i documenti di mondofamiglia

FAMIGLIA E MINORI

a cura dell'Avv. Giuseppe Mazzotta

 

La responsabilità dei genitori derivante dalla procreazione

Il più antico fondamento giuridico caratterizzante il rapporto genitori – figli

e, nel contempo, il più moderno principio ispiratore del diritto della famiglia.

La moderna legislazione dettata, nel quadro generale del diritto della famiglia, nell’ambito specifico della filiazione, ossia dell’insieme di norme che regolano il complesso rapporto giuridico che si instaura tra genitori e figli a seguito della procreazione, contempla numerose norme nelle quali è assai forte il richiamo alla responsabilità dei genitori nei confronti dei figli. Tra queste ne figurano alcune, quali ad es. l’art.147 c.c., del quale viene addirittura proposta la lettura o, quantomeno, un esplicito richiamo nel corso della celebrazione del matrimonio, secondo il cui disposto "Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l’obbligo di mantenere, istruire, educare la prole, tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli".

Naturalmente alla condizione dei figli legittimi, ossia nati da genitori uniti in matrimonio, è pienamente equiparata quella propria dei figli naturali riconosciuti, secondo quanto recita l’art.261 c.c. nel quale è disposto che "Il riconoscimento comporta da parte del genitore l’assunzione di tutti i diritti e di tutti i doveri che egli ha nei confronti dei figli legittimi".

Secondo una particolarità principalmente propria della legislazione dettata in materia di diritto della famiglia, con specifico riferimento al settore che regolamenta i rapporti e le situazioni riguardanti nuclei familiari caratterizzati dalla presenza di figli minori, la perentorietà propria della regolamentazione riferibile alla condizione fisiologica della famiglia nella quale regni un sostanziale accordo tra i soggetti che la compongono, viene sensibilmente attenuandosi nei casi in cui subentrino situazioni, per così dire "patologiche", di crisi del nucleo affettivo che unisce i soggetti autori della procreazione. E’ in questi specifici casi che la normativa allarga le sue maglie allo scopo di evitare aprioristici rigorismi che faciliterebbero l’accentuazione dei traumi che le situazioni di crisi della famiglia causano ai soggetti deboli di questa, in modo particolare ai figli minori. La normativa assume una forma più articolata e, perciò, più adatta a ricondurre, quanto più possibile, ad una condizione di stabile equilibrio, situazioni di grave crisi familiare. Si individua così la chiave di lettura di norme quali, ad es., quella ex art.155 c.c., secondo la quale "il giudice che pronunzia la separazione dichiara a quale dei coniugi i figli sono affidati e adotta ogni altro provvedimento relativamente alla prole, con esclusivo riferimento all’interesse morale e materiale di essa". L’interpretazione più semplicistica di questa norma tende a leggere in essa la volontà del legislatore di non vincolare il giudice il quale avrebbe potuto liberamente decidere, sulla base di queste scarne indicazioni, in favore dell’uno o dell’altro dei coniugi, senza subire il condizionamento di aprioristici vincoli normativi in materia di affidamento dei figli. Una lettura più attenta della norma impone tuttavia di giungere a ben diverse conclusioni. Al secondo comma è infatti stabilito che "il giudice stabilisce la misura e il modo con cui l’altro coniuge deve contribuire al mantenimento, all’istruzione e all’educazione dei figli (…)" e al terzo si afferma che "(…) salvo che sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i coniugi " e, ancora, che "nell’emanare i provvedimenti relativi all’affidamento dei figli (…) il giudice deve tenere conto dell’accordo tra le parti". Sembra potersi escludere che il potere di scelta del giudice si traduca nella facoltà di emarginare il genitore non affidatario rispetto all’esercizio dei diritti e dei doveri derivanti dalla procreazione. Al contrario pare potersi affermare che il combinato disposto dei commi sopra citati induca, non solo il giudice, ma ogni operatore del diritto professionalmente coinvolto in una situazione di crisi familiare ad adoperarsi al fine di attenuare la conflittualità esistente all’interno della famiglia, conservando nel contempo il rapporto affettivo instauratosi tra i vari componenti della stessa. Tutto questo spiega come il cosiddetto allargamento delle maglie della regolamentazione debba spiegarsi non nel senso di un’attenuazione della efficacia della normativa di riferimento, bensì in quello proprio della espansione all’interno di essa della forza propria di un principio di ordine generale definibile come principio di responsabilità derivante dalla procreazione. Di questo principio il legislatore non poteva non farsi carico in quanto esso costituisce l’ineludibile portato razionale della procreazione. E’ infatti innegabile che il figlio, fin dal primo momento della sua vita, ossia dal concepimento, costituisce una realtà irreversibilmente determinata dal contributo dei soggetti che hanno concorso a generarlo e ciò è ravvisabile non solo sul piano squisitamente biologico che, per quanto semplicistico ove isolatamente considerato, merita comunque il più profondo rispetto, bensì anche su quello più propriamente affettivo, soprattutto avuto riguardo al fatto che, specie nelle fasi iniziali del suo sviluppo, il bambino identifica l’universo affettivo familiare con l’intero mondo a lui circostante ed in esso tende ad identificarsi. Naturalmente esistono casi che possono indurre l’autorità giudiziaria a limitare, quando non addirittura ad escludere del tutto, i contatti tra il bambino ed alcuno o entrambi i genitori, ma queste ipotesi esulano dall’ambito proprio delle crisi del nucleo genitoriale, rientrando invece in quello proprio di situazioni afferenti ai genitori che irrimediabilmente compromettono il rapporto con i figli. In questi casi, come è noto, quando simili situazioni riguardino entrambi i genitori, si apre dinanzi al bambino la strada che auspicabilmente conduce all’adozione ed all’inserimento del medesimo all’interno di una nuova famiglia.

La crisi del nucleo familiare produce nel bambino una profonda ed irrimediabile lacerazione che i genitori hanno il dovere giuridico, oltre che etico, di comprendere e affrontare attenuando quanto più possibile la propria conflittualità.

La impone pertanto ai genitori non un’utopistica ed innaturale condizione di maturità psicologica ma, più verosimilmente, una condotta maggiormente informata ad un principio di responsabilità della procreazione, ossia del dono della vita ad un soggetto, il figlio, il quale ha un’identità psicofisica ed affettiva inscindibile da quella del padre e della madre, i quali, pur divisi da un più o meno grave conflitto, restano inseparabili all’interno del suo più profondo mistero personale.               

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