i documenti di mondofamiglia

FAMIGLIA E MINORI

a cura dell'Avv. Giuseppe Mazzotta

 

"Figli legittimi e Figli naturali"
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Una sostanziale parità di trattamento ed una eguale tutela dei medesimi diritti

La legge italiana definisce ‘legittimi’ i figli nati da genitori uniti in matrimonio, mentre qualifica ‘naturali’ quelli nati da coppie non coniugate. Questa differenziazione può essere desunta dalla regolamentazione del codice civile che colloca le norme previste per i figli legittimi e per i figli naturali in due distinti settori.

Esiste tuttavia una sostanziale equiparazione, quanto a trattamento legale, tra figli legittimi e naturali, che si può agevolmente ricavare già dalla Carta Costituzionale e, precisamente, dagli artt.2 e 3, con riferimento ai principi fondamentali e dall’art.30, per quanto attiene specificamente ai rapporti etico-sociali.

Tutti i bambini, infatti, in quanto titolari della capacità giuridica per il semplice effetto della nascita, godono degli stessi diritti e sono tutti uguali dinanzi alla legge, a prescindere dal fatto di essere nati da una copia coniugata.

Nel codice civile il principio di eguaglianza è attuato in numerose norme le quali garantiscono una sostanziale parità di trattamento nei settori nevralgici della condizione giuridica del minore. Prima fra tutte la norma dell’art.261 c.c. che, in materia di diritti e doveri derivanti al genitore dal riconoscimento, stabilisce che "il riconoscimento comporta da parte del genitore l’assunzione di tutti i doveri e di tutti i diritti che egli ha nei confronti dei figli legittimi".

I genitori naturali sono pertanto titolari dell’obbligo di mantenere, istruire ed educare i figli (art.147 c.c.) e della potestà secondo le regole previste dagli artt.315 e segg. del codice civile.

Identici a quelli previsti per i figli legittimi sono anche i diritti successori dei figli naturali, fatta salva un’unica eccezione, prevista dall’art.537 c.c.

Nonostante tutto quanto si è detto, restano tra filiazione legittima e naturale alcune differenze: i genitori uniti in matrimonio avente effetti civili sono infatti legati da reciproci impegni di assistenza e collaborazione. La stessa cosa non si può dire per un padre e una madre che, quand’anche conviventi, non siano uniti in matrimonio, poiché essi restano liberi, l’uno nei confronti dell’altro, da qualsiasi obbligo giuridico di assistenza morale e materiale. Pertanto, in assenza di un vincolo giuridicamente vincolante tra i genitori, il figlio naturale instaura con ciascuno di essi singolarmente una specifica ed autonoma relazione giuridica. Il contenuto di questa relazione si riassume, sul piano specifico della tutela, nei diritti e negli obblighi che si sono prima elencati i quali, in mancanza della presunzione di concepimento, operante solo nell’ambito delle unioni matrimoniali, restano subordinati al riconoscimento del figlio ad opera delle persone che lo hanno generato.

A tal proposito l’art.258/1° comma del codice civile stabilisce che "il riconoscimento non produce effetti che riguardo al genitore da cui fu fatto, salvo i casi previsti dalla legge". Tale differenziazione, connessa alla differente condizione nella quale il figlio naturale viene a trovarsi, non pare avere alcuna pratica rilevanza, soprattutto avuto riguardo al fatto che essa non si traduce in una differente tutela del figlio naturale rispetto a quella riservata al figlio legittimo.

Certo, sotto il profilo strettamente formale, permane qualche distinzione variamente attestata, per es., dalla tecnica legislativa impiegata che, come sopra accennato, colloca la regolamentazione in due distinti settori del codice civile, e dalla permanenza dell’istituto della legittimazione che, ex art.280 c.c., sancendo la possibilità di attribuire a "colui che è nato fuori del matrimonio la qualità di figlio legittimo", implicitamente presuppone una suddivisione dei figli in due distinte categorie.

Tuttavia si tratta pur sempre di distinzioni che, pur rilevanti sul piano formale, non incidono sulla tutela dei fondamentali diritti del figlio naturale: detta tutela resta infatti di livello pari a quella prevista per i medesimi diritti del figlio legittimo.

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