridica dei beni e su quello della disciplina applicabile ai negozi giuridici conclusi in relazione ad essi.

11. Se quelli descritti sono allora gli effetti cui conduce la "lacuna normativa", nei termini nei quali ne parla la sentenza in esame, viene da domandarsi perché la S.C. si limita a prendere in considerazione detta lacuna senza farne derivare le logiche conseguenze che in questa sede si sono analizzate.

Ma c’è di più.

Quanto affermato dalla Corte di Cassazione induce a chiedersi se sia possibile che il legislatore abbia previsto, in ordine a un regime patrimoniale legale, un meccanismo di trasformazione afflitto da un così elevato grado di incertezza sul piano applicativo.

E l’importanza di tali quesiti è riconosciuta dalla stessa Corte quando identifica la fase di trasformazione del regime legale nel momento in cui interviene la riconciliazione. Operazione, sul piano logico, ineccepibile ma che, tuttavia, ancora una volta, conduce ad una conclusione che apre un’ulteriore falla nell’ambito del percorso argomentativo della motivazione.

Allo scopo di verificare, torniamo ancora alla sentenza.

La Corte usa l’espressione "una volta rimossa con la riconciliazione la causa di scioglimento". Espressione mediante la quale si intende evidentemente riferirsi ad un momento, senza dubbio teorico, ma preciso. Non si forniscono tuttavia, nella decisione in esame, elementi idonei ad individuare l’esatta collocazione di tale momento che invece costituisce un aspetto certamente decisivo sul piano della tutela delle ragioni dei terzi acquirenti di diritti in buona fede.

Allo stato attuale insomma non esiste una risposta oggettivamente certa e valida in ogni caso, cui possa riconoscersi, sul piano tecnico giuridico, dignità scientifica. E questo perché la riconciliazione è un evento umano e personale, che si giudica alla stregua di parametri di valutazione caratterizzati da un elevato coefficiente psicologico e che si manifesta in atti e comportamenti che hanno un significato relativo e relazionale.

La riconciliazione è una "situazione dinamica dalla quale prende luogo la comune volontà di ripresa della convivenza morale e spirituale tra i coniugi e di ricostituzione del consorzio familiare" e questa è la ragione per la quale "la mera riunione temporanea di un coniuge all’altro o il solo fatto della coabitazione e dei ripetuti rapporti sessuali possono di per sé essere inidonei a fondare la rappacificazione nel senso voluto dal legislatore, se non sono animati dall’intenzione di ripristinare la convivenza coniugale".

La pronuncia del Tribunale di Palermo, che qui si riporta, non è isolata, ma è solo la più recente tra le varie altre che, nello stabilire la necessità del carattere stabile e duraturo dei comportamenti positivamente valutati ai fini della riconciliazione, confermano il carattere eminentemente progressivo del processo di formazione di quest’ultima.

La riconciliazione pone pertanto, per sua stessa natura, un problema di individuazione del momento della sua venuta ad esistenza, in quanto trattasi di mero fatto, a formazione progressiva, intrinsecamente incerto e che si manifesta in atti e comportamenti dal significato non sempre e necessariamente univoco.

Del resto non mancano casi in cui gli stessi coniugi si trovano in contrasto sul significato da attribuire ai medesimi fatti rilevanti in merito alla riconciliazione.

E’ insomma agevole constatare come gli interrogativi che la presente riflessione induce a porsi, sono troppo numerosi e complessi per ritenere soddisfacente in rapporto alle esigenze di tutela dei terzi la soluzione fornita nella sentenza 11418/98.

Nei predetti interrogativi si sono sovente manifestate le incongruenze logiche della motivazione con la quale la Corte di Cassazione avalla, con riguardo alla norma ex art.157 cod. civ. cit., un’interpretazione che risulta alquanto avulsa dal più generale contesto delle norme in materia di regime patrimoniale della famiglia e, con ciò, foriera delle pesanti incertezze e delle molteplici contraddizioni sul piano applicativo, che in questa sede si è tentato di evidenziare.

Ora, interpretare la norma sugli effetti della riconciliazione in modo così disinvolto da estenderne indiscriminatamente l’operatività anche agli effetti patrimoniali senza tenere nel debito conto le questioni attinenti alla certezza dei rapporti giuridici e alla circolazione dei beni nonché alla consapevolezza, da parte dei soggetti di diritto, delle norme ad essi applicate, significa compromettere il soddisfacimento di tutte queste esigenze in conseguenza proprio di quella "incertezza connessa alla individuazione di un preciso istante in cui gli effetti della comunione possano prendere nuovo vigore".

