i documenti di mondofamiglia

FAMIGLIA E MINORI

a cura dell'Avv. Giuseppe Mazzotta

 

La condizione del figlio naturale nel sistema delle garanzie poste a tutela dei diritti della prole

si individua in corrispondenza
con il dovere di responsabilità
derivante al genitore dal riconoscimento
_____________

La sentenza

Corte Costituzionale, 18/04/97 n.99.

Separazione dei coniugi – Assegno alimentare – Sequestro di beni del coniuge obbligato – Genitore di figlio naturale riconosciuto – Applicabilità – Esclusione - Questione infondata di costituzionalità nei sensi di cui in motivazione (Cost., artt.3, 30; cod. civ., art.156).

È infondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell’art.156, 6° comma, c.c., nella parte in cui escluderebbe che il provvedimento di sequestro ivi previsto possa essere disposto anche in favore di un figlio naturale riconosciuto, in riferimento agli art.3, 1° e 2° comma, e 30 Cost. (la disposizione impugnata viene interpretata dalla corte nel senso che questa trova applicazione anche nelle controversie concernenti il mantenimento dei figli naturali).

Premessa

Collocazione logico – sistematica della sentenza della Consulta nel più generale quadro delle sentenze

della Corte Costituzionale

Desta una certa sorpresa constatare che la sentenza della Corte Costituzionale riportata in epigrafe, a poco meno di due anni dalla sua emissione, a fronte di una ampia e, peraltro molto diffusa, pubblicazione, non abbia ancora suscitato alcun intervento critico (fatta eccezione per qualche isolata nota redazionale) da parte di alcun commentatore.

Invero, dalla lettura del complesso della documentazione disponibile, comprendente anche il testo della ordinanza del 31 gennaio 1996 della Corte d’Appello di Napoli che ha promosso il giudizio di costituzionalità, si ricava l’immediata sensazione che la pronuncia, certamente non rivoluzionaria nell’orizzonte della giurisprudenza della Consulta in materia di filiazione naturale anche se intervenuta su un punto in relazione al quale non si registrano specifici precedenti, tuttavia esprima alcuni principi capaci di incidere significativamente sulla riflessione giurisprudenziale relativa alla possibilità di applicare ai figli naturali riconosciuti o dichiarati le norme espressamente previste per i figli legittimi.

Dovendone poi considerare l’inquadramento sistematico, bisogna anzitutto osservare che nella generale tipologia delle pronunce della Corte Costituzionale sono comprese le sentenze di rigetto, ossia quelle che "non dichiarano l’illegittimità costituzionale di alcunché" e che "non vertono né su leggi, né su disposizioni, né su norme. Esse vertono esclusivamente sulla ‘questione’ di legittimità costituzionale sottoposta alla Corte (dichiarandola infondata): almeno così ritiene la dottrina maggioritaria, con il conforto della stessa giurisprudenza costituzionale". E la pronuncia della Corte Costituzionale, sulla quale si intende fissare l’attenzione in questa sede, rientra nella categoria appena considerata in quanto trattasi di una sentenza di rigetto e, più precisamente, di dichiarazione di infondatezza della questione proposta.

In termini preliminari e generalissimi, evitando di scendere prematuramente nel merito delle questioni che dovranno in seguito costituire oggetto di specifica analisi, si deve tuttavia opportunamente considerare la formulazione della sentenza, che consente di ricondurre quest’ultima alla particolare categoria delle sentenze di rigetto ‘interpretative’, ossia di quelle sentenze le quali dichiarano che una "certa disposizione non è costituzionalmente illegittima a condizione che essa sia interpretata in un certo modo. E’ sottinteso che la stessa disposizione sarebbe costituzionalmente illegittima qualora fosse invece interpretata altrimenti. Ma proprio perché quella disposizione ammette almeno una interpretazione conforme a Costituzione, non vi è ragione di dichiararla illegittima: è sufficiente comandare (o piuttosto raccomandare) che essa sia interpretata nel modo conforme a Costituzione (es. corte cost. 3/1956, 8/1956, 11/1965)".

Più precisamente ancora, si può affermare, già ad una prima lettura del dispositivo, che la sentenza in esame nega alla ordinanza di rimessione del giudice a quo un condivisibile fondamento giuridico giustificativo.

La Consulta, nell’occasione, non ha riconosciuto validità alcuna all’ipotesi secondo la quale l’art.156, 6° comma, del codice civile non consente l’adozione, in favore del figlio naturale riconosciuto, del provvedimento di sequestro nei confronti del genitore tenuto al mantenimento.

In esito alle osservazioni svolte deve adesso procedersi a qualche breve considerazione di metodo che, in termini di coerenza logica con l’impianto della presente riflessione, appare necessaria: se la Consulta giudica, per i motivi che in seguito si analizzeranno, destituita di fondamento la preoccupazione del giudice a quo in merito alla possibile portata discriminatoria dell’art.156, 6° comma, c.c. e ritiene invece la norma citata applicabile anche ai figli naturali, ciò costituisce il chiaro segno dell’esistenza, sul piano interpretativo, di una significativa divergenza di valutazioni, tra il giudice remittente e la Consulta medesima, in ordine alla possibilità di estendere anche ai figli naturali la regolamentazione che, peraltro indiscutibilmente, il codice civile prevede in modo espresso per i figli legittimi.

I termini nei quali si è posta la questione decisa dalla Corte Costituzionale paiono aver ormai raggiunto un grado di chiarezza sufficiente a far considerare non più rinviabile, se non a prezzo di una grave lacuna sul piano argomentativo, una attenta ricostruzione del processo storico – normativo seguito dal legislatore in questa delicata materia.

Si procederà quindi ad una, rapida ma rigorosa, enucleazione delle più significative tappe attraverso le quali si snoda il processo di sviluppo dell’ordinamento giuridico, dal momento in cui ogni tutela era negata ai figli naturali fino ai giorni nostri, così da fondare su solide basi scientifiche sia l’analisi delle ragioni che hanno portato la Consulta a concludere nel modo indicato in epigrafe sia anche la specificazione dei limiti entro i quali una generale parità di trattamento tra figli legittimi e figli naturali deve considerarsi parte della essenza costitutiva dell’ordinamento di diritto civile della famiglia attualmente vigente.

Ricostruzione e analisi logico – giuridica della sentenza della Corte Costituzionale.

Studio critico della ordinanza di rimessione,

con specifico riferimento al ricorso

alla Corte d’Appello che ha motivato

la questione di costituzionalità

 

§ 1. La nascita è inconfutabilmente un evento naturale caratterizzato da una fisiologica neutralità, propria di tutti quei fenomeni, in specie biologici, i quali si producono sempre con le stesse modalità e danno luogo ai medesimi effetti senza poter venire in questo condizionati dal quadro delle specifiche circostanze di fatto proprie della loro verificazione.

Tuttavia, l’ordinamento giuridico di diritto civile della famiglia presenta una importante distinzione proprio in relazione all’evento della nascita che, verificandosi in costanza del vincolo coniugale tra i genitori, determina in capo al nato l’automatico acquisto dello status di figlio legittimo, mentre, negli altri casi, gli "attribuisce la qualità di figlio naturale che evolve in status o con l’atto di riconoscimento ovvero con la dichiarazione giudiziale di paternità e di maternità naturale".

Questa distinzione, che verosimilmente affonda le proprie origini in un passato alquanto risalente che in questa sede, nella quale la ricostruzione storica dell’istituto della filiazione naturale è preordinata a soli fini di inquadramento generale, verrà richiamato necessariamente per sommi capi, vive il momento di più drastica e radicale distinzione nel Codice Civile Francese del 1804 al quale pertanto è opportuno risalire per individuare le premesse storiche e giuridiche dell’ordinamento che attualmente detta la disciplina normativa della filiazione naturale.

Il codice napoleonico, in coerenza con un ideale "di famiglia forte nel forte Stato", escludeva in modo assoluto la possibilità di ricerca della paternità dei figli nati al di fuori del matrimonio.

Il codice civile del 1865, d’altronde, complessivamente confermava i figli naturali nella loro condizione di emarginazione giuridica, laddove, all’art.189, riproponeva, sia pure con qualche variazione non particolarmente significativa sul piano della ratio complessiva della disciplina, il divieto assoluto delle indagini sulla paternità e, all’art.190, poneva anche alcuni limiti alla ricerca della maternità.

Una prima, timida ma importante, evoluzione del sistema si registrava con il codice civile del 1942 che, nel chiaro segno di un significativo, se pure solo accennato, mutamento di indirizzo nel trattamento della tutela dei figli naturali, all’art.269 abr. ampliava i casi nei quali erano consentite le indagini volte alla ricerca e alla individuazione della paternità.

