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i documenti di mondofamiglia |
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La norma ex art.30 della Carta Costituzionale stabilisce che "E dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio" e che "nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti". La norma ex art.147 c.c., dettata in materia di doveri dei genitori nei confronti dei figli, nel disporre che "Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi lobbligo di mantenere, istruire, educare la prole, tenendo conto delle capacità, dellinclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli" costituisce il riflesso della prima parte della norma costituzionale con specifico riferimento al contenuto dei doveri educativi dei genitori. A questi ultimi è poi diretto il richiamo ad unimpostazione del rapporto educativo con i figli tale da garantire il rispetto dei propositi da essi manifestati, favorendo nel contempo lo sviluppo della loro spontanea ed istintiva progettualità. Naturalmente, le considerazioni appena svolte debbono estendersi anche ai figli nati fuori dal matrimonio, i quali sono titolari dei medesimi diritti dei figli legittimi. Ciò è puntualmente confermato, anche sul piano strettamente tecnico giuridico, dalla norma ex art.261 c.c., secondo la quale "Il riconoscimento comporta da parte del genitore lassunzione di tutti i doveri e di tutti i diritti che egli ha nei confronti dei figli legittimi". Lattuazione del capoverso successivo della disposizione costituzionale, ossia di quello predisposto per i casi nei quali i genitori non siano in grado di assolvere ai propri doveri nei confronti dei figli, è invece affidata, oltre che ad altri istituti, alle norme degli articoli 343 e segg. del codice civile costituenti il corpo normativo essenziale della disciplina dettata in materia di tutela dei minori. Tale istituto normativo, previsto appunto per i predetti casi di incapacità dei genitori, comporta il conferimento a terzi dellincarico di provvedere a tutto quanti rientri nellinteresse del minore. Considerando il profilo che si è in precedenza segnalato, ossia quello del rapporto educativo che lega, anche e soprattutto sul piano affettivo, i genitori ai propri figli, tra le norme sopra citate, acquista una particolare evidenza quella prevista allart.357, rubricata Funzioni del tutore, la quale apre la sezione relativa allesercizio della tutela e testualmente afferma che "Il tutore ha la cura della persona del minore, lo rappresenta in tutti gli atti civili e ne amministra i beni". Linterpretazione corrente di questa disposizione ne riduce significativamente la portata sul piano applicativo, poiché ne delimita il senso allinterno del ristretto ambito proprio della amministrazione dei beni che, in quanto destinati al mantenimento e alla crescita del minore, sono di spettanza di questultimo, nonché dellassunzione di importanti decisioni nellinteresse del medesimo. E lecito domandarsi se tale interpretazione, nella quale può senzaltro riassumersi il senso che la disposizione esprime ove venga applicata alle controversie sorte in tema di tutela di soggetti minori, sia esauriente del significato che il legislatore ha inteso in essa racchiudere. E questa riflessione muove da almeno due distinti presupposti logici: da un lato, vi è la formulazione della norma: laffermazione che "Il tutore ha la cura della persona del minore" occupa infatti una posizione dominante, posta comè nella parte iniziale della disposizione, e suscita più di un legittimo dubbio sulla affidabilità di interpretazioni tese a ridurre il significato e la portata della norma stessa nel plausibile ma ristretto ambito proprio degli atti giuridicamente rilevanti compiuti nel prevalente interesse patrimoniale del minore; dallaltro, proprio le più imprevedibili e delicate tra le situazioni rientranti nellordine delle competenze proprie del tutore, pongono in drammatica evidenza linadeguatezza di interpretazioni che escludano dal ruolo istituzionale del tutore la funzione di sollecita e consapevole attenzione, sul piano generale, delle esigenze del minore medesimo. Particolarmente difficili sono infatti le vicende nelle quali la "incapacità dei genitori" si accompagna ad una condizione di, vero o presunto, disagio psicofisico del minore, linterno volere del quale non possa per questo essere direttamente percepito ma, semmai, individuato attraverso unattenta e sollecita riflessione condotta dal tutore alla luce della concreta condizione ambientale che il minore stesso si trova, suo malgrado, a dover vivere. Levidente complessità di queste situazioni risulta de plano chiaramente incompatibile con interpretazioni della norma ex art.357 c.c. che ne sbilancino lapplicazione a favore di un ruolo precipuamente decisionale del tutore, il quale invece, per adempiere adeguatamente al proprio incarico, deve intendere il proprio come un ruolo che non sia sostitutivo né del genitore, del quale non è evidentemente possibile in via immediata compensare le carenze sul piano affettivo, né del minore, la cui volontà il tutore deve sempre cercare di rispettare e promuovere salvo opporsi nei soli casi nei quali essa risulti incompatibile con gli interessi del minore medesimo. Si comprende allora a questo punto che quando il legislatore ha affermato che il "Il tutore ha la cura della persona del minore" ha inteso ad esso attribuire un ruolo ben più delicato e complesso rispetto a quello che si può ricavare dalle, per la verità, non troppo attente interpretazioni della norma ex art.357 c.c. La necessità per il minore di una presenza riflessiva ed attenta, utile ad individuare, nei limiti del possibile, la sua volontà ed i suoi desideri, si riconduce allobbligo giuridico, di rispetto di quella stessa volontà, che lart.147 c.c. impone ai genitori, ossia proprio ai soggetti che al minore sono maggiormente legati. E tale obbligo trova come uniche controindicazioni loggettiva impossibilità della sua realizzazione o eventuali situazioni di incompatibilità con un sano ed equilibrato sviluppo psicofisico del minore. Questa tutela, garantita anche e soprattutto in condizioni normali, è evidentemente la più ampia che possa riconoscersi ad un interesse giuridicamente rilevante, proprio perché saldamente inserita nel tessuto connettivo dei sentimenti e dei legami che uniscono il minore alle persone a lui più vicine e che più di ogni altro ne conoscono le più intime esigenze. Il tutore, nominato dal giudice in vista dello svolgimento di funzioni differenti da quelle proprie di uneventuale famiglia adottiva, non può e, ove potesse, non dovrebbe, assumere su di sé il compito di compensare le carenze di assistenza morale e materiale che affliggono i minori che vivono condizioni di grave disagio familiare, tuttavia, ove interpretasse, eccedendo in senso opposto, il proprio ruolo nella riduttiva dimensione amministrativa che si è in precedenza segnalata, se ne dovrebbe trarre linaccettabile conseguenza logica che quella stessa volontà e quegli stessi desideri del minore sono indegni della tutela che il legislatore ad essi accorda in condizioni di vita normale soltanto perché tali condizioni, per ragioni non imputabili al minore medesimo, sono venute meno. Quanto detto sino a questo momento dimostra come un simile risultato sarebbe quanto meno paradossale. Si comprende allora come la difficoltà del compito e laltezza della responsabilità proprie del tutore siano quelle di evitare e, eventualmente, sciogliere questa contraddizione. |
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