Su questo profilo critico, ormai sufficientemente chiaro, non occorre insistere ulteriormente.

12. Ma la sentenza in commento, pur nel suo tono essenziale e sbrigativo, tradisce anche una preoccupazione che spesso si affaccia al pensiero dei giudici e che, in tutto il corso della motivazione, in certo qual modo, cova sotto la cenere, costituendo l’esempio più evidente della contraddittorietà della motivazione della pronuncia:

la S.C. sostiene, come segnalato, che " (…) appare evidente che, operando il ripristino del regime della comunione come effetto diretto della legge, un’eventuale dichiarazione del singolo coniuge contraente, (…) non può valere ad incidere su tale effetto" con ciò affermando, quale principio di ordine generale, peraltro ineccepibile, che un regime patrimoniale derivante dalla legge non può essere derogato in ragione di una semplice dichiarazione di un soggetto che conclude un contratto, a nulla rilevando il fatto che tale dichiarazione sia stata resa, come nel caso oggetto della sentenza, al momento della stipula del contratto medesimo, magari alla presenza di un notaio.

Conclusione, si ribadisce, corretta, ma che, inserita nel contesto della decisione, suscita ulteriori importanti interrogativi:

bisogna infatti domandarsi come è possibile che,

da un lato, si neghi a un’espressa dichiarazione la capacità di incidere su di un regime legale che costituisce l’effetto di una disposizione legislativa e, dall’altro, si riconosca invece questa stessa capacità a un mero fatto, incerto almeno altrettanto quanto la (se non più della) dichiarazione medesima.

Sarebbe allora, a fortiori, lecito e, sotto il profilo logico giuridico, coerente, pretendere una formalizzazione dell’accordo intervenuto tra i coniugi, i quali si siano riconciliati, nell’ambito di una convenzione matrimoniale la quale costituisce l’unico strumento cui il nostro ordinamento riconosce questa specifica attitudine derogatoria.

Ma una tale soluzione richiederebbe un intervento del legislatore teso a regolamentare la riconciliazione mediante un procedimento volto a formalizzarla. Tuttavia, allo stato attuale, una tale formalizzazione, nel nostro ordinamento è implicitamente rimessa alla volontà dei coniugi i quali, rebus sic stantibus, restano liberi, al momento della riconciliazione, di non formalizzare alcunché.

Desta un certo interesse, invece, l’orientamento della giurisprudenza di merito secondo il quale "il Tribunale, ritualmente richiesto, deve ordinare l’annotazione dell’avvenuta riconciliazione delle parti, a tutela dei terzi, che hanno interesse a conoscere sia la separazione, costituente causa di scioglimento della comunione legale dei beni, sia la riconciliazione".

Soluzione senza dubbio interessante ma fatalmente limitata sul piano dell’ambito di operatività, in ragione del fatto che, secondo quanto lo stesso Tribunale non manca di sottolineare nella massima citata, "mentre, ai sensi dell’art.23 legge 74/87, che dichiara applicabile alle ipotesi della separazione la normativa di cui all’art.4 legge 898/1970, l’ufficiale di stato civile può ritenersi legittimato ad annotare la separazione a prescindere da un ordine in tal senso della competente Autorità giudiziaria, per l’annotazione della riconciliazione, per la quale non è prevista alcuna norma, l’ufficiale di stato civile può, ai sensi dell’art.453 cod. civ. procedere solo a seguito di un ordine del Tribunale anche se il diritto all’annotazione derivi dal mero verificarsi di un evento certo e non irrilevante".

In definitiva, de iure condendo, una soluzione esclusivamente impostata sul piano del sistema di pubblicità delle vicende giuridicamente rilevanti mostra di essere di corto respiro poiché riduce il soddisfacimento delle esigenze del terzo nell’ambito angusto di uno specifico strumento di tutela, che, attualmente non disponibile, dovrebbe essere appositamente previsto dal legislatore.

E’ appena il caso di notare come dietro ad un simile orientamento si celi l’implicita negazione della possibilità di tutelare aliunde i diritti del terzo.