Infine, nel 1948, con l’entrata in vigore della Carta Costituzionale, in un contesto sociale e culturale significativamente diverso rispetto al recente passato, si registra, nella disciplina della filiazione naturale, una chiara e decisa inversione di tendenza rispetto alla legislazione dei codici preunitari e a quella del codice civile del 1865: la norma dell’art.30, 3° comma, inserita nel settore della Costituzione dedicato ai rapporti etico - sociali, dispone che

"la legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima".

Non si può fare a meno di notare, in sede di prima interpretazione, come la portata innovativa della norma citata sia tale da poter essere colta già sul piano squisitamente sintattico e lessicale: da un lato si pronuncia una affermazione di principio a carattere evidentemente esaustivo, ove si stabilisce che ai figli nati fuori del matrimonio è assicurata "ogni tutela giuridica e sociale"; dall’altro si imprime alla applicazione della regola affermata un evidente indirizzo metodologico che ne condiziona positivamente il funzionamento e che si identifica nel principio della compatibilità dei diritti dei figli naturali con quelli dei figli legittimi, ammettendosi il sacrificio dei diritti dei primi solo nei casi in cui la loro tutela implicherebbe l’inevitabile rinuncia alla salvaguardia dei diritti dei figli nati da genitori uniti in matrimonio.

Si può pertanto affermare che con la norma ex art.30, 3° comma, il legislatore costituzionale, abbandonata la prospettiva della prevalenza assoluta della filiazione legittima, tradizionalmente concepita quasi come un comparto isolato rispetto ad eventuali elementi di relazione che potessero compromettere l’unità del nucleo familiare fondato sul vincolo coniugale, accede al principio così detto della ‘compatibilità’.

Tale interpretazione della disposizione è confortata anche dagli atti relativi ai lavori preparatori della Costituzione dai quali si ricava la chiara indicazione di un indirizzo del legislatore costituente inizialmente orientato nel senso di conferire ai figli naturali una tutela ancor più ampia rispetto a quella poi affermata nella stesura definitiva dell’art.30, 3° comma. Si legge infatti all’art.25, 2° comma, del testo elaborato dalla Commissione dei Settantacinque che

"I genitori hanno verso i figli nati fuori del matrimonio gli stessi diritti e gli stessi doveri che hanno verso quelli nati nel matrimonio. La legge garantisce ai figli nati fuori del matrimonio uno stato giuridico che escluda inferiorità civili e sociali".

Il testo riportato, oltre ad un valore implicito sotto il profilo storico - ricostruttivo, ha anche il non trascurabile pregio di assicurare una più completa e chiara conoscenza della norma costituzionale nella misura in cui permette di constatare che nella soluzione della ‘compatibilità’ si manifesta una più cauta presa di posizione del legislatore costituente che, inizialmente orientato in chiave di antitesi rispetto alla tradizionale impostazione della prevalenza esclusiva dei diritti dei figli legittimi rispetto alle analoghe situazioni soggettive dei figli naturali, intendeva riformulare ab origine la tutela di questi ultimi integralmente equiparando il trattamento ad essi riservato rispetto a quello proprio dei figli legittimi.

Sebbene si presti ad essere giudicata come una soluzione intermedia, frutto evidente di un comprensibile compromesso, complessivamente remissiva rispetto ai ben più ambiziosi progetti iniziali, l’opzione che il legislatore costituente ha poi raggiunto nell’inciso dell’art.30, 3° comma, opportunamente collocata nell’ambito del contesto storico e normativo esistente all’epoca della sua approvazione e che si è brevemente descritto nelle pagine che precedono, può tuttavia essere plausibilmente intesa nella sua portata oggettiva di norma programmatica avente il fine di garantire ai figli nati fuori del matrimonio una tutela piena anche se, come detto, non incondizionata.

La norma costituzionale, posta al vertice della gerarchia delle fonti, ha inevitabilmente prodotto il forte effetto, secondo quanto si documenterà nel prosieguo della presente trattazione, di condizionare in senso evolutivo l’interpretazione e l’applicazione della vigente disciplina in materia di diritto della famiglia, sia nel senso proprio di una vasta e approfondita riflessione in merito alla compatibilità tra le norme del codice civile e la Costituzione, riflessione che più volte ha condotto alla declaratoria della incostituzionalità di alcune specifiche disposizioni, sia anche nel senso di favorire una riforma del sistema normativo vigente all’epoca della entrata in vigore della Costituzione, poi avvenuta nell’ambito di un ampio e articolato processo di revisione culminato, poco meno di trenta anni dopo l’entrata in vigore della Carta, nella riforma del diritto di Famiglia, introdotta con la legge 19 maggio 1975 n.151.

A tutto questo, per irrinunciabili esigenze di completezza, devono poi aggiungersi le dichiarazioni derivate per effetto dei numerosi interventi cui la Corte Costituzionale è stata frequentemente chiamata, dei quali si darà anche brevemente conto in questa sede, selezionando quelli che interessano le tematiche strettamente attinenti alla tutela dei figli naturali.

Ma c’è di più. Esprimendosi nei termini anzidetti, in special modo utilizzando l’ampia formulazione "ogni tutela giuridica e sociale", il legislatore costituente ha imposto a quello ordinario l’adozione di un approccio più ampio e complesso rispetto a quello utilizzato nel passato, impedendo alla legislazione in tema di tutela dei figli naturali di ridursi al solo aspetto dell’accertamento della paternità e della maternità. Quest’ultimo infatti da sempre costituisce, senza alcun dubbio, un presupposto essenziale e irrinunciabile nella prospettiva del conferimento di status, ma, al tempo stesso, non può essere ritenuto esaustivo delle più consequenziali e specifiche esigenze di tutela dei figli naturali, giuridicamente rilevanti sotto il profilo della tutela sia personale che patrimoniale, le quali proprio da tale conferimento traggono origine.

§ 2. Una conferma alquanto significativa della chiave interpretativa, che dell’inciso dell’art.30, 3° comma, Cost. si è inteso offrire in questa sede, si può riscontrare nel variegato e articolato complesso di modifiche legislative e di interventi della Corte Costituzionale che, sia prima che dopo la riforma del diritto di famiglia, si sono variamente susseguiti in relazione allo specifico tema della equiparazione della tutela dei diritti dei figli naturali a quella espressamente accordata alle corrispondenti situazioni giuridiche soggettive dei figli legittimi.

In primo luogo deve segnalarsi un gruppo di leggi speciali, approvate in epoca immediatamente successiva alla emanazione della Carta Costituzionale, nelle quali il legislatore, nel chiaro intento di dare attuazione al principio costituzionale in esame, si concentra sulla "posizione giuridica e morale dei figli nati fuori del matrimonio, evitandone l’indicazione della nascita ed ovviando ad inconvenienti che, in tempi anche recenti venivano a ridondare a nocumento del soggetto incolpevole": a questo proposito mette conto ricordare:

  • la legge 29 luglio 1950, n.586 che, modificando l’art.186 dell’ordinamento di stato civile, disponeva che il figlio naturale non riconosciuto o non legittimato o riconosciuto da un solo genitore, quando fosse adottato o affiliato con l’attribuzione del nome dell’affiliante, doveva essere indicato solo (salvo diversa volontà del figlio) con il cognome dell’adottante o dell’affiliante, in modo tale che non si potesse avere conoscenza dell’origine della nascita non legittima;
  • la legge 31 ottobre 1955, n.1064, contenente "Disposizioni relative alla generalità in estratti, atti e documenti e modificazioni all’ordinamento dello stato civile" nella quale si dispone che la paternità e la maternità non devono più essere indicate in tutti gli estratti per riassunto e in tutti i certificati degli atti dello stato civile (nascita, morte, matrimonio, comprese le pubblicazioni, cittadinanza, stato di famiglia), in tutti i documenti di riconoscimento ed in tutti gli altri atti, denuncie o documenti in cui la persona deve essere indicata "per fini diversi da quelli relativi all’esercizio di doveri o diritti derivanti dallo stato di legittimità o di filiazione". Fu in sostanza abolito il cosi detto "N.N." anagrafico.

