ART.1 - È costituita la ASSOCIAZIONE GEN'ITORI (A.Ge.) di TRENTO. L'Associazione aderisce alla ASSOCIAZIONE ITALIANA GENITORI - A.Ge., della quale accetta lo Statuto generale, le linee programmatiche, le direttive a carattere nazionale, gli oneri associativi. ART. 2 - Possono far parte dell'Associazione i genitori e coloro che legalmente o di fatto esercitano la potestà dei genitori, che accettano il presente Statuto e che versano la quota associativa. La quota è personale e non è trasmissibile ad altri. ART. 3 - Scopi dell'Associazione sono:
ART. 4 - L'Associazione è indipendente da ogni movimento politico e confessionale, nel rispetto dei valori sanciti dalla Costituzione italiana, delle Dichiarazioni universali dei diritti dell'uomo e del fanciullo e dell'etica cristiana. Art.5 - L'A.Ge. è un'associazione di promozione sociale, di formazione extra-scolastica della persona e di tutela dei diritti civili dei genitori. È un ente non commerciale, senza scopo di lucro, con divieto di distribuire utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'associazione. È un'associazione a struttura democratica, con disciplina uniforme del rapporto associativo, escludendo la temporaneità della partecipazione. I soci hanno diritto di voto singolo per approvazione e modifica di statuto e di regolamento e per nomina degli organi direttivi. Tutte le cariche associative sono gratuite. ART. 6 - Organi dell'Associazione sono: - L'Assemblea dei soci - Il Consiglio Direttivo - Il Presidente - Il Collegio dei Revisori dei Conti. ART. 7 - L'Assemblea è formata da tutti gli iscritti all'Associazione, in regola con il pagamento della quota annuale ed è presieduta dal Presidente. Delibera validamente a maggioranza assoluta, escluso il caso di modifica di Statuto. Per la validità dell'Assemblea in prima convocazione è richiesta la presenza della maggioranza dei soci; in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei presenti. L'avviso deve indicare gli argomenti all'ordine del giorno ed essere inviato almeno quindici giorni prima della riunione. Si riunisce in via ordinaria almeno una volta all'anno. Può essere convocata dal Presidente dell'associazione o su richiesta di almeno 1/3 dei soci o della maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo. ART. 8 - L'Assemblea, a maggioranza assoluta dei soci iscritti, ha la facoltà di modificare il presente Statuto - ad esclusione del 4° articolo che definisce l'identità culturale della Associazione Genitori. ART. 9 - L'assemblea decide il numero dei componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei revisori dei conti. Ne elegge liberamente i membri tra quei soci che, regolarmente iscritti, abbiano espressamente accettato e sottoscritto il presente Statuto. Decide gli indirizzi programmatici dell'associazione. Approva il rendiconto consuntivo ed il bilancio preventivo. Le deliberazioni sono verbalizzate in apposito registro, accessibile a tutti i soci. ART. 10 - Il Consiglio Direttivo è organo esecutivo dell'Associazione, elegge nel suo seno a maggioranza di voti, un Presidente, un Vice - Presidente, un Segretario, un Tesoriere. È convocato dal Presidente o su richiesta della maggioranza dei componenti. L'avviso di convocazione deve indicare gli argomenti all'ordine del giorno ed essere inviato almeno dieci giorni prima della riunione. ART. 11 - Il Consiglio Direttivo definisce e realizza il programma dell'associazione sulla base degli indirizzi dell'Assemblea. Prepara ogni anno il rendiconto economico e finanziario dell'associazione ed il bilancio di previsioni. Tiene rapporti costanti con gli organi collegiali delle scuole, con gli Enti locali e con le varie istituzioni del territorio. A maggioranza dei componenti, decide sull'esclusione di un socio, quando danneggia materialmente e moralmente l'associazione, viola le norme statutarie e fomenta dissidi tra gli associati. Le decisioni sono verbalizzate in apposito registro accessibile a tutti i consiglieri ART. 12 - Il Presidente dell'associazione presiede l'Assemblea dei soci ed il Consiglio direttivo, è il rappresentante legale dell'Associazione, compie tutti gli atti di ordinaria amministrazione, ha il potere di firma e delega. ART. 13 - Il Collegio dei revisori dei conti, in prima riunione, elegge un proprio Presidente. Controlla l'andamento della gestione economica e finanziaria dell'associazione. Partecipa, con diritto di parola al Consiglio Direttivo, a cui comunica le proprie valutazioni. ART.14 - Tutte le cariche hanno la durata di tre anni. ART. 15 - I proventi dell'associazione sono costituiti da: quote associative, contributi volontari di soci o di terzi, contributi di Enti ed Istituzioni a sostegno di attività e progetti, entrate derivanti da attività svolte dall'associazione. ART. 16 - In caso di scioglimento dell'associazione i beni, soddisfatti ogni debito e pendenza, sono devoluti ad associazione di analoga ispirazione culturale, operante in favore dei genitori o delle famiglie.
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