Né, tantomeno, de iure condito può ritenersi soddisfacente la soluzione offerta da orientamenti giurisprudenziali, quale quello sopra riprodotto ove, sottolineandosi la mancanza di una specifica norma posta a tutela delle ragioni del terzo, si demanda il compito di assicurare la predetta tutela ad un ordine del Tribunale, da adottarsi caso per caso, il quale solo legittimerebbe l’ufficiale di stato civile ad effettuare un’annotazione altrimenti non prevista dall’ordinamento giuridico.

Ad avviso di chi scrive, l’orientamento interpretativo espresso dalla sentenza in commento, nonché anche dalla giurisprudenza di merito da ultimo citata, ove si tengano nel debito conto le esigenze di tutela del terzo, non può certamente essere condiviso sotto il profilo del contenuto: si è infatti più volte ricordato, con specifico riferimento alle norme del codice civile e delle altre leggi dettate in materia di diritto civile della famiglia, che queste sono del tutto carenti in merito a un sistema di pubblicità capace di preservare il terzo dai pregiudizi che ad esso possano derivare in ragione della modificazione della condizione patrimoniale dei coniugi in seguito a riconciliazione. E su tale specifico punto, ampiamente analizzato in precedenza, non occorre in questa sede tornare nuovamente, se non per fornire una diversa soluzione rispetto a quella prospettata dalla Corte di Cassazione.

13. Ma, prima di dare indicazioni in tal senso è tuttavia ancora necessaria un’ulteriore precisazione.

Ciò che infatti assolutamente non convince è, prima ancora del contenuto, il profilo tecnico del metodo ermeneutico seguito dalla S.C.

Nella pronuncia in esame, si è sentenziato, in modo per la verità alquanto assertorio, l’automatico ripristino, a seguito della riconciliazione, del regime di comunione legale in origine adottato dai coniugi, con il conseguente ingresso nella comunione medesima di un bene successivamente acquistato da uno di essi. Ed il pregiudizio derivante al terzo, successivo acquirente dello stesso bene, è stato giustificato attraverso una sostanziale identificazione tra l’assenza, nella normativa vigente, di un regime di pubblicità adeguato alle esigenze di tutela dei terzi e l’impossibilità di garantire ai terzi medesimi la tutela dei diritti da essi in buona fede acquistati. Tutto ciò non corrisponde tuttavia esattamente ai principi vigenti nel nostro ordinamento giuridico in materia di diritto delle obbligazioni. E non si comprende come si possa ragionevolmente negare ogni attenzione al profilo necessariamente sistematico dell’interpretazione delle norme la cui applicazione ricorre nel caso di specie.

Detta interpretazione non può infatti dirsi metodologicamente corretta ove non tenga conto della collocazione sistematica delle norme nel quadro più generale degli altri istituti facenti parte del diritto comune delle obbligazioni. Non può non aversi riguardo, inoltre, ai principi generali dell’ordinamento giuridico che, ex art.12 delle disposizioni sulla legge in generale, devono servire a risolvere le controversie che non possono essere decise con una specifica disposizione o con il riferimento alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe.

Risulta allora che l’approccio adottato dalla S.C. nel caso in esame, oltre che impreciso sul piano del contenuto, si mostra alquanto deficitario anche sotto il profilo del metodo ermeneutico, tenuto conto che, nel nostro ordinamento, esistono infatti principi giuridici generali, ai quali deve farsi ricorso in via diretta, in tutti quei casi nei quali essi non dovessero aver trovato compiuta esplicitazione attraverso specifici disposti normativi.

Ora, applicando questa considerazione al caso di specie, si deve allora ricordare che l’ordinamento giuridico non permette di identificare in via automatica la mancanza di una specifica norma per il caso singolo con un più generale vuoto di tutela.

Una tale indicazione pare essere presente anche nell’orientamento di autorevole dottrina, recentemente espressasi sul punto proprio a proposito della sentenza in commento, secondo la quale "Non vi è dubbio, dunque, che non sembra assolutamente accettabile che ci si possa disinteressare della carenza di qualsiasi strumento di pubblicità, ammettendo, ciò nonostante, che fatti non percepibili da terzi assumano rilevanza pure per questi in contrasto con risultanze ufficiali".

E’ di tutta evidenza infatti che proprio nella previsione di un ampio e complesso sistema di pubblicità degli atti, il nostro ordinamento manifesta la sua contrarietà (almeno in termini di principio generale di tutela del legittimo affidamento che, naturalmente, è derogabile in casi specifici previsti dalla legge stessa in base a criteri di ragionevolezza) a che determinati fatti, giuridicamente rilevanti, possano produrre conseguenze nella sfera giuridica dei terzi, i quali di tali fatti siano, senza loro colpa, inconsapevoli.