A completamento del quadro relativo al periodo che precede l’introduzione della riforma del diritto di famiglia, devono poi menzionarsi le numerose sentenze con le quali la Corte Costituzionale ha dichiarato l’incostituzionalità di norme del codice civile incompatibili con il precetto normativo introdotto dall’art.30, 3° comma, della Costituzione:

  • la sentenza n.79 del 14 aprile 1969 che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale, per violazione degli artt.3 e 30, 3° comma, Cost., degli artt.467 e 468 c.c. limitatamente alla parte in cui dette norme escludevano dalla rappresentazione il figlio naturale di chi, figlio o fratello del de cuius, non potendo o non volendo accettare, non lasci o non abbia discendenti legittimi. Veniva inoltre dichiarata l’illegittimità costituzionale, sempre in relazione agli artt.3 e 30, 3° comma, Cost., dell’art.577 c.c. "per il quale il figlio naturale succede all’ascendente legittimo immediato del suo genitore che non può o non vuole accettare l’eredità, solo se l’ascendente non lascia né coniuge, né discendenti o ascendenti, né fratelli o sorelle o loro discendenti né altri parenti legittimi entro il terzo grado";
  • la sentenza 30 aprile 1973, n.50, con la quale la Corte Costituzionale dichiarava l’illegittimità costituzionale, sempre per violazione degli artt.3 e 30, 3° comma, della Costituzione nonché in applicazione dell’art.27, l. 11 marzo 1953, n.87, l’illegittimità costituzionale dell’art.539 c.c. nella parte in cui, a favore dei figli naturali, quando la filiazione è riconosciuta o dichiarata, è riservato, in mancanza di figli legittimi e di coniuge, soltanto un terzo del patrimonio del genitore, se questi lascia un solo figlio naturale, o la metà se i figli naturali sono più. Analogamente, per le medesime ragioni, nella sentenza in richiamo è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale degli artt.545 e 546 c.c. in quanto limitavano i diritti successori del figlio naturale anche quando mancassero membri della famiglia legittima;
  • la sentenza 27 marzo 1974, n.82, nella quale era dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art.435 c.c., nella parte in cui non prevedeva l’obbligo per i figli naturali riconosciuti o dichiarati di prestare alimenti agli ascendenti legittimi del proprio genitore, e dell’art.575, nella parte in cui, in mancanza di figli legittimi e del coniuge del genitore, ammetteva un concorso tra i figli naturali riconosciuti o dichiarati e gli ascendenti del genitore, con ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai figli legittimi che escludevano dal concorso gli ascendenti;

Successivamente a questi, importanti ma sporadici, interventi della Corte Costituzionale, la più generale attuazione dei principi introdotti dalla Costituzione, si produceva, come si è in precedenza anticipato, in conseguenza della introduzione nel nostro ordinamento, della riforma del diritto di famiglia, in grandissima parte affidata alla Novella legislativa 151/1975, cit.

Ora, per quanto specificamente riguarda il tema che costituisce lo specifico oggetto della presente trattazione, mette conto anzitutto rilevare come nell’espressione "ogni tutela giuridica e sociale" il legislatore costituzionale chiaramente enunciava un "principio di responsabilità, morale e giuridica, dei genitori per il fatto stesso della procreazione, cui si annoda l’insorgenza, in capo agli stessi, dei medesimi doveri nei confronti di tutti i figli, indipendentemente dalla situazione nella quale gli stessi siano stati concepiti".

Certamente il fattore che connota in modo maggiormente innovativo la novella legislativa è costituito dal fondamento della disciplina della filiazione che, a fronte del principio del favor legitimitatis che informava la disciplina del codice civile del 1942, chiaramente si basa sulla rilevanza giuridica attribuita all’evento della procreazione e sulla conseguente responsabilità dei genitori.

Ed è su quest’ultimo aspetto della responsabilità dei genitori che si intende svolgere alcune riflessioni in queste pagine, specificamente riferendosi alla sentenza della Corte Costituzionale 18 aprile 1997 n.99, della quale, con questa ricostruzione in chiave storico – critica della disciplina della filiazione naturale, si è inteso focalizzare il background culturale e giuridico che ne motiva le conclusioni.

§ 3. Va detto anzitutto che la riforma, preceduta dalle numerose sentenze della Corte Costituzionale, alle quali si è in precedenza fatto riferimento analitico, introduce una significativa mutazione lessicale, eliminando dalla formulazione delle norme in materia di filiazione l’espressione "figli illegittimi" presente nella stesura originaria del codice civile, eliminazione che implica "l’abbandono di un giudizio di sfavore che era da sempre connesso all’uso di questo vocabolo".

Si ricordi anche, a questo proposito, come dato rilevante esclusivamente sul piano comparatistico in chiave storico - ricostruttiva, che, pur non giungendo alla assai discutibile conclusione prevista dal diritto tedesco, al § 1705 del B.G.B., ossia che "il figlio procreato fuori del matrimonio ha, nei rapporti con la madre e con i parenti della madre, la posizione giuridica del figlio legittimo", nel progetto originario della legge di riforma del diritto di famiglia, era tuttavia prevista l’automaticità della maternità naturale, poi peraltro non conservata nella stesura approvata in via definitiva, per la quale, come ricordato in precedenza, lo status di figlio naturale si acquista per effetto del riconoscimento.

E non può essere omesso, sempre per l’importanza che riveste da un punto di vista storico, anche se in questa sede non mette conto approfondirlo, un riferimento alla Convenzione sullo stato giuridico dei figli nati fuori del matrimonio, datata 15 ottobre 1975 che, in epoca di poco successiva alla introduzione della novella legislativa, l’Italia sottoscriveva a Strasburgo e che all’art.2 prevedeva che la maternità del figlio nato al di fuori del matrimonio è stabilita dal solo fatto della nascita.

Gli elementi forniti aiutano a comprendere più in profondità le ragioni per le quali, nel libro I, sia nella intitolazione della Capo II del Titolo VII, che nella intitolazione della I Sezione del medesimo Capo II, il legislatore usi l’espressione "figli naturali" preferendola a quella di "figli illegittimi", e l’importanza di questa innovazione sul piano lessicale si apprezza con chiarezza ancora maggiore ove si consideri che, nel 1975, ossia da poco meno di tre decenni, il legislatore aveva a disposizione, quale modello utilizzabile, l’espressione "figli nati fuori del matrimonio", ma a questa ha preferito la dizione indicata "certamente più tecnica e più rispondente alla normativa del riconoscimento".

E’ appena il caso di considerare che tutti i dati che si sono forniti devono comunque, per così dire, fare i conti con il principio per il quale la maternità naturale, come del resto anche la paternità naturale, possono produrre effetti giuridici solo in esito ad un loro accertamento, mentre non possono produrne alcuno in via automatica, a prescindere da un atto di volontà o da un provvedimento del giudice, mancando "una fattispecie giuridica, con i suoi elementi certi e le sue presunzioni" da cui possano derivare automaticamente certe conseguenze giuridiche.

§ 4. Venendo adesso alla questione che in particolare interessa approfondire in questa sede, si deve anzitutto considerare la significativa riformulazione dell’art.261 c.c. intervenuta con la riforma del 1975: secondo il testo attualmente vigente, l’art.261 c.c., rubricato "Diritti e doveri derivanti al genitore dal riconoscimento"

stabilisce che

"Il riconoscimento comporta da parte del genitore l’assunzione di tutti i doveri e di tutti i diritti che egli ha nei confronti dei figli legittimi".

Già in passato, peraltro, nella originaria formulazione del codice civile del 1942, si stabiliva il dovere del genitore di mantenere, istruire ed educare il figlio in conformità con quanto prescritto dalla norma ex art.147 c.c., e questa constatazione potrebbe forse anche suggerire, ove ci si limitasse ad una approssimativa e superficiale verifica del dato letterale della norma in esame, una considerazione di non sostanziale differenza della attuale disciplina rispetto alla previgente regolamentazione. Ma le cose non stanno così.

Al contrario, proprio al dato lessicale, anche qui estremamente significativo, è opportuno ricondurre l’attenzione, per cogliere l’ultimo dato essenziale al completamento della complessa operazione logico - ricostruttiva che si è tentato di compiere in queste pagine e che, sin dall’inizio, si è mossa in conseguenza della necessità di individuare e spiegare il principio che ha guidato la Corte Costituzionale nella decisione in commento.

Non si può infatti fare a meno di evidenziare l’operazione compiuta dal legislatore della riforma che, nel riscrivere l’art.261 c.c. ha:

  1. ha incrementato e completato il tenore letterale della disposizione che, in precedenza, nella rubrica, genericamente si riferiva a non meglio precisati doveri dei genitori verso i figli mentre, adesso, fa specifico riferimento ai diritti e ai doveri derivanti dal riconoscimento;

     

  2. riferendosi, in generale, a tutti i diritti e a tutti i doveri previsti in relazione alla filiazione legittima, ha certamente espresso una volontà normativa di superamento dell’originaria concezione di inferiorità giuridica dei figli nati al di fuori del matrimonio, ferma restando naturalmente, a questo proposito la limitazione posta dalla Costituzione all’art.30, 3° comma, della quale si è ampiamente trattato in precedenza.

