i documenti di mondofamiglia

FAMIGLIA E MINORI

a cura dell'Avv. Giuseppe Mazzotta

 

Dichiarazione giudiziale

della paternità e della maternità naturale

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di Giuseppe Mazzotta

La legislazione attualmente vigente in materia di accertamento giudiziale della paternità, ispirandosi al principio fondante la riforma del diritto della famiglia in tema di filiazione naturale, ossia che la procreazione costituisce una fonte di responsabilità dei genitori in ordine al mantenimento alla educazione ed alla istruzione dei figli, stabilisce, alla norma ex art.269 del codice civile che "La paternità e la maternità naturale possono essere giudizialmente dichiarate nei casi in cui il riconoscimento è ammesso".

La norma citata, evidentemente dettata per i casi nei quali non vi sia stato riconoscimento da parte del genitore biologico, apre un istituto giuridico la cui funzione è quella di garantire, in favore del bambino che non sia stato spontaneamente riconosciuto dal suo genitore naturale, il pieno rispetto di tutti gli obblighi di mantenimento, istruzione, educazione che la legge riconduce alla procreazione.

Tale risultato può essere raggiunto attraverso un provvedimento mediante il quale l’autorità giudiziaria dichiara l’esistenza del rapporto di filiazione tra il nato e la persona che, nonostante la mancata effettuazione del riconoscimento, si assume tuttavia essere il padre o la madre naturale. Ciò è chiaramente espresso dalla norma ex art.277 c.c. la quale, con riferimento agli effetti della sentenza con la quale si chiude il procedimento, stabilisce che "La sentenza che dichiara la filiazione naturale produce gli effetti del riconoscimento.

Il giudice può anche dare i provvedimenti che stima utili per il mantenimento, l’istruzione e l’educazione del figlio e per la tutela degli interessi patrimoniali di lui".

Questa sentenza può essere raggiunta seguendo un procedimento che il legislatore del codice civile ha chiaramente orientato nel senso di facilitare quanto più possibile il percorso che conduce a stabilire una piena corrispondenza tra verità reale e verità legale. In sostanza si è reso quanto più agevole possibile la riconduzione, sul piano più strettamente legale, del rapporto di filiazione che esista unicamente sotto il profilo biologico. A questo preciso scopo, la norma ex art.269/2° comma cod. civ. stabilisce che "La prova della paternità e della maternità può essere data con ogni mezzo". E, a questo proposito, un posto di assoluto rilievo spetta alle prova ematologica, meglio conosciuta con la più divulgativa denominazione di "esame del DNA". Come è noto, attraverso un confronto tra il DNA del bambino e quello del presunto genitore è possibile stabilire, con una certezza pressoché assoluta l’esistenza di un rapporto di filiazione tra i due soggetti interessati. L’esame viene eseguito attraverso un semplice prelievo di sangue su entrambi gli individui tra i quali deve eseguirsi la comparazione. I soggetti legittimati a promuovere l’accertamento giudiziale della paternità e della maternità naturale, ossia il minore stesso legalmente rappresentato in giudizio, il genitore esercente la potestà ex art.316 c.c. o il tutore, il quale però deve allo scopo chiedere una specifica autorizzazione al giudice che può nominare un curatore speciale, hanno pertanto la possibilità di chiedere che la persona che essi assumono essere il genitore naturale sia sottoposta ad esame ematologico allo scopo di accertare scientificamente questa condizione. Tuttavia il prelievo del sangue e di altri tessuti, pur non producendo, di per sé, effetti di carattere terapeutico, è considerato un trattamento sanitario in senso tecnico che, in quanto tale, per poter essere legittimamente effettuato, richiede, ex at.32 Cost., il consenso della persona che ad esso debba sottoporsi. Può allora accadere che il presunto genitore rifiuti di sottoporsi a questa prova, impedendo di fatto l’accertamento della filiazione. Ad ogni buon conto la giurisprudenza ha elaborato un principio che scoraggia questo tipo di condotta e, ancora una volta, privilegia nettamente l’accertamento della verità in ordine alla condizione biologica del bambino. Si afferma infatti che "Nel giudizio diretto ad ottenere la dichiarazione giudiziale della paternità naturale, il rifiuto ingiustificato di sottoporsi agli esami ematologici costituisce un comportamento valutabile, ai sensi dell'art.116, 2§ comma, c.p.c., da parte del giudice di merito, anche in assenza di prova di un qualsiasi rapporto sessuale tra le parti, atteso che proprio la mancanza di prove oggettive assolutamente certe (e ben difficilmente acquisibili) circa la reale natura dei rapporti tra le parti giustifica il ricorso alla prova ematologica, il cui esito consente non solo di escludere in modo assoluto la contestata paternità, ma anche di confermarla con un grado di probabilità che, alla stregua delle attuali conoscenze scientifiche, supera normalmente il novantanove per cento."

Va comunque ricordato che il diritto al mantenimento, all’istruzione e all’educazione del bambino non riconosciuto trova ancora più ampia applicazione anche nei casi nei quali non sia azionabile il rimedio fin qui descritto. Stabilisce infatti l’art.279 c.c. che "In ogni caso in cui non può proporsi l’azione per la dichiarazione giudiziale di paternità o di maternità, il figlio naturale può agire per ottenere il mantenimento, l’istruzione e l’educazione".

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