Ciononostante "la Cassazione sbrigativamente asserisce che "le richiamate esigenze di tutela dei terzi non possono indurre a ravvisare la necessità di atti formali non previsti": se il legislatore è sbadato – parrebbe di sentire una voce risuonare nelle severe aule del Supremo Collegio – non tocca a noi attenuarne le conseguenze, accettando letture dei testi di legge meno formalistiche".

In sostanza, pare sostenere il Supremo Collegio, considerando che, ex art.157 cod. civ., i coniugi "possono far cessare" in via automatica, senza la necessità di un "intervento del giudice", gli effetti della separazione; rilevato che, tra gli effetti della separazione personale dei coniugi vi è anche, ex art.191 cod. civ., lo scioglimento della comunione; ergo la riconciliazione determina la ricostituzione della comunione legale cosicché l’acquisto eventualmente effettuato da uno dei coniugi in epoca successiva a quella della riconciliazione ricade in comunione, potendo da questa situazione trarre evidente beneficio l’altro coniuge.

Tutto questo "con buona pace dei terzi, necessariamente ignari del fatto materiale della intervenuta riconciliazione".

Questa operazione interpretativa, attraverso la quale, in modo sillogistico, la S.C. nel doveroso tentativo di risolvere la questione ad essa proposta, nega tutela alle ragioni del terzo, sulla base di una, asserita, non eludibile alternativa tra formalismo giuridico e creazione giurisprudenziale del diritto, non può essere condivisa poiché trattasi di operazione parziale, la quale ingiustificatamente si arresta dinanzi alla mancanza di adeguati strumenti di pubblicità, quasi che questi costituissero l’unico mezzo di tutela che il nostro ordinamento pone a presidio delle ragioni del terzo di buona fede.

Questa tesi non può essere ragionevolmente sostenuta.

Contrariamente ad essa si è, come detto, già espressa la dottrina, la quale ha affermato, tra l’altro, che la norma ex art.157 cod. civ. può estendersi ad altri tipi di effetti che non siano semplicemente quelli della ricostituzione dell’unione morale e materiale dei coniugi, ma a condizione che ciò non costituisca "il portato aprioristico e concettuale di una mera deduzione astratta".

Un giudizio, questo, che può senz’altro essere condiviso. Occorre tuttavia aggiungere, al fine di precisare ulteriormente il profilo critico che in questa sede si viene svolgendo, che la sentenza 11418/98 non presenta elementi i quali neghino in generale la rilevanza del principio della tutela del legittimo affidamento dei terzi nell’ambito di negoziazioni da questi instaurate con coniugi in stato di separazione personale; bensì a questo principio il Supremo Collegio riconosce un ambito di rilevanza eccessivamente limitato per la sola e, secondo quanto ormai chiaro, insufficiente, ragione della mancanza nel nostro ordinamento di una specifica previsione normativa.

La presenza di un articolato e complesso sistema di pubblicità costituisce infatti la conseguenza e non la ragione del fatto che il nostro ordinamento attribuisce giuridica rilevanza al legittimo affidamento che i terzi eventualmente ripongano nell’esistenza di situazioni diverse rispetto a quelle reali. E questo indirizzo interpretativo di carattere generale è stato fatto proprio in numerose occasioni dalla giurisprudenza, di merito e di legittimità, la quale, chiamata ad esprimersi in ordine alla tutela del terzo in situazioni non sempre assistite dall’operatività di strumenti di adeguata tutela, ha sentenziato nel senso della inopponibilità al terzo medesimo delle conseguenze di fatti pur giuridicamente rilevanti in ordine alle parti.

14. Il principio della apparenza del diritto e della tutela del legittimo affidamento dei terzi, con conseguente inopponibilità a questi ultimi degli effetti dei quali essi non possano, nonostante la loro diligenza, essere consapevoli, viene assai di frequente affermato dalla giurisprudenza, sia di merito che di legittimità, nei più disparati settori di operatività dell’ordinamento giuridico.