La norma indicata costituisce certamente una ulteriore e più ampia indicazione, che va ad aggiungersi a tutte le altre già esaminate, di come la parificazione della condizione dei figli nati fuori del matrimonio a quelli legittimi sia una realtà giuridico - normativa intrinseca alla consistenza strutturale del moderno ordinamento di diritto della famiglia.

La norma ex art.261 c.c. non contiene solo una astratta formulazione di principio in relazione alla quale, caso per caso, potrebbero legittimamente nutrirsi dubbi sul piano applicativo; al contrario, essa costituisce lo strumento normativo cui il legislatore della Riforma affida la delicata e decisiva funzione di identificare, non semplicemente in un astratto principio di uguaglianza, bensì, più saldamente, nella responsabilità che nasce in capo ai genitori per effetto della procreazione, il fondamento giuridico e razionale dell’applicazione, anche a in favore dei figli nati fuori del matrimonio, delle norme espressamente previste per i figli legittimi.

Più esplicitamente, il senso fatto proprio dall’art.261 c.c. non è semplicemente quello di un ulteriore tassello che, in piena conformità con il disposto ex art.3 Cost., va ad inserirsi nel quadro di un processo di parificazione che, peraltro, pur trovandosi in un stadio di grande avanzamento, deve tuttavia ancora completarsi, e può per questo motivo suscitare dubbi e perplessità sul piano applicativo di singole norme che non prevedano un riferimento esplicito ai figli naturali oltre che a quelli legittimi.

La norma ex art.261 c.c. ha bensì il senso proprio della individuazione del principio di responsabilità sopra spiegato, che non può essere disatteso, salvo che ricorra un’ipotesi riconducibile all’articolo 30, 3° comma, Cost., al quale, in modo non poi tanto sorprendente ove si consideri il percorso logico seguito, si è finalmente pervenuti e che costituisce la ‘originale’ base logica di riferimento della sentenza della Corte Costituzionale attualmente in esame.

‘Originale’, si è detto, in quanto, effettivamente, la Consulta aggiunge, seguendo un procedimento giuridicamente ineccepibile, al parametro di costituzionalità prospettato dal giudice a quo, che si era limitato al solo art.3 Cost., anche il riferimento all’altro parametro, quello dell’art.30, 3° comma Cost. che, ai sensi di cui alla motivazione della pronuncia, risulterà determinante, e che pone alla equiparazione più volte ricordata il solo limite della incompatibilità della tutela dei diritti dei figli naturali con i diritti dei membri della famiglia legittima.

§ 5. Venendo ora alla analisi diretta della questione decisa dalla Consulta, è opportuno anzitutto riassumere brevemente i fatti che hanno indotto la Corte d’Appello di Napoli a pronunciare l’ordinanza di rimessione alla Corte Costituzionale.

Tale sig.ra C. Patrizia, con ricorso del giugno 1995, richiedeva, in nome proprio e nell’interesse della figlia minore, M. Adriana, a lei affidata con provvedimento del Tribunale per i minorenni di Napoli, il sequestro, ex art.156, 6° comma, c.c., dei beni di M. Antonio, padre naturale della minore stessa e inadempiente rispetto all’obbligo di corresponsione (sorto a seguito della cessazione della convivenza con la C.) di un assegno alimentare mensile, finalizzato al sostentamento della figlia.

Di fronte alla richiesta, il Tribunale di Napoli aveva dichiarato l’inammissibilità del ricorso motivando nel senso che la norma ex art.156 c.c. potesse trovare applicazione con riferimento ai soli rapporti tra coniugi separati, mentre il rimedio previsto per il soddisfacimento del credito alimentare in questione, originato dalla cessazione di una semplice convivenza more uxorio, doveva ritenersi costituito unicamente dal decreto indicato nell’art.148, 2° comma, del codice civile.

A questo punto la C. si vedeva costretta a rivolgersi alla Corte d’Appello dinanzi alla quale lamentava l’ingiustificata disparità di trattamento derivante dalla interpretazione che in precedenza il Tribunale aveva dato dell’art.156 c.c. e, a riguardo, argomentava citando sia l’art.261 c.c. sia il "richiamo contenuto nell’art.129 c.c., ritenuto esteso anche all’art.156 c.c.". E, a tale ultimo proposito, l’istante ricordava anche una sentenza della Corte di Cassazione, il cui pronunciamento veniva addotto a sostegno della tesi per la quale il predetto richiamo "consente di disporre il sequestro a garanzia del pagamento dell’assegno alimentare disposto in favore dei nati da un matrimonio putativo, che possono assumere lo stato anche soltanto di figli naturali".

Venendo adesso all’esame specifico delle questioni sollevate in sede di gravame, intanto è agevole comprendere la ragione per la quale la ricorrente operava il riferimento al citato art.261 c.c. il quale, stabilendo una netta identificazione tra i doveri che i genitori hanno nei confronti dei figli legittimi e quelli cui gli stessi devono ottemperare in favore dei figli naturali riconosciuti o dichiarati, veniva in quella sede richiamato all’evidente scopo di farne derivare le immediate ed intuibili conseguenze sul piano del diritto in contesa.

Il riferimento alla norma ex art.129 c.c., ed alla sua asserita funzione di estendere ai figli naturali l’applicazione della disciplina prevista in favore dei figli legittimi, è invece leggermente più delicato e complesso, tanto che, allo scopo di comprenderne il significato, è senz’altro opportuno effettuare una breve ricostruzione tecnico – giuridica dell’istituto del matrimonio putativo che nella norma viene espressamente richiamato.

Il codice civile definisce ‘putativo’ il matrimonio che, nullo per una qualche ragione tra quelle previste ex artt.117 c.c. e segg., al tempo stesso è senza colpa ritenuto valido da entrambi i coniugi che lo hanno contratto o, quanto meno, da parte di almeno uno di essi.

Si sostiene, a tal proposito, in dottrina che "il matrimonio putativo è, in definitiva, una fattispecie complessa in cui concorrono sia il matrimonio invalido sia il particolare stato soggettivo del coniuge incolpevole".

Ora, di fronte all’esigenza di disciplinare le conseguenze della dichiarazione di nullità del matrimonio contratto nelle circostanze indicate, il legislatore ha predisposto la norma ex art.128 c.c., nella quale, in tema di effetti derivanti dal matrimonio dichiarato nullo, con riferimento ai soggetti che specificamente interessano in questo studio, ossia ai figli, è stabilito che detto matrimonio produce nei confronti di essi "gli effetti del matrimonio valido".

A tutto ciò (più precisamente e nei limiti degli effetti che in questa sede interessa considerare) consegue pertanto l’acquisto dello status di figli legittimi in capo ai "figli nati o concepiti durante il matrimonio dichiarato nullo, nonché rispetto ai figli nati prima del matrimonio e riconosciuti anteriormente alla sentenza che dichiara la nullità".

A queste disposizioni, nell’ambito del medesimo art.128 c.c. è poi aggiunta una ipotesi specifica, riguardante il caso di matrimonio nullo contratto, questa volta, da entrambi i coniugi in malafede.

Peraltro, anche in quest’ultimo caso, è parimenti previsto che si producano "gli effetti del matrimonio valido" rispetto ai "figli nati o concepiti" in costanza del medesimo; ma, a fronte del mantenimento di questa regola, è tuttavia prevista, in via di eccezione, l’ipotesi in cui, non producendosi gli effetti del matrimonio valido, in tal caso, i figli "hanno lo stato di figli naturali riconosciuti" sempre che, naturalmente, il riconoscimento sia consentito.

Insomma, ex art.128, 5° comma, c.c., lo stato di figli naturali è proprio di quei figli i quali siano nati o siano stati concepiti in costanza di matrimonio nullo che, contratto da entrambi i coniugi in malafede, non possa inoltre, per i motivi indicati con riferimento alla lettera della norma, produrre egualmente gli effetti del matrimonio valido.

Ora, il riferimento alla disciplina ex art.129 c.c. è il tema del ricorso della C. che la Corte d’Appello di Napoli ripropone, nella ordinanza di rimessione, quale ulteriore contributo, assieme alle varie altre argomentazioni in precedenza esaminate, alla decisione di rimettere alla Consulta la questione di costituzionalità poi successivamente definita con la sentenza 99/97.

Certo è ancora alquanto difficile ricavare, dal testo della ordinanza di rimessione, l’affermato legame diretto e immediato, tra la norma ex art.129 c.c. cit. e la tutela dei figli nati nell’ambito della c.d. ‘famiglia di fatto’.

