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i documenti di mondofamiglia |
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La norma ex art. 2 della legge 28 marzo 2001, n. 149 dettata in tema di modifiche alla L. 4 maggio 1983, n. 184, "Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori" introduce alcune significative modifiche alla disciplina prevista in materia di affidamenti familiari. Come è noto laffidamento familiare è un istituto che, pur previsto dalla legge in materia di adozione, si caratterizza proprio per il fatto di contenere strumenti giuridici utili proprio a scongiurare leventualità di una procedura adozionale. Lattuale art. 2 della legge 184/83, che ha subito solo parziali modifiche per effetto del recente intervento legislativo, regolamenta laffidamento del "minore" che si trovi ad essere "temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo ( )". Già ad una prima lettura della norma è agevole comprendere che il chiaro intento perseguito dal legislatore è quello di supportare la famiglia ma, soprattutto, il minore nelle situazioni di difficoltà personale, sociale o economica, laddove dette situazioni presentino caratteri tali da condurre, in assenza di un adeguato intervento di sostegno, alla formazione di una condizione di abbandono del minore, la quale potrebbe risolversi unicamente con lapertura di una procedura adozionale. Il legislatore si riferisce a situazioni, più o meno gravi, le quali presentino tuttavia caratteri di reversibilità, ossia risultino suscettibili di un miglioramento tale da consentire, attraverso il superamento di una momentanea condizione di difficoltà, il rinsaldamento di legami familiari i quali, inizialmente turbati da uno stato di crisi economica, personale o sociale, raggiungono, con il sostegno di un soggetto esterno, nella garanzia della legge, una condizione di nuovo e più stabile equilibrio, corroborata dalla prospettiva del reinserimento del minore nella sua famiglia di appartenenza. Si comprende quindi la particolare rilevanza assunta dalla natura del sopra citato soggetto esterno che costituisce il riferimento ed insieme il motore dellintero procedimento destinato a realizzare il diritto del minore alla permanenza allinterno della propria famiglia di origine. In merito a questo specifico aspetto lattuale legislazione prevede che laffidamento, che costituisce esso stesso una misura residuale per i casi in cui lo stato di bisogno della famiglia non sia altrimenti superabile attraverso interventi di sostegno puramente economico, debba avvenire in favore di "una famiglia, preferibilmente con figli minori, o di una persona singola, in grado di assicurargli il mantenimento, l'educazione, l'istruzione e le relazioni affettive di cui egli ha bisogno". Qualora eventuali difficoltà impediscano laffidamento secondo le segnalate modalità, la stessa legge consente "l'inserimento del minore in una comunità di tipo familiare o, in mancanza, in un istituto di assistenza pubblico o privato che abbia sede preferibilmente nel luogo più vicino a quello in cui stabilmente risiede il nucleo familiare di provenienza" limitando tuttavia questultima misura ai casi in cui il minore abbia unetà superiore ai sei anni, imponendosi, in ogni altro caso, lobbligatorio inserimento nellambito di "una comunità di tipo familiare". E di tutta evidenza che il legislatore ha introdotto un principio il quale fonda la priorità assoluta, rispetto ad altre possibili soluzioni, dellinserimento del minore allinterno di una famiglia: lopzione normativa si caratterizza poi per la esplicita e diretta preferenza accordata alle famiglie in cui siano presenti figli minori. Le modifiche introdotte con la legge 28 marzo 2001, n. 149, divulgate in misura certamente inferiore alla loro importanza, sono state giustamente salutate dallunanime apprezzamento da parte del mondo dellinformazione come norme sapientemente innovative. In questa sede non può che condividersi questo giudizio anche se, rispetto alle esigenze di tutela del minore che si trovi suo malgrado a vivere una condizione di difficoltà che coinvolga la sua famiglia di origine, detto giudizio appare alquanto riduttivo e carente sotto il profilo tecnico giuridico: la legge 4 maggio 1983, n. 184, non è stata genericamente migliorata, ma essenzialmente corretta nella parte in cui risultava inadeguata al naturale processo di sviluppo del minore, il quale nella famiglia trova il luogo della sua socializzazione primaria, ossia quella riguardante i suoi più stretti legami, e nella società, con le sue istituzioni, la sede di socializzazione secondaria. E evidente che il minore il quale sia temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo rispetto al suo bisogno di affetto ed alle sue esigenze di sviluppo psicofisico, vive una condizione di crisi ravvisabile sotto il profilo della sua socializzazione primaria: non è possibile pensare che questo problema possa trovare una corretta e conveniente soluzione nellambito di una struttura appartenente alla sfera della c.d. socializzazione secondaria. In più va osservato che questa distinzione non è casuale né accademica ma trova la sua giustificazione logica nel fatto che la famiglia, data la sua struttura, costituisce una società naturale, con un riparto di ruoli nei quali si attua quel processo di reidentificazione e di individuazione delle funzioni parentali che costituisce elemento imprescindibile dello sviluppo psicofisico attraverso il quale il bambino giunge ad una conveniente rappresentazione dellambiente familiare. Si potrebbe dire che la famiglia, essendo unaggregazione di diversi, rispecchia la società, nella quale le relazioni sono, appunto, tra soggetti che, pur essendo assolutamente eguali in dignità personale, nondimeno sono fra loro diversi per età, ruoli, compiti e funzioni, ossia per una varietà che si traduce in unindiscutibile ricchezza e rappresenta una fonte di crescita per qualunque individuo e, comprensibilmente, in special modo, per un soggetto minore nella più delicata fase del suo sviluppo psicofisico. Questa risorsa evidentemente manca allistituto, poiché in esso sono presenti in assoluta prevalenza soggetti i quali intrattengono tra loro relazioni comprensibilmente caratterizzate da una specularità che certamente non rispecchia le naturali relazioni familiari e sociali. Rendendosi conto di questo si comprende allora il senso della scelta operata dal legislatore che ha stabilito che "Il ricovero in istituto deve essere superato entro il 31 dicembre 2006 mediante affidamento ad una famiglia e, ove ciò non sia possibile, mediante inserimento in comunità di tipo familiare caratterizzate da organizzazione e da rapporti interpersonali analoghi a quelli di una famiglia". Sulla scorta delle osservazioni che precedono è auspicabile che la legislazione continui ad evolvere verso una sempre maggiore valorizzazione della famiglia e delle risorse, in questa presenti, necessarie ed insostituibili al fine di garantire la piena tutela del minore nellambito di un suo equilibrato e corretto rapporto interpersonale oltre che di un sano sviluppo psicofisico. |
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