Si consideri ad es. la disciplina generale dei contratti in ordine alla quale si sostiene che "la buona fede e ragionevolezza dell'affidamento non possono essere invocate da chi versa in colpa per aver omesso di accertare, in contrasto con le regole di comune prudenza, la realtà delle cose, affidandosi ad una labile apparenza" e che "il contratto concluso per effetto di truffa di uno dei contraenti ai danni dell'altro è annullabile per dolo; pertanto, il successivo acquirente di buona fede a titolo oneroso fa salvo il proprio acquisto, senza che a lui sia opponibile la disciplina degli acquisti a non domino".

Insomma, il terzo acquirente che, usando la normale diligenza, abbia riposto il proprio legittimo affidamento in situazioni che non aveva alcun ragionevole motivo di considerare diverse da come apparivano, può invocare la propria buona fede, a meno che, in ragione di comportamenti colposi o negligenti, non vi sia motivo di escludere l’esistenza di questa condizione riconosciuta dall’ordinamento.

Inoltre il terzo acquirente di buona fede, quando rivesta la condizione di avente causa di un soggetto, che ha a sua volta acquistato il diritto esprimendo un consenso da altri carpito con dolo, e non abbia partecipato alla stipulazione del contratto che, per il motivo indicato, è annullabile, non potendo in alcun modo essere consapevole di quanto si è verificato nella sfera privata di specifica autonomia negoziale che l’ordinamento riserva ai contraenti, resta indenne da ogni conseguenza derivante dall’annullamento del contratto. E’ agevole comprendere che, ove così non fosse, e l’acquirente non potesse quindi confidare sulla conformità alla legge dei rapporti negoziali dai quali indirettamente dipende l’acquisto del suo diritto, risulterebbe seriamente vulnerato non solo il principio del legittimo affidamento bensì anche quello, assai rilevante, della certezza dei rapporti giuridici.

Particolarmente significativa a questo riguardo è anche la giurisprudenza formatasi in materia di appalto ove si è stabilito che "la nullità, per illiceità dell'oggetto e della causa, del contratto tra committente e appaltatore od intermediario (…) non comportano la liberazione dell'appaltatore o dell'interposto dagli obblighi nati dal rapporto di lavoro, anche in materia di assicurazioni sociali, atteso che, viceversa, (…) la responsabilità di tali soggetti, che sono pur sempre titolari del rapporto di lavoro in virtù della apparenza del diritto e dell'affidamento dei terzi di buona fede, permane e concorre in via autonoma con quella del committente, salva la distinta ed autonoma responsabilità di quest'ultimo per le violazioni commesse"

Più in generale si è affermato che "la nullità del contratto di appalto di prestazioni di lavoro concerne il rapporto tra il committente e la persona interposta, ma non libera quest'ultima dagli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro, fondati sulla buona fede dei terzi che hanno fatto affidamento sulla situazione apparente, con conseguente responsabilità dell'appaltatore per il pagamento dei contributi assicurativi".

L’orientamento giurisprudenziale appena riportato è interessante soprattutto in quanto costituisce un valido esempio di tutela del terzo di buona fede di fronte alle conseguenze derivanti dalla dichiarazione di nullità del contratto.

Sebbene, infatti, a differenza di quanto accade in caso di contratto annullabile, per il quale esiste la possibilità della convalida (arg. ex art.1444 cod. civ.), nella ben diversa ipotesi della nullità non sia ammessa la permanenza in vita degli effetti del contratto, eccezion fatta per alcuni specifici casi, che in questa sede non importa considerare analiticamente, l’apparenza del diritto, ossia quell’insieme di circostanze di fatto e di diritto tali da far ritenere l’esistenza di effetti contrattuali che, in realtà, la legge non prevede, combinandosi con la buona fede dei terzi che, usando la diligenza dovuta, non hanno potuto comprendere la non coincidenza della situazione apparente e di quella reale, permette di tutelare le ragioni dei terzi di buona fede, riconoscendo ad essi la titolarità di diritti corrispondenti ad altrettanti obblighi previsti nel contratto nullo.

Il principio affermato in materia di nullità e annullamento del contratto a fortiori risulta applicabile in tema di conseguenze della risoluzione del medesimo, in relazione alla quale la giurisprudenza è orientata nel senso che "a seguito della risoluzione di preliminare di vendita di un immobile, a causa della successiva vendita dello stesso immobile ad un terzo, il promissario, immesso anticipatamente nel possesso, non è tenuto alla restituzione dei canoni percepiti, dovendo esser considerato possessore di buona fede".