Pertanto, allo scopo di comprendere adeguatamente le importanti ragioni per le quali nel ricorso alla Corte d’Appello si argomenta in ordine alla estensibilità ai figli naturali della disciplina espressamente prevista in materia di separazione, può risultare utile ricostruire, in modo quanto più possibile chiaro e preciso, l’asserito legame logico tra la norma ex art.129 c.c. e quella dettata, ex art.128 c.c., in tema di matrimonio putativo, (delle quali, come detto, nella ordinanza di rimessione compare il solo art.129 c.c.), visto che proprio in funzione del predetto nesso logico la ricorrente avanza la richiesta di un rimedio alla lamentata disparità di trattamento tra figli legittimi e figli naturali.

§ 5 bis. Intanto, nel rispetto del tenore letterale della norma in esame, deve subito porsi nella evidenza dovuta il fatto che la disposizione prende espressamente in considerazione le ipotesi nelle quali entrambe le condizioni del matrimonio putativo si verifichino rispetto ad entrambi i coniugi. Ciò è verificabile sulla base di una semplice lettura della norma stessa.

Inoltre, come detto, il matrimonio è ‘putativo’ quando il coniuge è convinto di contrarre un valido vincolo matrimoniale, ossia esiste il requisito della buona fede.

Ciò trova conferma in corrispondenza con la regola per la quale il matrimonio putativo è, come in precedenza specificato, una fattispecie complessa che necessita, per la sua realizzazione, anche del requisito dello stato soggettivo del coniuge incolpevole. A maggior ragione questa considerazione è applicabile ai casi nei quali entrambi i coniugi nutrono una simile convinzione. Ma, proprio per questi motivi, detta regola non può trovare applicazione nei casi nei quali vi sia la malafede di entrambi i coniugi, poiché, a causa di ciò, appunto, la fattispecie in questione non è completa in tutti i suoi elementi costitutivi.

Ora, lo stato di figli naturali è invece proprio di una particolare categoria di figli che il legislatore, sempre nell’ambito della norma ex art.128 c.c., individua all’interno dei casi nei quali il matrimonio sia stato contratto da entrambi i coniugi in malafede. E, in tale ipotesi, manca il requisito soggettivo del matrimonio definibile come ‘putativo’.

E’ vero quindi che il matrimonio contratto in malafede da entrambi i coniugi è regolato dalla norma ex art.128 c.c., ma è anche vero che, in assenza della buona fede di almeno uno dei coniugi, come sopra ripetutamente precisato, deve escludersi l’esistenza del profilo soggettivo del matrimonio ‘putativo’.

Del resto non a caso il legislatore proprio nella sede della regolamentazione ex art.128, 4° comma, c.c. ricorda l’ipotesi del matrimonio privo di alcuni dei requisiti propri della fattispecie complessa di cui sopra, poiché, ove non lo avesse fatto, una coerente applicazione dei principi affermati nella norma medesima avrebbe appunto revocato in dubbio, almeno sul piano della formale previsione normativa, la possibilità della produzione in capo ai figli, nati da matrimonio contratto in malafede da entrambi i coniugi, degli effetti del matrimonio valido.

Confrontiamo adesso la verifica ricostruttiva effettuata con il disposto normativo degli artt.129 e 128, quarto e quinto comma, del codice civile:

Art.129

Diritti dei coniugi in buona fede

1. Quando le condizioni del matrimonio putativo si verificano rispetto ad ambedue i coniugi, il giudice può disporre a carico di uno di essi e per un periodo non superiore a tre anni l’obbligo di corrispondere somme periodiche di denaro, in proporzione alle sue sostanze, a favore dell’altro, ove questi non abbia adeguati redditi propri e non sia passato a nuove nozze.

2. Per i provvedimenti che il giudice adotta riguardo ai figli si applica l'art.155.

Art.128, quarto e quinto comma

"Il matrimonio dichiarato nullo, contratto in malafede da entrambi i coniugi,

ha gli effetti del matrimonio valido rispetto ai figli nati o concepiti durante lo stesso,

salvo che la nullità dipenda da bigamia o incesto. Nell’ipotesi di cui al comma precedente,

i figli nei cui confronti non si verifichino gli effetti del matrimonio valido hanno lo stato di figli naturali riconosciuti, nei casi in cui il riconoscimento è consentito".

Quindi il legame logico tra la norma ex art.129 c.c. e la disciplina applicabile ai figli naturali riconosciuti o dichiarati non è, sul piano specifico della esplicita formulazione letterale della norma, così diretto e immediato quale appare dal contenuto della ordinanza di rimessione. Esso, invece, secondo quanto è agevole ricavare dalla riflessione condotta nelle pagine che precedono, è senz’altro ben più articolato e complesso.

Ora, non occorre in questa sede procedere oltre nella analisi, inseguendo, per così dire, i passaggi argomentativi attraverso i quali l’ordinanza di rimessione ripercorre ed elabora il tema fondamentale del ricorso presentato dalla C., tema che in questa sede si è inteso prendere in considerazione a soli fini ricostruttivi. Del resto l’oggetto specifico della presente analisi resta costituito dalla decisione che su tali istanze ha adottato, nella sentenza 99/97, la Corte Costituzionale alla quale certamente non si intende rubare il mestiere.

Tuttavia basti ricordare che gli esiti cui perviene il procedimento logico seguito nel corso del lungo e cavilloso iter procedurale e argomentativo che, attraverso la decisione del Tribunale e il ricorso alla Corte d’Appello di Napoli, ha preceduto la remissione della questione alla Consulta, contribuiscono a evidenziare la necessità di un metodo di analisi delle norme previste dall’ordinamento a tutela dei figli legittimi, metodo che, per essere corretto, non può prescindere, da un lato, dall’esplicito dato letterale delle norme di riferimento, dall’altro, dai principi ispiratori dell’intera disciplina, i quali soli consentono di effettuare, in modo corretto e scientificamente plausibile, tutti gli accostamenti e le estensioni di regolamentazione che le molteplici e varie esigenze di tutela impongono di compiere.

L’alternativa alla adozione del predetto metodo logico di analisi è, secondo quanto si è cercato di evidenziare in queste pagine, il formarsi di contrasti giurisprudenziali di dubbia necessità e di coerenza giuridico – critica quanto meno anomala. Tutto ciò con, in più, il proliferare di incongruenze e contraddizioni logiche e giuridiche quali quelle che, poi, su iniziativa della Corte d’Appello di Napoli, hanno chiamato in causa la Consulta.

Ancora meglio si comprendono allora le ragioni per le quali quest’ultima è dovuta intervenire, individuando nel principio della responsabilità dei genitori per la procreazione la base giuridico - normativa sulla quale deve fondarsi, per potersi dire legittima, ogni operazione ermeneutica in questa materia.

D’altronde, ad ulteriore conferma di ciò, in questa fase nella quale il ragionamento condotto si ricongiunge, nel suo sviluppo logico, al tema della presente trattazione, deve anche precisarsi che nessun ragionevole dubbio può nutrisi sull’ambito di operatività della norma ex art.155 c.c., in relazione alle esigenze di tutela dei figli naturali riconosciuti o dichiarati. Infatti, l’applicazione, in favore di questi ultimi, della disciplina prevista ex art.129, 2° comma, c.c. è pacifica e si giustifica "a prescindere dalla buona o mala fede dei genitori e tenendo conto invece essenzialmente del prevalente interesse (l’ormai ben noto principio del best interest NDR) del minore che giustifica l’adozione dei provvedimenti opportuni anche senza istanza di parte". Questo è il motivo per il quale "questa previsione non implica che si debba applicare una diversa disciplina quando per uno o entrambi i coniugi non ricorrano le condizioni del matrimonio putativo".

§ 6. Ora, la Corte d’Appello, di fronte alla motivazione del ricorso presentato dalla C., manifestava un imbarazzo, tanto evidente quanto, anche alla luce delle lunghe e articolate considerazioni svolte nelle pagine precedenti, ingiustificato. Il giudice del gravame sostenne infatti che "(…) stante la diversità di situazioni, non è possibile estendere, in via interpretativa o analogica, l’applicabilità dell’art.156 c.c. anche all’assegno di mantenimento stabilito a carico del genitore in favore di un figlio naturale riconosciuto" e questo perché

"la norma disciplina specificamente gli effetti della separazione sui rapporti patrimoniali tra i coniugi, apprestando delle garanzie all’adempimento degli obblighi soltanto verso i componenti della famiglia legittima, e la celebrazione di un matrimonio, sia pure nullo, vale a giustificare la particolare eccezione prevista a vantaggio dei figli nati dal rapporto, anche nei casi in cui la legge nega loro la qualità di figli legittimi".

