i documenti di mondofamiglia

FAMIGLIA E MINORI

a cura dell'Avv. Giuseppe Mazzotta

 

Il diritto – dovere dei genitori

di mantenere, istruire ed educare i figli:

un invito alla riflessione

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Il non corretto esercizio delle prerogative

proprie della potestà genitoria e la valutazione del "best interest" del minore

Nel nostro ordinamento giuridico qualunque soggetto che non abbia raggiunto la maggiore età, pur avendo la capacità giuridica, ossia l’attitudine, riconosciutagli dal codice civile, di essere titolare di diritti soggettivi ed anche di alcuni obblighi, non possiede la capacità di agire, consistente invece nella possibilità di assumere iniziative, giuridicamente vincolanti, ossia di compiere atti i quali normalmente consentono, attraverso operazioni negoziali o contrattuali, di gestire i propri interessi, acquistando ex novo diritti od obblighi ovvero cedendo i medesimi.

La particolare condizione del minore, al quale è riconosciuta una ridotta capacità di operare e decidere in ordine ai propri più rilevanti interessi, si può facilmente comprendere ove si consideri che un soggetto di età inferiore ai diciotto anni, trovandosi, presumibilmente, in una fase di non completa formazione della propria personalità, ed avendo quindi una ridotta possibilità di valutare le conseguenze sul piano giuridico del compimento di atti di disposizione dei propri diritti, necessita di misure di protezione giuridico – normative adeguate alla ril1evanza degli interessi che di volta in volta possono risultare coinvolti dalle sue individuali iniziative.

Per l’applicazione sul piano concreto degli istituti giuridici volti a garantire la tutela dei minori sotto lo specifico profilo segnalato, l’ordinamento chiede, per così dire, la collaborazione di coloro che, in virtù di una naturale attitudine, sono in grado di esprimere la migliore tutela nei confronti dei figli minori, ossia i genitori, legittimi o naturali.

Mediante il riconoscimento di un vero e proprio diritto all’educazione dei figli, ai genitori è stata così conferita la più ampia ed efficace possibilità di compiere atti rilevanti nell’interesse dei medesimi. L’esatta portata di questo diritto può tuttavia essere compresa solo ove si consideri che ad esso corrisponde in via diretta ed immediata un analogo diritto dei figli minori di beneficiare dei positivi effetti derivanti dal corretto comportamento dei genitori. Questo è il motivo per il quale la norma dell’art.30 della Costituzione stabilisce che "è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio".

L’istituto giuridico – normativo nel quale i due diritti, dei genitori e dei figli, posti nella corrispondenza che si è sopra spiegata, trovano una valida sintesi, è costituito dalla potestà dei genitori, un complesso e delicato strumento, regolato dal codice civile agli artt.315 e segg.

La norma dell’art.316/1 del codice civile stabilisce che "il figlio è soggetto alla potestà dei genitori sino all’età maggiore o alla emancipazione". La potestà genitoria può essere definita come l’autorità personale e patrimoniale che l’ordinamento attribuisce ai genitori sul figlio minore nel suo esclusivo interesse.

Alle norme che si sono appena richiamate è affidata la difficile funzione di garantire che l’esercizio del diritto da parte dei genitori si svolga sempre in modo tale da non compromettere il corrispondente diritto dei figli minori a ricevere protezione e tutela.

Si comprende allora come tali norme siano finalizzate a prevenire e risolvere conflitti della più varia natura. Si pensi ad es. alla norma dell’art.317, dettata per il caso di impedimento di uno dei genitori, oppure a quella, già citata, dell’art.316/3, nella quale si offre uno strumento di composizione dei contrasti che dovessero sorgere tra i genitori in merito ad importanti decisioni da adottarsi nell’interesse del figlio. Non mancano poi norme, quale quella dell’art.320, nelle quali ogni attività finalizzata alla rappresentanza del minore o alla amministrazione nel suo interesse di beni aventi natura patrimoniale è ancorata a precise regole di condotta predisposte allo scopo di evitare che le iniziative dei genitori si pongano in contrasto con l’interesse del minore, finalità, quest’ultima, che ispira sostanzialmente l’intero complesso della normativa propria di questo specifico settore dell’ordinamento.

Nei casi più gravi, quando "il genitore viola o trascura i doveri" inerenti alla potestà sui figli oppure "abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio (…) il giudice può pronunziare la decadenza dalla potestà". In alcune ipotesi il giudice può persino disporre "l’allontanamento del figlio dalla residenza familiare". Naturalmente tutti questi provvedimenti sono reversibili, ossia suscettibili di essere modificati o anche revocati quando, venuta meno la situazione che li ha determinati, si siano ristabilite condizioni familiari compatibili con l’interesse del minore ad un sano ed equilibrato sviluppo psicofisico.

Esistono anche meno drastici rimedi, inquadrabili sotto il profilo della sospensione della potestà genitoria, per i casi nei quali i comportamenti pregiudizievoli non siano gravi a un punto tale da giustificare un provvedimento che disponga la decadenza. In sintonia con la logica che ha ispirato il legislatore, i provvedimenti di carattere sospensivo sono revocabili in qualsiasi momento.

La descrizione che precede, per quanto breve e piuttosto sommaria, è sufficiente tuttavia a rendere l’idea della gravità e della delicatezza di provvedimenti che, incidendo sulla possibilità per i genitori di adottare decisioni nell’interesse dei figli, risultano particolarmente invasivi dell’intimità e dell’equilibrio dei rapporti interni alla famiglia. Ed è per questo motivo che i provvedimenti di questo genere vengono adottati esclusivamente in quei casi nei quali non esiste altra alternativa tra l’adozione dei medesimi, da una parte, e il sacrificio dei più basilari interessi del minore, dall’altra.

Naturalmente, è il caso di ricordare che, specie per il fatto che trattasi di situazioni nelle quali intervengono numerosi altri soggetti oltre al giudice, sono sempre umanamente possibili errori nella valutazione delle circostanze rilevanti o nell’applicazione delle disposizioni normative, ma non più di quanto ciò non sia altrettanto possibile in ogni altro settore di intervento dell’autorità giudiziaria.

Risultano, perciò, alquanto inopportuni gli approcci interpretativi fondati su opposti apriorismi quali l’intangibilità dei poteri dei genitori anche a prescindere dall’interesse del minore ovvero la possibilità in ogni caso per l’autorità giudiziaria di intervenire limitando il potere - dovere dei genitori. Entrambe queste operazioni di interpretazione non sono giustificabili sulla base di quanto previsto dall’ordinamento giuridico e risultano inutili e scorrette, specialmente quando siano incoraggiate dalla rapidità della diffusione che a tali provvedimenti giurisdizionali viene talvolta data da operatori dei mass media non sempre sufficientemente competenti.

Ciò che più è importante, nell’interesse del minore, non è tanto la possibilità in astratto di adottare simili provvedimenti, sulla cui utilità nei casi più gravi non può ragionevolmente dubitarsi, bensì la correttezza e l’adeguatezza dei medesimi che devono semplicemente costituire la naturale conseguenza sul piano giudiziario delle situazioni nelle quali il comportamento dei genitori si pone, rispetto all’interesse dei figli minori, in una relazione di incompatibilità tale da non poter essere altrimenti risolta.

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