Particolarmente interessante è anche il contributo della Corte di Cassazione in tema di fideiussione e mandato di credito. La S.C. sostiene che "il principio dell'apparenza del diritto" è "dettato dall'esigenza di tutela dei terzi in buona fede che ignorino la realtà delle cose e non possono averne conoscenza osservando le cautele suggerite dalla comune esperienza".

Con più particolare riguardo al mandato, si dispone che "il principio dell'apparenza del diritto, riconducibile a quello più generale della tutela dell'affidamento incolpevole, può essere invocato in tema di mandato nei confronti dell'apparente mandante del terzo che abbia in buona fede contrattato con persona sfornita di procura, allorché l'apparente rappresentato abbia tenuto un comportamento colposo, tale da ingenerare nel terzo la ragionevole convinzione che il potere di rappresentanza sia stato effettivamente e validamente conferito al rappresentante apparente". E, ancora in tema di mandato, la giurisprudenza si è espressa nel senso che "l'attività del mandatario costituisce fonte di responsabilità indiretta del mandante, a norma dell'art.2049 cod. civ., quando il primo si sia avvalso della sua qualità di rappresentante per consumare l'illecito e la detta attività apparisca verosimilmente, al terzo di buona fede, come rientrante nei limiti del mandato".

Infine, analogamente, anche in materia di vendita "la consegna della cosa venduta a persona diversa dal compratore libera il venditore dalla relativa obbligazione sempre che il medesimo per errore scusabile sia convinto che colui il quale abbia ricevuto la cosa sia a ciò autorizzato; infatti, il principio dell'apparenza, essendo dettato dall'esigenza di tutela dell'affidamento dei terzi di buona fede, richiede in questi ultimi uno stato soggettivo che sia caratterizzato non dalla sola ignoranza della realtà difforme dall'apparenza, ma anche dall'incolpevolezza di tale ignoranza".

Quello da ultimo citato è un altro, tra i numerosi esempi che si stanno passando in rassegna, nei quali la tutela del terzo di buona fede si estrinseca senza che a ciò risulti necessario un nesso di interdipendenza con qualsivoglia sistema di pubblicità.

Inoltre, per quanto più analiticamente attiene alla formazione del contratto mediante rappresentante la giurisprudenza afferma che "in materia di rappresentanza negoziale trova applicazione il principio dell'apparenza del diritto qualora il falsus procurator ed il dominus abbiano posto in essere una situazione tale da ingenerare nel terzo contraente uno stato d'animo di assoluta fiducia nella serietà e legalità dell'affare". Sul medesimo concetto affermato dal giudice di merito è intervenuta la Corte di Cassazione, nel chiaro intento di fornirne una definizione ancora più precisa, sostenendo che "ai fini dell'applicabilità del principio dell'apparenza del diritto, in tema di rappresentanza negoziale, non solo è necessaria la buona fede di colui che abbia contrattato con il falsus procurator, cioè il convincimento, derivante da errore incolpevole, della sussistenza di poteri rappresentativi, ma occorre altresì che l'apparenza sia stata determinata da un comportamento, imputabile al preteso mandante, idoneo ad ingenerare nel terzo il suddetto affidamento".

La verifica in ordine alla sussistenza dei requisiti richiesti deve essere poi operata di volta in volta in considerazione delle specifiche circostanze del caso concreto e questo è il motivo per il quale "l’accertamento degli elementi richiesti perché possa attribuirsi rilevanza giuridica alla situazione apparente rientra nei compiti istituzionali del giudice del merito, il cui apprezzamento è sottratto al sindacato di legittimità, qualora sia sorretto da motivazione immune da vizi logici e giuridici".

Ma la giurisprudenza si esprime in piena sintonia con l’orientamento richiamato a proposito della disciplina generale dei contratti, anche in materia societaria, ove afferma che "l'art.2384 bis cod. civ. (introdotto dall'art.6, d.p.r. 29 dicembre 1969, n. 1127), a norma del quale l'estraneità all'oggetto sociale degli atti compiuti dagli amministratori di una società per azioni non è opponibile al terzo in buona fede, trova applicazione, ai sensi dell'art.2516 cod. civ., anche con riguardo alle società cooperative".