Non si può fare a meno di notare come, a questo punto, si venga a creare una situazione a dir poco bizzarra: da una parte vi è la ricorrente la quale, pur, come detto, non inquadrando correttamente la fattispecie in esame, giustamente arriva sostenere che esiste una disparità di trattamento a causa della contraddittoria interpretazione della norma ex art.129 c.c. (la quale consente l’applicazione ai figli naturali della norma ex art.155 c.c. prevista per i figli legittimi) e di quella ex art.156 c.c. che invece non viene estesa anche ai figli naturali; dall’altra, la Corte d’Appello, senza peraltro prendere in seria considerazione le lacune tecnico – giuridiche insite nella ricostruzione della ricorrente, esce dall’impasse, sostenendo una tesi che, si potrebbe, in sostanza così riassumere: è vero che i figli nati da un matrimonio, quale quello previsto ex art.128 c.c., possono assumere anche soltanto lo status di figli naturali (del resto questo è puntualmente ed espressamente stabilito dalla norma ex art.128, ultimo comma, c.c. NDR); ma è anche vero, sostiene appunto la Corte d’Appello, che, rispetto a tali figli naturali si giustifica la possibilità di una applicazione, sia pure in via di mera eccezione, delle norme previste per i figli legittimi.

Ora, dire questo equivale pressappoco ad affermare che, a fronte della tradizionale ripartizione legislativa che distingue i figli nati nell’ambito del matrimonio rispetto a quelli naturali, ve ne sarebbe un’altra, che distingue i figli nati nell’ambito di un matrimonio ex art.128, 5° comma, c.c. da tutti gli altri figli naturali, quasi che il semplice fatto della celebrazione giustificasse la considerazione dei primi come più naturali dei secondi. Questa distinzione non trova, nel nostro ordinamento, un valido fondamento giuridico giustificativo.

Inoltre, per ragioni di completezza, è opportuno precisare che, quand’anche si convenisse con l’orientamento della Corte d’Appello, sul quale esistono le perplessità evidenziate, il riferimento al ‘fatto della celebrazione’, in una con la qualificazione dei figli nati da matrimonio ex art.128, 5° comma, c.c. come naturali, costituisce elemento già di per sé sufficiente a far ritenere la sussistenza di una applicazione analogica per identità di ratio della norma in oggetto. Come si potrebbe opinare in modo diverso laddove il legislatore espressamente specifica che, nei confronti di tali figli, non si producono gli effetti di un valido matrimonio, ossia quelli dai quali soltanto può derivare la qualifica di legittimità?

§ 6 bis. Tutto questo non produce altro effetto se non quello di rendere ancora più evidente la discriminazione lamentata dalla ricorrente, in quanto essa si porrebbe tra figli i quali sono, per espressa disposizione legislativa, tutti qualificabili come naturali.

Non esiste, nell’ambito del nostro ordinamento legislativo una simile distinzione. Tuttavia non occorre in questa sede approfondire la posizione critica assunta, in quanto è la stessa Corte d’Appello a sollevare comunque la, ormai ben nota, questione di costituzionalità, ritenendo non razionalmente giustificabile una "disparità nella tutela degli interessi patrimoniali dei figli minori legittimi e di quelli naturali riconosciuti" quando, come nel caso di specie, "il figlio naturale sia nato in costanza di unione di fatto dei suoi genitori, in quanto all’interno della famiglia di fatto sussistono obblighi giuridici e sociali che sul punto non possono ritenersi diversi da quelli nascenti da un rapporto coniugale".

Cosicché, si conclude, "una pari tutela non contrasta con alcuna peculiare esigenza di salvaguardia della famiglia fondata sul matrimonio".

§ 7. La questione sottoposta all’attenzione della Consulta, così come formulata, non può non richiamare alla memoria il complesso delle considerazioni che si sono svolte nelle pagine che precedono.

In modo particolare la asserita inapplicabilità ai figli naturali delle norme che l’ordinamento di diritto civile della famiglia prevede in favore dei figli legittimi, motivata sulla base del fatto che queste disciplinano "specificamente gli effetti della separazione sui rapporti patrimoniali tra i coniugi, apprestando delle garanzie all’adempimento degli obblighi soltanto verso i componenti della famiglia legittima", non può essere condivisa.

Le argomentazioni sviluppate sub §§ 1-2-3 hanno, a questo punto della trattazione, l’effetto, per così dire, di radiografare la motivazione che il giudice a quo pone a sostegno della richiesta di declaratoria di incostituzionalità e di far conseguentemente risultare inaccettabile la stessa premessa logica sulla base della quale la questione è stata posta: il fatto che determinate norme siano previste nell’ambito della disciplina specificamente dettata per i coniugi e per i figli legittimi non può automaticamente motivare la conseguente inapplicabilità della disciplina medesima ai figli nati fuori del matrimonio, con l’inevitabile inconveniente di dover fondare altrimenti la tutela di questi ultimi.

Al contrario, l’ordinamento costituzionale, per le ragioni che si sono ampiamente documentate e sulle quali non occorre tornare in questa sede, consente e, anzi, impone l’applicazione ai figli naturali di tutte quelle norme che, anche specificamente previste per i figli legittimi, presentino tuttavia una ratio di tutela corrispondente a quella propria di situazioni nelle quali siano coinvolti figli nati al di fuori del matrimonio.

In modo particolare, con riguardo ad una di queste norme, ossia all’art.156, 6° comma, c.c., secondo quanto chiaramente affermato dalla Corte Costituzionale nella motivazione della sentenza in commento, la norma ex art.156 c.c., appunto,

"pur disciplinando le conseguenze dell’allentamento del vincolo matrimoniale

(…) (…) (…)

esprime principi riguardanti anche la responsabilità dei coniugi in quanto genitori".

Successivamente, evidenziando maggiormente l’ambito di operatività della soluzione fornita, sino a comprendere l’intero ordinamento di diritto della famiglia riguardante la tutela dei figli minori, legittimi o naturali che siano, la Consulta, in corrispondenza del percorso logico che si è seguito nella presente riflessione e che si è svolto nel pieno rispetto della motivazione della pronuncia, prosegue sostenendo che

"la riforma del diritto di famiglia, portando a compimento il progetto voluto dalla Costituzione riguardo ai figli naturali, ha sancito, con la modifica dell’art.261 c.c., che ‘il riconoscimento comporta da parte del genitore l’assunzione di tutti i doveri e di tutti i diritti che egli ha nei confronti dei figli legittimi’. Il genitore naturale, quindi, acquisisce nei confronti del figlio da lui riconosciuto una posizione sostanzialmente analoga a quella del genitore legittimo; con la conseguenza che anche la prole naturale gode delle necessarie garanzie nei confronti del genitore e che i limiti alla tutela essenziale della filiazione naturale – non giustificati da incompatibilità – non sono conformi ai principi costituzionali".

Davvero non occorre aggiungere altro né ulteriormente insistere su di una questione ormai ampiamente argomentata.

§ 8. Semmai, considerando che la norma in esame è prevista nell’ambito della disciplina dettata in materia di separazione e, inoltre, si riferisce espressamente ai figli legittimi, la applicazione della norma stessa ai figli nati fuori del matrimonio non potrà certamente avvenire in modo diretto, bensì, come si è detto, quale effetto di una applicazione analogica per identità di ratio.

Se questo è vero, si comprende allora la ragione per la quale la Corte Costituzionale, nella sentenza in oggetto, si è soffermata, pur senza esserne stata investita direttamente, sull’esame della problematica attinente alla natura del sequestro previsto dall’art.156, 6° comma, c.c.

Infatti, come è noto, in quanto risultante dall’art.14 delle Disposizioni sulla legge in generale, a fronte della necessità di procedere ad applicazione analogica di una qualsiasi norma, il carattere speciale o eccezionale dell’istituto in essa regolato non è indifferente sul piano applicativo, anzi esso è tale da condizionare in modo determinante, rispettivamente in positivo o in negativo, la possibilità di estensione degli effetti della norma stessa al di fuori dei casi in essa espressamente contemplati.

La norma ex art.14 citata stabilisce infatti che "(…) le norme che fanno eccezione a regole generali o ad altre leggi non si applicano oltre i casi e i tempi in esse considerati".

Pertanto, la soluzione della questione relativa alla applicabilità della norma ex art.156, 6° comma, c.c. anche ai figli naturali non può essere raggiunta se non dopo aver chiarito il carattere proprio dell’istituto del sequestro previsto dalla norma in esame.

§ 9. Preliminarmente, nel rispetto della motivazione della sentenza, occorre precisare che nell’opinione dei giudici costituzionali non si rinvengono dubbi particolarmente rilevanti in merito al carattere semplicemente speciale e non eccezionale dell’istituto in questione.