Non si manchi poi di considerare, in tema di fallimento, la presunzione muciana prevista dalla norma ex art.70 2° c. R.D. 16.3.1942. n.267, per la quale la possibilità della revocazione ai danni del terzo acquirente di beni alienati o ipotecati da parte del coniuge del fallito è limitata ai soli casi nei quali il terzo non provi la sua buona fede. "Il terzo che vanti un credito assistito da ipoteca su un bene immobile acquisito dal fallimento per presunzione muciana ed intenda far valere tale prelazione nei confronti del curatore deve fornire la prova della sua buona fede, ossia deve dimostrare che, al momento dell'acquisto del bene (intestato al coniuge del fallito) o dell'iscrizione dell'ipoteca su di esso, fosse nella ragionevole convinzione che il bene medesimo era stato acquistato con denaro del coniuge del fallito e non con il denaro di quest'ultimo".

Più in generale si è sostenuto che "il terzo acquirente di un bene del coniuge del fallito è in buona fede e può così paralizzare la revocazione dell'acquisto promosso dal curatore del fallimento, se dimostra di essere stato, al momento dell'acquisto, nella ragionevole persuasione che il bene medesimo fosse stato acquistato, a suo tempo, con denaro del suo dante causa e non con denaro del di lui coniuge, poi fallito". In senso corrispondente è l’orientamento secondo il quale "il terzo acquirente a titolo oneroso dal coniuge del fallito, qualora non provi la sua buona fede ai sensi dell'ultimo comma dell'art.70 l. fall., in tanto è tenuto a subire l'avocazione del bene in favore della massa, in quanto ricorrano gli estremi di cui all'art.67 della legge suddetta".

Su tale ultima specifica questione è intervenuta anche la Corte Costituzionale affermando che "e` infondata la questione di legittimità costituzionale degli art.42 e 44 l. fall. in relazione all'art.17, nella parte in cui non prevedono che gli effetti nei confronti dei terzi che contraggono con il fallito si producano solo dopo l'affissione della istanza, in riferimento all'art.24 cost.".

E deve essere poi sottolineato, nel valutare l’orientamento giurisprudenziale, il tono esplicito nel quale i giudici manifestano il chiaro intento di imprimere un preciso indirizzo alla interpretazione delle norme. Un esempio in tal senso è offerto dalla sentenza nella quale si è deciso che "l'art.21 l. fall., secondo il quale nel caso di revoca della sentenza dichiarativa di fallimento "restano salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti dagli organi del fallimento" va interpretato nel senso che debbono restare fermi soltanto quegli atti che gli organi del fallimento abbiano posto in essere nei rapporti coi terzi di buona fede e ciò in applicazione di un principio generale del nostro ordinamento giuridico circa gli effetti dell'annullamento di un atto".

Gli esempi riportati chiaramente dimostrano, tra l’altro, come quella del fallimento e, più in dettaglio della presunzione muciana, sia anch’essa un’area nella quale esiste una seria possibilità di verificazione di situazioni analoghe, se non anche più gravi, rispetto a quella che costituisce l’oggetto della presente trattazione. L’acquisto di diritti da parte di terzi ignari della condizione di dissesto economico del coniuge del loro dante causa è oggetto di tutela da parte della legislazione, attraverso specifiche disposizioni, e, quando necessario, della giurisprudenza, mediante il doveroso ricorso a principi generali dell’ordinamento giuridico. E gli esempi sopra riportati dimostrano come sia la disciplina normativa che la giurisprudenza siano entrambe rigorosamente orientate in direzione della tutela delle ragioni del terzo di buona fede nei limiti propri di rilevanza del legittimo affidamento prestato dal terzo medesimo.

15. A chiusura di questa riflessione, terminata con una esemplificativa casistica, può essere importante considerare due aspetti particolarmente utili sia a definire esattamente gli attuali confini della tutela del terzo di buona fede sia ad individuare la base di possibili ulteriori sviluppi giurisprudenziali in questo delicato ambito dell’ordinamento. Naturalmente l’evoluzione giurisprudenziale potrà poi orientarsi tanto in direzione di una eventuale limitazione quanto in quella di un possibile ampliamento dei limiti attualmente imposti alla tutela del terzo che, secondo quanto appare ormai sufficientemente chiaro, sono ben più periferici rispetto alla centralità degli strumenti di pubblicità dei fatti giuridicamente rilevanti asserita dalla Corte di Cassazione nella sentenza 11418/98.

In primo luogo è previsto che l’interesse pubblico possa frapporsi quale limite invalicabile alla rilevanza della buona fede del terzo.