Vediamo tuttavia, al termine di questa riflessione, di sottoporre a verifica critica la conclusione prospettata.

Parrebbe a questo punto doversi aprire, in merito alla misura del sequestro, un altro lunghissimo capitolo, magari altrettanto elaborato quanto quello che si è appena concluso sul principio della responsabilità dei genitori per la procreazione. Ma non è così.

Il profilo attinente allo strumento processuale enucleato alla norma ex art.156, 6° comma, c.c. investe una questione assai più tecnica e perspicua rispetto a quella appena trattata, in quanto occorre stabilire la natura giuridico – normativa dell’istituto.

Allo scopo delineato è opportuno anzitutto considerare la relazione intercorrente tra la norma in esame e quella ex art.671 c.p.c., poiché

 

  1. il sequestro conservativo, secondo quanto agevolmente si può ricavare dalla semplice lettura della norma ex art.671 c.p.c., costituisce un mezzo di tutela della garanzia patrimoniale, caratterizzato dal fatto di avere portata generale e, quindi, qualora ricorrano le condizioni previste dalla norma medesima, esso potrà trovare applicazione anche nelle controversie tra genitori naturali che abbiano ad oggetto il mantenimento dei figli, senza che la mancanza di una esplicita previsione in tal senso nella norma ex art.156, 6° comma, possa rispetto a ciò costituire una valida controindicazione;
  2. ove quindi si realizzasse una identificazione tra il sequestro di cui all’art.156, 6° comma, e quello di cui all’art.671 c.p.c., non vi sarebbe più alcun problema circa la possibilità della applicazione in via analogica della norma ex art.156, 6° comma, c.c., in quanto risulterebbero definitivamente superate tutte le perplessità inerenti al possibile carattere eccezionale del provvedimento enucleato dalla norma e, quindi, della conseguente impossibilità della applicazione della stessa in nome del principio di uguaglianza.

Sub a) nulla quaestio, data l’evidenza lessicale, sul piano puramente definitorio, della norma che descrive i caratteri e i presupposti applicativi propri del sequestro ex art.671 c.p.c., e la conseguente inutilità, ai fini di cui alla presente trattazione, di qualunque ulteriore approfondimento;

Sub b) la questione è certamente più complessa.

Da una semplice osservazione in chiave comparatistica dei due istituti in esame si ricavano elementi tali da far escludere la possibilità di una perfetta identificazione dell’istituto di portata generale di cui all’art.671 c.p.c. con il ben diverso sequestro ex art.156, 6° comma, c.c.

Ora, proprio considerando la norma ultima citata, sia in termini specificamente attinenti alla natura dell’istituto che il codice civile prevede nel quadro della disciplina della separazione personale tra i coniugi [ b)1] , sia in termini generali, rapportando la norma stessa ai principi che fondano il diritto comune delle obbligazioni [ b)2] , pare doversi escludere la predetta identificazione.

Sub b)1 intanto occorre subito precisare che il sequestro conservativo è una misura cautelare per la quale, la legge richiede, quali presupposti giustificativi, il fumus boni iuris e il periculum in mora.

Ora, i presupposti sui quali la norma ex art.156, 6° comma c.c. fonda il provvedimento in essa previsto, sono alquanto diversi, poiché in essa si "presuppone un credito già dichiarato, sia pure in via provvisoria, e può essere disposto pur in mancanza del secondo di detti requisiti (periculum in mora - NDR), sulla base della semplice inadempienza agli obblighi di mantenimento. Il sequestro conservativo, poi, può essere concesso anche prima dell’inizio della causa di merito, mentre l’applicabilità della misura in esame è stata subordinata dal legislatore alla conclusione del giudizio di separazione".

Ora, appare in armonia con questa conclusione della giurisprudenza costituzionale anche l’opinione della dottrina, quando afferma, per voce di uno dei suoi più autorevoli esponenti, che "dottrina e giurisprudenza sono sostanzialmente d’accordo nell’escludere che i provvedimenti ex art.156, 6° comma, abbiano natura cautelare (per tutti Proto Pisani, La nuova disciplina del processo civile, 1991, 382). L’insegnamento va condiviso, ma non senza aggiungere che quei provvedimenti richiedono pur sempre un intervento immediato da parte del giudice e, quindi, un iter processuale tanto semplice, quanto rapido".

Sub b)2 non si può non considerare il significato che la norma ex art.156, 6° comma, c.c. assume nel più generale quadro del diritto comune delle obbligazioni, avuto principalmente riguardo alla specifica struttura della regolamentazione contenuta nella norma in esame.

Può essere utile a questo punto visualizzare nuovamente il testo dell’art.156, 6° comma, c.c. che è così formulato:

"In caso di inadempienza, su richiesta dell’avente diritto, il giudice può disporre il sequestro di parte dei beni del coniuge obbligato e ordinare ai terzi, tenuti a corrispondere anche periodicamente somme di danaro all’obbligato, che una parte di esse venga versata direttamente agli aventi diritto".

Appare chiaro infatti che il provvedimento posto in corrispondenza dell’inadempimento dell’obbligato presuppone, non un fumus boni iuris, ma l’esistenza stessa del credito.

L’espressione "In caso di inadempienza", collocata in chiara posizione dominante nella struttura sintattica della disposizione, evidenzia la finalità della norma allorché riferisce la regolamentazione in essa contenuta alla finalità di "dare tempestiva ed efficace soddisfazione alle esigenze di mantenimento del coniuge bisognoso e, soprattutto, dei figli minori, esigenze penalmente tutelate che sussistono anche prima della sentenza di separazione" in relazione agli obblighi di mantenimento stabiliti in sede presidenziale".

In conclusione, mostra evidenti segni di fragilità, sia sul piano dei presupposti che su quello delle finalità dell’istituto in esame, l’argomentazione per la quale l’applicazione della norma ex art.156, 6° comma, c.c., potrebbe essere ammessa sulla base di una asserita ma, allo stato, non verificata identificazione dell’istituto di cui alla norma citata con quello, avente portata generale, previsto all’art.671 c.p.c.

Devono pertanto sperimentarsi altri, si auspica, più proficui percorsi argomentativi.

Verosimilmente è sulla base di queste argomentazioni che, sul punto in questione, la Consulta assume una posizione corrispondente alla conclusione appena prospettata. Della qual cosa sembra anche potersi trarre una significativa conferma laddove i giudici osservano che "occorre valutare, nell’ambito degli indicati parametri costituzionali, il nucleo sostanziale della censura prospettata dal remittente, se cioè l’utilizzabilità della predetta speciale misura di garanzia" ossia il sequestro ex art.156, 6° comma, c.c., "possa estendersi anche a tutela delle esigenze di mantenimento dei figli naturali".

E, dato atto di quanto detto sub b)1 b)2, si comprende allora, avendone ricostruito il sostrato logico – giuridico, il senso della affermazione della Consulta che si è appena riportata.

§ 10. A questo punto resta quindi da ultimare la verifica dell’istituto del sequestro di cui all’art.156, 6° comma, c.c. così da stabilire se e sulla base di quali argomentazioni è possibile escludere che detto istituto abbia natura eccezionale e sia quindi inapplicabile ai figli naturali in quanto previsto da una norma specificamente riferita ai figli legittimi.

In questa fase la motivazione della sentenza in commento appare un po’ lacunosa e si svolge in modo assai meno lucido rispetto a quanto si era avuto modo di riscontrare nelle altre fasi in precedenza esaminate.

In modo particolare si avverte la mancanza, su di un punto così decisivo quale è la qualificazione dell’istituto del sequestro ex art.156, 6° comma, c.c., di una chiarificazione del concetto di ‘norma eccezionale’ che può risultare molto utile allo scopo indicato, considerando anche che, come si è visto, non può prospettarsi alcuna assimilazione dell’istituto in questione ad altri che siano inconfutabilmente di parte generale.

Accade così che la Consulta, in modo per la verità un po’ assertorio, afferma che l’istituto "di cui alla norma impugnata, se può considerarsi di carattere speciale, non assume quei connotati di eccezionalità al punto da escludere la ravvisabilità di un valido tertium comparationis".

Volendosi in questa sede fornire una spiegazione del concetto, peraltro non definito nel nostro ordinamento, mette conto anzitutto precisare che eccezionali sono le "norme che derogano a principi cardine del nostro ordinamento". Lo si può logicamente dedurre ove si consideri che, ex art.14 delle Disposizioni sulla legge in generale, non è di esse consentita l’applicazione "oltre i casi e i tempi in esse considerati", poiché, altrimenti, "la loro estensione al di là dei limiti fissati dalla legge creerebbe nell’ambito del sistema condizioni di contradditorietà".