Secondo un costante indirizzo della giurisprudenza infatti "il principio della tutela della buona fede dei terzi acquirenti è assolutamente estraneo al regolamento della nullità o della validità dei contratti posto dall'art.31 legge urbanistica in quanto la relativa disciplina, che attiene in modo esclusivo al preminente interesse pubblico, trova la sua logica spiegazione nella facoltà discrezionale della p.a. di procedere o meno alla demolizione delle opere eseguite sui fondi abusivamente lottizzati". Inoltre, sempre secondo il medesimo orientamento, "la nullità dell'alienazione di bene artistico di proprietà di ente ecclesiastico, senza la prescritta autorizzazione ministeriale, è opponibile al terzo acquirente anche se di buona fede".

La possibilità di un, peraltro assai modesto, ambito applicativo del principio della buona fede del terzo pare schiudersi proprio in rapporto all’interesse pubblico, ove si afferma che "il principio dell'apparenza del diritto, secondo cui il terzo, che in buona fede ed in ragione di uno stato di fatto non corrispondente a quello giuridico, ma tale da indurlo in errore scusabile, ha diritto di fare assegnamento sulla situazione apparente, è applicabile soltanto in via del tutto eccezionale in materia di rappresentanza di enti pubblici".

In definitiva la giurisprudenza limita fortemente la rilevanza della buona fede del terzo acquirente di un diritto in presenza della necessità di salvaguardia dell’interesse pubblico che deve considerarsi di preminente importanza rispetto a quello individuale.

D’altro canto, tuttavia, in più di una occasione e in corrispondenza con particolari ragioni di volta in volta specificamente individuate, si è attestata la possibilità di superare la stessa apparenza risultante dai pubblici registri. "L'apparenza del diritto" si è affermato "può essere invocata anche quando la situazione apparente non coincide con quella risultante dai pubblici registri, ove questa non venga in rilievo direttamente, ma solo come presupposto di una fattispecie complessa, rilevante autonomamente sul piano giuridico, per giustificare l'errore del terzo di buona fede". Si è anche sostenuto che "il principio dell'apparenza, essendo dettato dall'esigenza di tutelare i terzi di buona fede, può essere invocato, indipendentemente dalle risultanze dei pubblici registri immobiliari ed anche contro il loro contenuto, quando si tratta di far valere una situazione che ha in essa il suo presupposto, per giustificare l'errore del terzo".

E’ appena il caso di considerare come questo orientamento giurisprudenziale, ben lungi dallo sminuire il significato in termini di giuridica rilevanza delle risultanze dei pubblici registri immobiliari, svolge una ben più corretta funzione di conferma del principio, già in precedenza richiamato, secondo il quale il "regime di pubblicità dettato dalla normativa" non si identifica con la tutela del terzo di buona fede ma, diversamente, costituisce uno strumento, tra i molteplici che l’ordinamento giuridico pone a disposizione, attraverso il quale detta tutela può essere adeguatamente garantita.

E’ allora possibile, in conclusione, affermare che non si rinvengono nella ben poco motivata sentenza 11418/98 elementi i quali possano costituire una valida controindicazione all’applicazione al caso di specie dei principi generali di tutela del terzo di buona fede.

Detti principi, secondo quanto si è cercato di mostrare nella analisi casistica svolta in precedenza, hanno trovato frequenti applicazioni in giurisprudenza, sia in sede di merito che di legittimità, anche in casi caratterizzati da un più elevato tasso di difficoltà, quali quelli relativi ad es. a diritti dai terzi acquistati in buona fede e in vario modo connessi a contratti, non validi e operanti, come nel caso che ci occupa, bensì nulli, annullabili o risolti.

Non si vede allora per quali ragioni detti principi non debbano a fortiori trovare applicazione anche nel caso deciso dalla sentenza in commento, così da poter legittimamente salvaguardare il diritto acquisito dal terzo in seguito alla alienazione da parte del coniuge del bene da quest’ultimo acquistato in epoca successiva alla riconciliazione. E ciò soprattutto considerando il fatto che, secondo quanto ha confermato la giurisprudenza richiamata, attraverso i persuasivi riferimenti al dato giuridico-normativo, riferimenti validamente supportati da metodo scientifico e logico di interpretazione, il nostro ordinamento predispone per il terzo di buona fede una tutela ben più solida, articolata e complessa di quella che si ottiene operando una connessione, semplice ed esclusiva, tra l’acquisto del diritto in buona fede e qualsivoglia sistema di pubblicità dei fatti giuridicamente rilevanti.

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