Certo che le parole di F. Gazzoni sembrano proprio ricordare che, data la univocità del concetto astratto di "eccezione", l’individuazione del significato di una norma o di un istituto qualificati come "eccezionali" non può e non deve costituire un vero e proprio nodo gordiano.

Ed è forse per questo che, a fronte della medesima necessità definitoria, anche nell’ambito del diritto penale, si perviene, al termine di percorsi di ricerca evidentemente (data la diversità di materia) del tutto differenti, alla medesima conclusione.

Si afferma infatti, da parte di una autorevole voce della dottrina, che "diritto eccezionale è quel complesso normativo che regola il minor numero di ipotesi in modo non solo diverso ma antitetico rispetto al complesso normativo che regola il maggior numero di ipotesi (diritto regolare), in quanto l’uno vieta e l’altro comanda o l’uno vieta e l’altro permette o l’uno permette e l’altro comanda la serie di fatti rispettivamente previsti".

§ 11. Alla luce dei principi e dei concetti enucleati nei paragrafi precedenti, è adesso possibile operare un confronto tra le conclusioni alle quali si è a questo punto pervenuti e l’istituto del sequestro di cui alla norma ex art.156, 6° comma, c.c. E ancora maggiore chiarezza acquista il già evidenziato carattere assertorio della affermazione della Consulta che, nella sentenza in commento, sostiene, come sopra ricordato, che il sequestro in questione "non assume quei connotati di eccezionalità al punto da escludere la ravvisabilità di un valido tertium comparationis", ossia da escludere che la norma in esame "possa essere invocata in nome del principio di uguaglianza" e possa quindi essere applicata analogicamente a situazioni che, pur non espressamente previste presentino analoga ratio normativa.

§ 12. Le conclusioni che ora possono trarsi dal ragionamento svolto in queste pagine verosimilmente confortano, senza pretesa alcuna di completarne l’impianto argomentativo, la motivazione della Consulta sul punto del carattere speciale e non eccezionale dell’istituto normativo oggetto dell’ultima parte di questa riflessione.

In effetti, da tutto quanto è risultato dall’esame condotto sub §§ 8-9 possono ricavarsi le seguenti considerazioni.

Preliminarmente occorre considerare che, nell’ambito di un rapporto obbligatorio, a fronte dell’inadempienza dell’obbligato, il nostro ordinamento prevede, come rimedio di carattere generale, l’istituto della messa in mora: il codice civile, al capo III (Dell’inadempimento delle obbligazioni) del Titolo I (Delle Obbligazioni in generale) del Libro IV (Delle Obbligazioni), configurata in termini generali ed astratti all’art.1218 la situazione di inadempimento, prevede poi, all’art.1219, l’istituto della messa in mora attraverso il quale il creditore può tutelare le proprie ragioni nei confronti dell’obbligato.

Ora, se è vero, come si è appena visto, che, di regola, l’inadempimento non legittima automaticamente il sequestro dei beni dell’obbligato, tuttavia ciò non esclude, in linea di principio, che al sequestro possa farsi ricorso in presenza di particolari esigenze di tutela che, magari nell’ambito di specifiche categorie di obbligazioni, adeguatamente lo giustifichino.

Per questi motivi, in simili casi, si potrà plausibilmente argomentare qualificando il sequestro in termini di diritto speciale.

Ma, perché risulti motivata l’affermazione secondo la quale il sequestro in questione è un istituto di carattere eccezionale, occorre che vi sia uno iato, una interruzione della consequenzialità logica della ratio ispiratrice del sistema normativo di tutela approntato dal legislatore e nel quale l’istituto del sequestro, sempre per volontà del legislatore, è entrato a far parte. E tutto questo, davvero non pare sostenibile per l’istituto del sequestro ex art.156, 6° comma, c.c..

Se infatti, come detto in precedenza, è vero che la norma da ultimo citata costituisce una manifestazione del principio per il quale, a partire dal momento della sussistenza del rapporto di filiazione, sia essa legittima o naturale, sorge in capo ai genitori, una responsabilità, eguale per entrambi i casi, in ordine al mantenimento, alla istruzione, alla educazione dei figli, allora l’istituto del sequestro altro non può essere se non una tutela rafforzata, concepita con il fine di dare "tempestiva ed efficace soddisfazione alle esigenze di mantenimento del coniuge bisognoso e, soprattutto, dei figli minori(…)".

E tale è il ragionamento della Corte se questa espressamente richiama l’inciso contenuto nella sua precedente sentenza del 19 luglio 1996, fondamentale sull’argomento, come si è visto nel corso della presente trattazione.

 

L’ultima parola alla sentenza della Consulta della quale sono a questo punto chiare le ragioni fondanti della motivazione e della logica ricostruttiva

A questo punto la presente riflessione si ricongiunge alla conclusione alla quale perviene la Corte Costituzionale che, nella sentenza in commento, motiva argomentando nel senso che nell’art.156 c.c. trova attuazione il principio di responsabilità genitoriale, cui si riconduce la necessità, in precedenza richiamata, di una tempestiva ed efficace soddisfazione delle esigenze di mantenimento del figlio, "a prescindere dalla qualificazione dello status".

Conclusione. Al termine di questa lunga ed articolata analisi della sentenza 99/1997, risultano adesso adeguatamente evidenziate le ragioni per le quali la Consulta, nella sentenza in commento, dopo aver affermato che il principio della responsabilità dei genitori derivante dalla procreazione costituisce l’elemento caratterizzante il profilo ermeneutico della norma ex art.156, 6° comma, c.c., conclude, argomentando in merito alla norma citata, motivando che "una interpretazione che ne escludesse l’estensione a favore dei figli naturali, riconosciuti o dichiarati, non coglierebbe l’intima ratio della norma, né la valenza sistematica del menzionato principio (il principio di responsabilità derivante dalla procreazione, appunto NDR), e condurrebbe ad una inaccettabile disparità di trattamento. E’ invece possibile una interpretazione secundum constitutinem", che è proprio quella interpretazione che, in queste pagine, si è inteso porre nella evidenza dovuta.

La questione di costituzionalità relativa alla norma ex art.156, 6° comma, c.c. non è fondata, secondo quanto si è potuto leggere, all’inizio di questa riflessione, nel testo del dispositivo della sentenza che si è integralmente riportato in epigrafe.

In effetti, si è potuto constatare come la questione di costituzionalità non abbia fondamento; inoltre, attraverso una attenta osservazione, vi è stato anche modo di verificare l’inconsistenza dei dubbi, delle perplessità e, talvolta, delle stridenti contraddizioni, cui può dare luogo l’interpretazione di questa norma nell’ambito di controversie sorte in seguito alle legittime esigenze di tutela proprie di figli nati nell’ambito delle c.d. ‘coppie di fatto’.

La breve e, quasi, persino un po’ dimenticata, sentenza della Corte Costituzionale del 18 aprile 1997, n.99 ha certamente l’indiscutibile pregio di aver ribadito, con grande chiarezza di argomentazioni e lucidità espositiva, pur tra qualche, peraltro occasionale e trascurabile appannamento, che la, ormai annosa, ma importante questione dei diritti dei figli naturali, i quali, nati da genitori conviventi more uxorio, presentino esigenze di tutela in tutto analoghe a quelle proprie dei figli nati in costanza di valido matrimonio, va affrontata con la lucidità dell’indirizzo che il dettato costituzionale ha impresso al moderno ordinamento di diritto civile della famiglia.

Tornano alla memoria le parole con le quali la Corte, quasi con tono di garbato rimprovero, ha aperto la propria sentenza, ricordando al giudice a quo, che nella questione proposta alla sua attenzione, "si evince con sufficiente chiarezza un implicito richiamo anche all’art.30 Cost., poiché la doglianza del giudice a quo si riferisce ad una ingiustificata disparità di trattamento tra figli legittimi e figli naturali". Come a dire che a tali questioni non si deve guardare semplicemente cercando di individuare caso per caso i dati probanti di una generica parificazione; quest’ultima è evidente ma è, pur tuttavia, parte di un processo, ancora incompleto, di riforma del sistema normativo.

Al contrario, seguendo l’indicazione fornita dalla Consulta, occorre procedere con l’attenzione rivolta al fondamento sul quale questo stesso sistema normativo poggia le basi della propria struttura portante, ossia il principio della responsabilità dei genitori per la procreazione, che costituisce il più valido dei criteri ermeneutici del sistema di tutela dei figli, legittimi o naturali, nel moderno ordinamento di diritto della famiglia.

Giuseppe Mazzotta

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